Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11229 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11229 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 22686-2011 proposto da:
EDILCOOP SRL 02897540874, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BORMIDA, 5 SC. A TNT. 1, presso lo studio
dell’avvocato IGNAZIO MORONI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO SCANDURRA;
– ricorrente contro

CONDOMINIO VILLAGGIO PRIMAVERA SANT’AGATA LI BATTIATI,
elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO
PISANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO

Data pubblicazione: 31/05/2016

CALVO;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito l’Avvocato SABATELLI Giovanni con delega orale
degli Avvocati MORONI Ignazio, SCANDURRA Mario
difensori della ricorrente, che si riporta alle difese
in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del
ricorso.

A

udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catania, sez staccata di Mascalucia, con ordinanza del 7 aprile
2008, definiva il procedimento promosso dal Condominio Primavera di
Sant’Agata Li Battiati, nei confronti della Edilcoop srl, per danno temuto ex
art. 1172 cc, in quanto non erano stati eseguiti correttamente i lavori di

impermeabilizzazione delle terrazze condominiali, ordinando alla società
Edilcoop l’esecuzione di lavori indicati dal CTU nelle conclusioni della sua
relazione ; condannava/la stessa società al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa ordinanza, ritenuta sentenza, la Edilcoop srl proponeva
appello chiedendoet riforma integrale geli ordinanza impugna

perché la

domanda dell’attore era destituita di ogni fondamento giuridico e di fatto.
Si costituiva il Condominio Primavera eccependo, in via preliminare,
,

l’inammissibilità dell’appello perché proposto avverso un provvedimento di
natura cautelare; in via subordinata, chiedeva che fosse rigettato l’appello
perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell’ordinanza impugnata.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 806 del 2011, dichiarava
inammissibile l’appello proposto

avverso l’ordinanza del Tribunale di

Catania, condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Secondo la Corte di Catania, doveva dirsi escluso che la decisione impugnata
avesse esaminato e risolto in modo irrevocabile alcuna questione , avendo
esclusivamente ordinato dei lavori ritenuti urgenti e presentando di
conseguenza, esclusivamente, natura cautelare e, sicuramente, carattere di
anticipazione, rispetto all’eventuale sentenza di merito, per ottenere la quale
il condominio avrebbe potuto agire con domanda di risarcimento dei danni
cagionati dalle lamentate infiltrazioni. Insomma, ai sensi del sesto comma
I

,

dell’art. 669 cpc., rimaneva impregiudicata, essendo nella disponibilità delle
parti, la facoltà di iniziare il giudizio di merito. Il provvedimento cautelare,
dunque, non era appellabile, ma poteva essere soggetto a reclamo

da

esercitare nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza o
dalla comunicazione o dalla notificazione / se anteriore.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Edilcoop con
ricorso affidato a due motivi. Il Condominio Primavera ha resistito con
controricorso.
Motivi della decisione
L= Con il primo motivo di ricorso la società Edilcoop srl lamenta la
violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., con
riferimento agli artt. 131, 132, 134, 279 cpc.

Secondo la ricorrente. la Corte distrettuale nell’escludere che l’ordinanza di
cui si dice avesse natura di sentenza (e dunque appellabile), non avrebbe
tenuto conto di diversi elementi convergenti ad indicare la natura di sentenza
dell’ordinanza di che trattasi: a) la decisorietà intesa quale attitudine a definire
il giudizio; b) la consumazione del potere di decidere del Giudice

che l’ha

emessa; c) la mancata fissazione i da parte del Giudice della Cautela,
dell’ulteriore udienza, davanti a sè. per la trattazione del cd. merito
possessorio; d) la pronuncia sulle spese; e) l’utilizzo di espressioni equivoche,
tra

le

quali

“pronunciando

definitivamente”

che

avrebbero

indotto

l’interessato in errore circa la reale portata ed efficacia dell’ordinanza; 1)
i

l’abnormità del provvedimento impugnato perché la Corte distrettuale,
anziché dichiarare l’inammissibilità del ricorso per l’assoluta

dei requisiti della spiegata tutela (dei requisiti dell’azione di danno temuto)
2

