Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11230 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19734/2015 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNE ROMA

(ATER), in persona del Direttore Generale pro tempore, Arch.

RO.CL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI

20-E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., R.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

LUCA GAURICO 257, presso lo studio dell’avvocato MARCO LUPO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE TIRIBOCCHI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 627/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione impugnata la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 5.2.2015 n. 627, riconosceva il diritto di B.A. e R.R., rispettivamente coniuge convivente e figlio di R.P., deceduto in data (OMISSIS) ed assegnatario di alloggio ATER, a subentrare nel rapporto locativo, non essendo provato il superamento del limite patrimoniale previsto dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11 comma 1, lett. c), posto a fondamento del provvedimento di rilascio dell’immobile emesso dall’ATER in data 18.4.2012.

Rilevava il Giudice di appello che, quanto al coniuge, lo stesso era già compreso nel nucleo familiare dell’assegnatario, ed era incontestato il rapporto di convivenza, sicchè operava “ex lege” il subentro nel rapporto locativo L.R. Lazio n. 12 del 1999, ex art. 12, comma 1, lett. c), non essendo questo subordinato alla verifica di consistenza del patrimonio e che il figlio era legittimato al godimento dell’alloggio essendo rientrato nel nucleo familiare a seguito di separazione personale dal proprio coniuge. Osservava il Giudice di appello che l’ATER aveva avviato nei confronti dell’assegnatario deceduto, il procedimento di verifica della causa di decadenza dall’assegnazione ex art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento regionale n. 2/2000, senza tuttavia avere fornito prova della definizione della verifica della quale neppure era stato allegato l’esito.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da ATER del Comune di Roma con tre motivi.

Resistono con controricorso B.A. e R.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’ATER del Comune di Roma censura la sentenza di appello deducendo i seguenti vizi di legittimità:

1) violazione della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 1, lett. e) e dell’art. 21 del regolamento regionale n. 2/2000 con riferimento alla statuizione della sentenza che non ha ritenuto comprovata la perdita dei requisiti patrimoniali per l’assegnazione in quanto il procedimento di verifica, del quale era stato comunicato l’avvio con nota 22.9.2009 all’assegnatario R.P., anteriormente deceduto il (OMISSIS), non risultava definito e l’ATER neppure aveva allegato se e quali risultati erano conseguiti dall’accertamento (primo motivo)

2) violazione della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11 e art. 12, comma 1, con riferimento alla statuizione della sentenza di appello secondo cui la successione nel rapporto opera ex lege senza essere subordinata alla rivalutazione del possesso dei requisiti legali (secondo motivo)

2) violazione della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11 e art. 12, comma 1, in relazione alla statuizione che ha esteso al figlio, rientrato nel nucleo familiare, la legittimazione al godimento dell’alloggio (terzo motivo).

La Corte territoriale ha affidato la decisione alle ragioni di seguito indicate:

– Il coniuge dell’assegnatario deceduto subentra a questi “ope legis” L.R. Lazio n. 12 del 1999, ex art. 12, comma 1, senza che l’ente possa condizionare il subentro alla verifica dei requisiti di legge prescritti dall’art. 11 della medesima L.R.;

– Il rientro nel nucleo familiare a seguito di separazione personale del figlio, precedentemente allontanatosi avendo costituito un’autonoma famiglia, è condizione sufficiente a legittimare il godimento dell’immobile;

– In difetto di perfezionamento del procedimento di verifica del superamento del limite patrimoniale, non può essere per tale motivo emesso provvedimento di decadenza del familiare dal diritto di subentro nell’assegnazione dell’alloggio ERP.

Il secondo e terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente, trovano accoglimento nei limiti di seguito precisati, il primo motivo rimane assorbito.

La legislazione in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) prevede al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 12, che “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all’eventuale assegnazione dell’alloggio, purchè conviventi con l’aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell’ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”.

La norma ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4: cfr. Corte cost. sentenza 21.3.2007 n. 94). Nella specie la L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12 (recante “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e loculi in materia di edilizia residenziale pubblica”) prevede che, in caso di decesso dell’assegnatario, possono subentrare nel rapporto i componenti del “nucleo familiare…originariamente assegnatario o ampliato” come definito dalla stessa legge.

