Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1123 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2018, (ud. 26/09/2017, dep.18/01/2018),  n. 1123

Fatto

RILEVATO CHE:

 

– la contribuente ha presentato istanza di regolarizzazione di omessi versamenti di tributi e addizionali dovuti in base alle dichiarazioni per il 2001 e 2002, cui non ha fatto seguito l’integrale pagamento delle tre rate in cui aveva chiesto che il pagamento fosse frazionato, ma il versamento del minore importo di Euro 225.815,00;

– conseguentemente l’Ufficio di Treviso dell’Agenzia delle entrate notificava la cartella esattoriale n. (OMISSIS) esecutiva dell’iscrizione a ruolo dei tributi non versati, degli interessi e della sanzione pecuniaria del 30% L. n. 471 del 1997, ex art. 13;

– i due atti sono stati impugnati dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, la quale, riuniti i ricorsi, li ha rigettati nella parte in cui contestavano la decadenza dalla regolarizzazione a causa dell’omesso versamento del dovuto;

– li ha accolti nella parte in cui la contribuente chiedeva lo scomputo dell’importo di Euro 225.815,00, comunque versato;

– contro la sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello con il quale riconosceva il versamento della predetta somma, precisando che, rispetto ad essa, si era proceduto allo sgravio della cartella;

– chiedeva tuttavia ugualmente che la sentenza fosse riformata, perchè, nonostante i ricorsi fossero stati accolti solo su questo punto, il dispositivo era formulato in termini tali da far ritenere che i ricorsi erano stati accolti per la totalità;

– sulla base del dispositivo, pertanto, la contribuente avrebbe potuto sostenere di non essere tenuta ad alcun pagamento della somma iscritta, mentre questa era stata solamente ridotta per tenere conto dei versamenti eseguiti in vista del condono non perfezionatosi;

– la contribuente ha resistito, eccependo l’inammissibilità dell’appello e proponendo a sua volta appello incidentale contro la sentenza;

– la contribuente, inoltre, ha riproposto tutte le ragioni di censura proposte in primo grado e non esaminate dalla Commissione tributaria provinciale adita;

– la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello della contribuente, condividendo la tesi che il condono ex art. 9-bis si perfeziona con il pagamento della prima rata; dava atto dello sgravio sulla cartella di pagamento operato dall’Amministrazione; demandava alla stessa Amministrazione di rideterminare il dovuto, tenendo conto di quanto già pagato dalla contribuente in vista del condono;

– contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui la contribuente ha reagito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato sulla base di otto motivi, al quale l’Agenzia delle entrate ha a sua volta reagito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che essa considera notificato a mezzo del servizio postale il 20 ottobre 2010, data coincidente con quella in cui la raccomandata risulta accettata dal contro postale;

– ritiene irrilevante la data riportata sul timbro dell’Ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione apposta in calce al ricorso, in quanto indicante un giorno inesistente: “91 Ott. 2010”;

– la ricorrente ha prodotto dichiarazione dell’Ufficiale giudiziario in cui si attesta che “la data risultante dalla relazione di notificazione apposta in calce all’atto, deve intendersi 19 ott. 2010 anzichè 91 ott. 2010, trattandosi di mero errore materiale dovuto all’inversione dei numeri del datario”;

– l’eccezione è infondata;

– a prescindere dalle produzioni operate dalla ricorrente nessuna reale incertezza sussiste in merito al fatto che l’atto fu consegnato il giorno 19 ottobre 2010, in quanto la data indicata nella relata è evidentemente inesistente e, in quanto tale, rileva per sè stessa l’errore materiale compiuto dall’Ufficiale giudiziario nella redazione del documento, che invece di indicare 19, invertendo i numeri, ha indicato 91;