/

insussistenza
/

ne ha deciso la fondatezza entrando nel merito della domanda. Né, sempre
secondo la ricorrente, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
sarebbe contraddetto dalla disciplina introdotta con la legge n. 80 del 2005
ed, in particolare, dalla norma introdotta con il novellato testo di cui all’art.

merito, perché sarebbe ragionevole ritenere che il legislatore del 2005, nella
materia dei procedimenti cautelari, avrebbe configurato

un tertium genus

(intermedio tra quello dell’ordinanza e della sentenza) che non escluderebbe il
ricorso al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, qualora *e,
dovessero ricorrere i presupposti, come nel caso in esame.
1.1.= Il motivo è infondato, non solo perché, come è del tutto evidente, si
risolve
_

nella richiesta di

una nuova e diversa

interpretazione

del

provvedimento di cui si dice, non proponibile nel giudizio di cassazione, se,
come nel caso in esame, l’interpretazione compiuta dalla Corte di merito, non
presenta vizi logici e/o giuridici, ed è, comunque, una delle possibili e
plausibili interpretazioni, ma, e soprattutto, perché la Corte distrettuale ha
riferito, correttamente, al caso in esame norme di rito chiare e così come sono
state interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come già affermato dalla Corte distrettuale, il quadro normativo di
riferimento per il caso in esame, è costituito dall’art. 339 cpc., che
espressamente prevede che possono essere impugnate con appello le sentenze
pronunciate in primo grado purché l’appello non sia escluso dalla legge o
dall’accordo delle parti a norma del’art. 360 secondo comma cpc. Con la
precisazione che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di
ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di
3

669 octies cpc., che prevede la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di

impugnazione previsti’ per le sentenze, occorre avere riguardo non già alla
forma adottata ma al suo contenuto (c.d. principio della prevalenza della
sostanza sulla forma) (Cass. SSUU n. 3816 del 2005). E, con la specificazione
che va attribuito valore sostanziale di sentenza e non di ordinanza (pur se

“potestas iudicandi”, quando questi non si sia limitato ad impartire
disposizioni di carattere meramente ordinatorio con funzione strumentale e
propedeutica all’ulteriore trattazione della causa, lasciando impregiudicata la
decisione finale, ma abbia esaminato e risolto in modo irrevocabile ed
immodificabile (ossia senza possibilità di ritornare su tale risoluzione) una
questione dibattuta tra le parti (Cass. n. 3330 del 07103/2002).
Ora, la Corte distrettuale, ha tenuto conto di questi principi e, valutando i dati
,

processuali, avendo riscontrato che il provvedimento di cui si dice era stato
emesso a seguito di un ricorso per danno temuto, cioè, a seguito di un giudizio
cautelare, e, soprattutto, avendo verificato che lo stesso non aveva risolto in
maniera irrevocabile alcuna questione tra le parti, ma aveva semplicemente
ordinato, oltre che i lavori di ripristino, anche, ed essenzialmente, i lavori
necessari ed urgenti per eliminare la causa dei danni riscontrati, consistenti nel
rifacimento

dell’impermeabilizzazione

delle

terrazze

e

nel

ripristino

dell’intradosso dei solai, ha, correttamente, ritenuto che il provvedimento
emesso dal Tribunale di Catania, sez. staccata di Mascalucia, avesse una
semplice natura cautelare e sicuramente carattere di anticipazione rispetto
all’eventuale sentenza per ottenere la quale il condominio avrebbe potuto
agire con domanda di risarcimento dei danni cagionati dalle lamentate .
infiltrazioni
4

rivestito di tale forma) al provvedimento emesso da organo fornito di

Per altro, è giusto il caso di osservare che l’attività cautelare (sia essa ex art.
700 cpc o relativa e alle azioni possessorie di danno temuto o di nuova opera
ex art. 1171 e 1172 cc.) , per le sue caratteristiche, non ha una funzione
autonoma, ma strumentale rispetto alla cognizione e all’esecuzione, ciò