Il nucleo familiare è quello composto, secondo quanto dispone l’art. 11, comma 5, della L.R., nel testo applicabile ratione temporis “da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi dagli affiliati nonchè dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fini al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedete duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purchè la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nella forme di legge” (in seguito alle modifiche apportate dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12, la norma così dispone: il nucleo familiare è composto “dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) con l’assegnatario, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonchè dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento. con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali,fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purchè la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge”), sempre che le persone conviventi con l’assegnatario, componenti il nucleo familiare, siano state regolarmente dichiarate all’ente pubblico gestore al momento dell’assegnazione, ovvero se entrate, solo successivamente, a comporre ed ampliare l’originario nucleo familiare, siano state “immediatamente” dichiarate all’ente gestore.

La L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 4, nel testo vigente ratione temporis, consentiva “l’ampliamento del nucleo familiare” in caso di: a) matrimonio dell’assegnatario; b) convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni da dimostrare nelle forme di legge; c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale riconoscimento o adozione, d) affidamento di minori, e) rientro dei figli;

motivato da separazione omologata dal giudice competente (la medesima norma di legge, come modificata dalle successive L.R. Lazio 10 agosto 2016, n. 12 e L.R. Lazio 31 dicembre 2016, n. 17, dispone attualmente che: “l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della L. n. 76 del 2016; c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”).

Osserva il Collegio che la disciplina del fenomeno successorio, così come quella dell’ampliamento del nucleo familiare nel rapporto locativo di immobile ERP, non immuta le condizioni legali di assegnazione, che debbono permanere in capo all’assegnatario – e per determinati requisiti legali anche in capo ai familiari – durante tutto l’intero corso del rapporto locativo, venendo meno le quali l’ente pubblico proprietario è tenuto “ex lege” a dichiarare decaduto l’assegnatario e ad accertare la eventuale occupazione “sine titulo” dell’alloggio, nonchè ad attivare i poteri di autotutela volti ad ottenere il rilascio dell’immobile, onde procedere, mediante nuova assegnazione dell’immobile ad altro richiedente legittimato in graduatoria, alla realizzazione degli scopi istituzionali di pubblico interesse cui è preordinata la disciplina della gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto rileva ai fini della presente controversia, l’art. 11 della citata legge regionale individua, al comma 1, lett. c) e lett. e), tra gli altri requisiti soggettivi necessari per l’assegnazione dell’alloggio ERP: “c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all’art. 17, comma 1;…”; “e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;…” (tali disposizioni di legge indicate non hanno subito modifiche).

In particolare i predetti requisiti debbono essere posseduti dal richiedente l’assegnazione, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere per tutta la durata del rapporto, ed il requisito sub lett. c) – oltre ai requisiti sub lett. d) ed f) – deve essere posseduto “anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione, ed in costanza di rapporto”, come disposto dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 2, nel testo applicabile “ratione temporis” (la condizione di permanenza, anche per i familiari, del requisito indicato sub lett. c) per “tutta la durata del rapporto” è stata, successivamente eliminata dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12, art. 27, comma 1, lett. a), punto 2), a decorrere dal 12 agosto 2016 – ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, della medesima legge – e poi reintrodotta nuovamente dalla L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 92, lett. b), a decorrere dal 1 gennaio 2017 – ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3 . L’attuale testo della disposizione di cui al comma 2, dispone: “I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo famigliare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto”. La L.R. n. 17 del 2016, ha inoltre introdotto il comma 2 bis che consente al familiare, diverso dal titolare e dal coniuge, che non sia in possesso del predetto requisito di cui alla lett. c), di permanere nell’alloggio privandosi della titolarità dei diritti).

In particolare per quanto riguarda le verifiche del possesso dei requisiti di legge da condurre nei confronti delle persone venute ad integrare, in corso di rapporto, l’originario nucleo familiare, la L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 5, prevede che: “5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore” (con la successiva modifica della L.R. n. 12 del 2016, è stata aggiunta la seguente disposizione: “Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario”).

L’intero sistema risulta dunque imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto – in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all’assegnatario ed ai familiari – della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione dell’alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell’art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2 (recante “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, art. 17, comma 1”) che, al comma 2, prescrive l’obbligo per l’ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dalla L.R. n. 12 del 1999 , art. 11 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale “il comune competente per territorio dispone, su proposta dell’ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio” (art. 14, comma 1, del regolamento regionale).

Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone: a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell’alloggio ERP, b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell’assegnazione, nonchè in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione.

Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito “jure proprio” (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 178 del 10/01/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 28/04/2003) ai familiari dell’assegnatario, al “subentro” nel titolo di assegnazione dell’alloggio ERP.

Indipendentemente, pertanto, dalla questione se la “voltura” della intestazione della titolarità del provvedimento di assegnazione, integri o meno una vicenda successoria in senso stretto in un rapporto di natura obbligatoria che rimane pendente alla morte dell’assegnatario, ovvero invece una vicenda estintiva del precedente provvedimento di assegnazione, venuto meno in conseguenza del decesso del titolare, che richiede quindi la adozione di un nuovo titolo di assegnazione, in difetto del quale la occupazione dell’immobile non può considerarsi legittima, soluzione quest’ultima accolta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4305 del 29/04/1999 – ma che ancora qualificava la situazione degli eredi come di interesse legittimo-, e Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18738 del 17/09/2004 secondo cui alla “morte dell’assegnatario si determina la cessazione dell’assegnazione – locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l’assegnazione, laddove va escluso possa configurarsi, in base ad un’interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico”), non risulta dubitabile che l’accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l’erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato, costituiscano condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell’alloggio, occorrendo altresì che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell’alloggio ERP. La disciplina dettata dall’art. 12, comma 1, della legge regionale, individua infatti (in relazione all’art. 11, commi 5 e 6 della legge regionale) i soggetti componenti del “nucleo familiare” legittimati attivamente ad esercitare il “diritto di subentro nell’assegnazione”, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai “successibili” dei requisiti prescritti dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

Venendo quindi a trarre le fila delle considerazioni svolte, deve ritenersi errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il subentro del coniuge convivente nel titolo di assegnazione non è subordinato ad una nuova valutazione, da parte dell’ente gestore, dei requisiti stabiliti dall’art. 11 della legge regionale.

Analogamente deve ritenersi errata la statuizione che riconosce il godimento dell’alloggio al figlio rientrato nel nucleo familiare – non essendo peraltro specificato se anteriormente o dopo il decesso dell’assegnatario – in seguito a separazione personale dal proprio coniuge. La richiamata disposizione dell’art. 12, comma 5, della legge regionale, infatti, impone all’ente gestore di verificare se sussistano tanto le condizioni soggettive (vincolo di parentela, convivenza), quanto quelle oggettive (requisiti legali che anche il nuovo familiare deve possedere ai sensi dell’art. 11 legge regionale) per la estensione del diritto di subentro spettante anche al nuovo entrato nel “nucleo familiare”. Come è stato, infatti, chiarito, con considerazioni del tutto condivisibili, nel precedente di questa Corte, richiamato anche dalla difesa dell’ATER (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9783 del 13/05/2015), dall’esegesi e dalla complessiva “ratio legis” della normativa ERP, “emerge che per l’ampliamento dell’originario nucleo familiare, la situazione dell’aspirante, quand’anche parente, doveva essere connotata da una serie di specifiche caratteristiche e finalità….. per legge soggette a preventiva verifica e formale riconoscimento da parte dell’ente locatore, onde evidentemente anche assicurare gli scopi pubblicistici perseguiti dalla normativa di favore… Emerge, altresì, che, in caso di decesso dell’originario assegnatario dell’immobile, il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto, presupponeva (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto anch’esse di verifica) che questi fosse stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, sia pure per relativo ampliamento, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’ente concedente e gestore, nella specie invece mancato”.