– in fattispecie simile questa Suprema Corte ha chiarito che qualora, come certamente nel caso in esame, lo stesso contesto dell’atto rilevi in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto nella redazione del documento, come appunto nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata, il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell’atto di notifica a prescindere dall’apposito giudizio per querela di falso, che si impone invece ogni qual volta si tratti di operare un giudizio di compatibilità fra due date (cfr. Cass. n. 8500/2005);

– l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate pone la questione se il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1 si perfeziona con il pagamento dell’unica rata o della prima rata, di modo che l’omesso o ritardato versamento delle rate successive legittimerebbe l’applicazione delle sanzioni solo sulla rata non versata (secondo la tesi della contribuente, fatta propria dalla sentenza impugnata) oppure se il mancato pagamento dell’importo dovuto, sia esso dipendente dall’omesso o tardivo versamento della prima (o dell’unica rata) o delle rate successive, escluda il perfezionamento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione (secondo la tesi dell’Agenzia delle entrate);

che la tesi dell’Agenzia è certamente esatta, in quanto perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Suprema corte: ” Il condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Cass. n. 26683/2016; conf, Cass. n. 379/2016);

– l’accoglimento del ricorso principale rende attuale l’interesse della contribuente all’esame del ricorso incidentale condizionato, il cui primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 contradditoria motivazione della sentenza in relazione al seguente aspetto;

– l’Amministrazione finanziaria nel giudizio d’appello aveva dedotto di avere disposto lo sgravio della somma versata dalla contribuente con due diversi provvedimenti, uno dei quali riferito a iscrizione a ruolo per l’anno 1999, laddove la cartella a cui lo sgravio doveva riferirsi riguardava gli anni 2000 e 2001;

– da ciò ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che l’importo della cartella era stato oggetto di sgravio non per la totalità della somma versata dalla contribuente, ma per somma inferiore, non potendosi tenere conto del provvedimento di sgravio riferito all’anno 1999;

– il motivo è inammissibile, prima ancora che per difetto di autosufficienza (in quanto non sono trascritti i provvedimenti a cui essi si riferisce), per difetto di interesse;

– nel giudizio d’appello l’Amministrazione aveva chiesto che l’importo pagato dalla contribuente fosse portato in detrazione dall’importo oggetto della cartella impugnata dal contribuente, che il Fisco riteneva ancora dovuto per la differenza;

– la Ctr ha dato seguito a questa richiesta, imputando l’intero importo alla cartella cui la contribuente si riferisce con il motivo in esame, il quale finisce così per denunciare un vizio di motivazione rispetto a una decisione che la stessa contribuente assume essere quella corretta e conforme al proprio interesse;

– il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia;

– in particolare la Ctr avrebbe errato nel non rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate sotto il profilo che l’impugnazione prospettava domande e eccezioni nuove, non proposte in primo grado;

– il motivo presenta una pluralità di profili di inammissibilità;

– a parte il rilievo che la violazione dell’art. 112 c.p.c. costituisce error in procedendo da far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n., è assorbente il rilievo che non viene denunciata una omessa pronuncia rispetto a una domanda o eccezione di parte, ma piuttosto il mancato rilievo, da parte della sentenza, della novità che caratterizzava l’impugnazione, che il contribuente neanche deduce di avere eccepito;

– il motivo, inoltre, incorre in un palese vizio di autosufficienza, perchè non trascrive gli atti dai quale avrebbe dovuto emergere per confronto la novità;

– gli altri motivi, i quali pongono sotto il profilo della omessa pronuncia, i motivi dell’iniziale ricorso contro la cartella e il diniego di condono, sono inammissibili, in quanto si riferiscono a questioni che non sono state esaminate neanche implicitamente dalla Ctr;

– le relative questioni andranno pertanto proposte al giudice di rinvio (Cass. n. 17199/2003; n. 13428/2003; n. 16117/2000);

– in conclusione va accolto il ricorso principale; vanno dichiarati inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale;

– si impone, con riferimento al ricorso principale, la cassazione della sentenza, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra;

– la stessa Commissione provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso principale; rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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