octies cpc, resterà efficace sine die, fino a quando sia pronunciata (come atto
conclusivo di un processo di cognizione) una sentenza che accerti
l’inesistenza del diritto cautelato. Trattandosi di una mera eventualità,
(potendo accadere che nessuna parte promuova l’instaurazione del giudizio a
cognizione piena), è evidente che l’efficacia del provvedimento, quantunque
provvisoria, assume connotati di potenziale permanenza, Cttavia, tale
circostanza non consente di qualificare il provvedimento conclusivo del
giudizio cautelare quale sentenza, perché la potenziale permanenza del

provvedimento cautelare non conferisce una natura

definitiva al suo

contenuto dato che, comunque, lo stesso non può essere opposto ai terzi e non
potrà essere fatto valere, in altri giudizi, con forza di giudicato.
1.2.= A fronte delle valutazioni della Corte distrettuale la parte, in verità,
contrappone le proprie, proponendo, anche, una diversa lettura di dati e di
elementi valutati dalla stessa Corte di merito, ma della maggiore o minore
attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è
certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può la ricorrente
pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione effettuata dalla
Corte distrettuale non collima con le proprie aspettative e convinzioni. E,
tuttavia, e/o, comunque, nessuno dei rilievi prospettati dalla ricorrente
consente di attribuire carattere definitivo al provvedimento di cui si dice,
5

nonostante, il provvedimento cautelare anticipatorio, ai sensi dell’art. 669

anche se destinato a restare efficace, se il giudizio di merito non venisse mai
instaurato.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del
procedimento ai sensi degli artt. 100, 102 e dell’art. 360 n. 4 cpc.

instaurare il giudizio cautelare perché i danni per i quali sarebbe stata spiegata
la relativa azione
condomini

afferivano gli appartamenti di proprietà esclusiva

dei

D’Amore e Zuccarello. Già per questo, la Corte distrettuale

avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.
102 cpc. nei confronti dei condomini D’Amore e Zuccarello, ancor prima di
dichiarare l’inammissibilità dell’appello. A sua volta, avendo il Condominio
affermato che il danno temuto ex art.

1172 cc non sarebbe stato del

condominio o comune a tutti i condomini, ma avrebbe riguardato solo alcuni

di loro, il Condominio era privo di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100
cpc. In ragione di ciò, la Corte distrettuale, avrebbe dovuto dichiarare la
nullità dell’impugnato provvedimento, per difetto dell’interesse ad agire o
della legittimazione processuale.
2.1.= Il motivo è infondato.
E’ affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte che l’

Secondo la ricorrente, il Condominio Villaggio Primavera non avrebbe potuto

inammissibilità dell’appello assorbe ogni altra questione di merito prospettata
dalle parti. Pertanto, la Corte di Catania, avendo sancito l’inammissibilità
dell’atto di appello proposto dalla società Edilcoop, ha ritenuto correttamente
che fosse superfluo esaminare i motivi di appello.
Risulta dagli atti, altresì che il Condominio Villaggio Primavera ha agito nei
confronti della società Edilcoop per ottenere l’esecuzione di lavori relativi alla
6

_

impermeabilizzazione delle terrazze, oggetto della ristrutturazione, necessari
per preservare le parti comuni e i singoli appartamenti individuali da ulteriori
danni. Pertanto, correttamente la Corte di Catania ha ritenuto di non disporre
l’integrazione del contraddittorio

nei confronti dei sigg. Zuccarello e

necessario.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc. va condannata al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al
Condominio Villaggio Primavera di Sant’Agata Li Battiati, le spese del
presente giudizio di cassazione che liquida in

e. 3.200,00 di cui E. 200,00 per

esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 16 febbraio 2016

D’Amore perché non sussistevano gli estremi per identificare un litisconsorzio

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