Non vale a superare gli errori di diritto evidenziati il pure corretto rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il difetto del requisito patrimoniale richiesto dall’art. 11, comma 1, lett. c) della legge regionale (“e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all’art. 17, comma 1”; art. 21, comma 2, del regolamento “Il limite, massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato ai sensi del comma 1 è di 100.000 Euro”), contestato all’assegnatario R.P. – deceduto il (OMISSIS) – con nota ATER in data 22.9.2009, ai fini della adozione del provvedimento di “decadenza” dall’assegnazione – secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. b), del regolamento – per chi “abbia perduto i requisiti di cui alla L.R. n. 12 del 1999, art. 11”, non poteva ritenersi provato non essendo stata definita la verifica patrimoniale della quale era stata soltanto comunicato l’avvio del procedimento, atteso che la indagine in questione aveva come destinatario dell’accertamento e dell’eventuale provvedimento di decadenza, il titolare del provvedimento di assegnazione. Una volta venuto meno il titolare, in seguito a decesso, ad alcun esito avrebbe potuto portare la conclusione del procedimento, atteso che la successione ereditaria, venendo a modificare la situazione patrimoniale dell’originario nucleo familiare, richiedeva un nuovo e differente accertamento patrimoniale da parte dell’ATER da condursi nei confronti dei soggetti che avevano comunicato la intenzione di esercitare il diritto di “subentro” nell’assegnazione dell’alloggio ERP, in relazione alla rispettiva nuova situazione patrimoniale determinatasi nei confronti dei singoli eredi dell’assegnatario, in conseguenza della successione “mortis causa”.

Pertanto, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come “successibili”, sprovvisti di un titolo di assegnazione anteriormente alle verifiche dei requisiti condotte dall’ATER ed alla “voltura” del provvedimento di assegnazione, è da ritenersi irrilevante la distinzione – sulla quale è incentrata la difesa dei resistenti – tra decadenza automatica (“ope legis”) dall’assegnazione con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, disciplinata dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 13, comma 1 (prevista per i casi di: 1-cessione a terzi dell’alloggio; 2-saltuaria abitazione dell’immobile; 3-mutamento della destinazione d’uso; 4-svolgimento nell’alloggio di attività illecite; 5-superamento, per due anni consecutivi, del limite di reddito massimo per fruire degli alloggi ERP, stabilito nel regolamento regionale) che deve essere soltanto comunicata dall’ATER all’assegnatario, ed invece decadenza che deve essere dichiarata, in esito al procedimento di verifica di competenza dell’Ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all’assegnatario, prevista dall’art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2000, autorizzato dalla L. n. 12 del 1999, art. 13, comma 3 (per i casi di: 1-mancato pagamento del canone locativo; 2-altre gravi inadempienze per le quali sia espressamente stabilita la risoluzione del contratto; 3-perdita dei requisiti di cui alla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, con esclusione del solo requisito di cui al comma 1, lett. e)) che si configura come “atto presupposto” necessario alla attivazione delle procedure di rilascio dell’immobile, di competenza dell’ente gestore ATER.

Risulta, dunque, errata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il provvedimento di rilascio dell’immobile emesso in sede di autotutela esecutiva dall’ATER e notificato il 18.4.2012, doveva considerarsi inefficace in quanto non fondato sull’atto presupposto di decadenza “dell’assegnatario” dell’alloggio ERP: ed infatti, venuto meno il titolo di assegnazione, alcuna decadenza doveva essere dichiarata nei confronti dell’assegnatario deceduto, dovendo piuttosto essere valutata dal Giudice di appello la legittimità del provvedimento di rilascio in autotutela, alla stregua degli elementi probatori eventualmente forniti dall’ATER o comunque acquisti già al giudizio di merito, ove volti a dimostrare che il coniuge, ed il figlio rientrato in famiglia, non possedevano il requisito del limite patrimoniale massimo consentito dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c), tale essendo la ragione giustificativa del provvedimento di rilascio, secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, ed emergendo dagli atti che l’ATER aveva depositato, al riguardo, visure dei certificati catastali degli immobili intestati alle parti resistenti, mentre queste avevano, rispettivamente, dedotto di aver rinunciato alla eredità del coniuge deceduto, e di aver ceduto l’immobile in proprietà al coniuge separato in virtù degli accordi di separazione assunti con verbale omologato dal Tribunale.

Nel caso in cui, infatti, fosse verificata la situazione di possidenza patrimoniale superiore al limite di legge, la protrazione della occupazione dell’alloggio da parte dei successori dell’assegnatario verrebbe a configurarsi come occupazione “sine titulo” che legittima ed anzi obbliga l’ente gestore all’esercizio della autotutela esecutiva, ai sensi della L.R. n. 12 del 1999, art. 15, comma 3 (“…..le disposizioni di cui al comma 2 (ndr la irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie) si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore”).

In conseguenza il ricorso deve essere accolto, per le ragioni indicate, in ordine alle censure dedotte con il secondo e terzo motivo, assorbito l’esame del primo motivo, e la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito, e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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