Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11230 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2222/2013 proposto da

Y.L., rappresentata e difesa dall’avv. A. Jennifer Manca,

presso cui è elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Freud

n. 2;

– ricorrente –

CONTRO

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 99/26/12 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata in data 11/7/2012, depositata

in data 16/7/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Y.L. ricorre con tre motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 99/26/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 11/7/2012, depositata in data 16/7/2012 e non notificata, che ha rigettato l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef, Irap ed Iva in relazione agli anni di imposta 2003 e 2004 e degli atti di irrogazione delle sanzioni;

con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva “la regolare notifica del verbale di contestazione della Guardia di finanza all’accomandatario della società partecipata, verbale di cui l’appellante era in grado di avere conoscenza, potendo prendere visione della documentazione societaria, esplicando il suo potere di controllo e consultazione, anche in considerazione della rilevante partecipazione”;

inoltre, il giudice di appello rilevava che l’avviso di accertamento conteneva “in modo esaustivo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, assolvendo così in pieno l’obbligo motivazionale prescritto”;

con riguardo alla omessa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, la C.t.r. riteneva la relativa eccezione inammissibile, per non essere stata avanzata in primo grado, ed infondata, per aver l’Ufficio applicato “la sanzione prevista più grave, aumentata dal 100% al 200%, nel pieno rispetto del favor rei”;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

preliminarmente si rinviene la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef, Irap ed Iva in relazione agli anni di imposta 2003 e 2004, si è svolto senza la necessaria partecipazione di tutti i soci e della società;

invero, secondo il consolidato indirizzo della Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008);

nel caso di specie, con distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, l’Agenzia delle Entrate accertava a carico della società, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione Modello Unico, il reddito di impresa, da imputare ai soci ai sensi dell’art. 5 T.u.i.r.;

avverso gli avvisi di accertamento, la socia Yusunova Liliya proponeva distinti atti di impugnazione ed i giudizi si svolgevano separatamente, senza la necessaria partecipazione degli altri soci e della società;

trattandosi, quindi, dell’impugnazione degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto il reddito della società di persone in accomandita semplice ed il reddito da partecipazione del socio accomandatario, sussiste il litisconsorzio necessario tra la

società ed i soci;

inoltre, va rilevato che l’accertamento nei confronti della società ai fini dell’Irap e dell’Iva è unico e fondato su elementi comuni, per cui anche “il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione” (Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018);

in conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo, con rimessione delle parti alla C.t.p. di Milano, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla C.t.p. di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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