Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1123 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11929/2010, proposto da:

Lirussi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapppres. p.t.,

rappres. e difesa dagli avv.ti Giuseppe Russo Corvace e Vincenzo

Cinque, elett.te domic. in Roma, alla via della Scrofa n. 57;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/08/09 della commissione tributaria

regionale del Friuli V.G., depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito per il ricorrente l’avvocato Russo Corvace, che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La “Lirussi Costruzioni” s.r.l impugnò l’avviso d’accertamento emesso il 21.11.05 con cui l’agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione della stessa società, per l’anno 2003, in ordine a varie cessioni immobiliari, rideterminando: in Euro 290.205,00 il reddito complessivo ai fini Irpeg; in Euro 300.806,00 il valore della produzione netta ai fini Irap e in Euro 945.211,00 il volume d’affari ai fini dell’Iva, con conseguente richiesta di pagamento della somma complessiva di Euro 157.843,75 a titolo di recupero della tassazione.

La CTP di Udine rigettò il ricorso con sentenza del 4.12.06, appellata dalla suddetta società; si costituì l’ufficio, resistendo al gravame; con sentenza emessa nel 2009, la CTR rigettò l’appello, anche sulla base di una c.t.u. disposta nel corso del medesimo procedimento.

Avverso tale sentenza la “Lirussi Costruzioni” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Con il primo motivo, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 42, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1.

In particolare, la parte ricorrente ha lamentato che l’ente impositore aveva disatteso l’obbligo di motivazione, ovvero adottato una motivazione apparente, recependo acriticamente il contenuto del processo verbale di accertamento, in ordine alla prova della discordanza tra corrispettivo delle cessioni dichiarato e quello realmente versato.

Con il secondo motivo, la società ha invocato l’omessa e l’insufficiente motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo all’illegittimità dell’atto impositivo, adducendo in particolare l’illegittimità della motivazione “per relationem”, in ordine alla sentenza di primo grado, cui avrebbe fatto richiamo generico.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha censurato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, alla luce della L. n. 88 del 2009, art. 24.

A corredo dei tre motivi è stato altresì formulato il principio di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”.

Pertanto, parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con relativa decisione nel merito. L’avvocatura dello Stato si è costituita ai fini della partecipazione all’odierna udienza.

Il ricorso è infondato.

I tre motivi sono da esaminare e trattare congiuntamente, rilevatane la connessione e la parziale medesimezza.

Va premesso che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare, l’onere di fornire la prova che l’operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all’amministrazione finanziaria, la quale adduca l’esistenza di maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (Cass., n. 245/14; n. 23608/11).

In particolare, la sentenza è motivata in maniera del tutto esaustiva, con esame completo dei vari motivi d’appello, senza alcun acritico recepimento delle motivazioni della sentenza di primo grado. Inoltre, la CTR ha correttamente escluso la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e art. 42, nonchè delle altre norme invocate nel ricorso, argomentando che l’accertamento impugnato era fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, in ordine al maggior reddito della società derivante dal diverso e superiore prezzo ritratto dalla vendita di alcuni immobili.

Al riguardo, il giudice d’appello ha indicato, quali elementi presuntivi dell’accertamento del maggior prezzo delle cessioni immobiliari: le valutazioni dei prezzi rilevate dal borsino immobiliare FIAIP per il 2003, e dall’osservatorio del mercato immobiliare (OMI) della provincia di Udine; i valori dei mutui concessi per l’acquisto di alcuni di tali immobili; l’importo delle provvigioni corrisposte al mediatore per alcune compravendite immobiliari in questione; la concreta operatività della società ricorrente, che non si avvaleva di alcuna struttura operativa.

In particolare, la CTR ha anche disposto una c.t.u. al fine di determinare il valore commerciale e di commercializzazione degli immobili ceduti, evidenziando che: attesa la natura della controversia, tale stima concorreva a formare il convincimento circa l’esistenza di attività non dichiarate nella misura pari al maggior valore degli stessi; i valori stimati dal c.t.u., per alcuni immobili sensibilmente superiori a quelli dichiarati dalla società ricorrente, erano nel complesso superiori a quelli contabilizzati dalla parte; il contribuente non aveva fornito alcuna prova documentale afferente alla stipula di contratti preliminari – relativi ai medesimi immobili – di data anteriore a quella delle cessioni (2003), nè di un sensibile incremento di prezzo che si sarebbe verificato nel 2003 rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, il giudice d’appello, utilizzando gli elementi probatori suddetti, con motivazione chiara e completa, ha ritenuto formata la prova del maggior importo dei ricavi conseguiti dalla società attraverso le cessioni immobiliari oggetto dell’accertamento contestato, applicando correttamente la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35. Ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario.

E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (Cass., n. 20429/14; cfr. anche, circolare dell’agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010).

Ne consegue, nella fattispecie, per quanto esposto, che l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, lungi dal tener conto dei soli dati desumibili dall’OMI, ha riguardato una pluralità di elementi valutativi che, nella loro complessiva interpretazione, legittimano la prova presuntiva, trattandosi di parametri gravi, precisi e concordanti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’agenzia delle entrate, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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