Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11229 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2981/2016 R.G., proposto dalla:

“Frigo Sud S.r.l.”, con sede in Melito di Napoli (NA), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Bruno Cantone, con studio in Napoli, e dall’Avv. Prof. Vincenzo

Maria Cesaro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,

giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

INTIMATA

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli I’l luglio 2015 n. 648/15/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23 gennaio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “Frigo Sud S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli Il luglio 2015 n. 6487/15/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 19 maggio 2014 n. 13219/15/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha confermato la correttezza del predetto classamento, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria aveva tenuto conto delle caratteristiche costruttive degli immobili riclassificati sulla base di una elaborata relazione estimativa e aveva ritenuto irrilevante la dedotta inagibilità degli immobili riclassificati (oltre a valutare inammissibile la produzione nel giudizio di appello di una perizia di parte attestante tale condizione). L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente), della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria aveva posto in essere un atto impositivo chiaramente apodittico e stereotipato senza dire nulla in relazione alla variazione di classamento, in violazione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 564, artt. 58 e 61, nonchè dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre che “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato l’inammissibilità della produzione di documenti (in particolare, di una perizia di parte sullo stato di inagibilità degli immobili riclassificati) e non avrebbe così tenuto conto dello stato di inagibilità degli immobili riclassificati al fine di acclarare l’illegittimità dell’avviso di classamento.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è inammissibile, oltre che infondato.

In primo luogo non risultano soddisfatti i requisiti posti dall’art. 365 c.p.c., comma 1, nn. 3. 4 e 6. Nel ricorso per cassazione, infatti, è essenziale requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis: Cass., Sez. 2″, Sez. 2, 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., Sez. 5″, 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., Sez. Lav., 3 gennaio 2020, n. 27).

Il requisito di contenuto-forma previsto, a pena inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto (Cass., Sez. 6, 22 settembre 2016, n. 18623). Il ricorrente, inoltre deve specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

In particolare, il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass., Sez. 6, 28 settembre 2016, n. 19048).

Nella specie, la ricorrente non riporta la motivazione dell’atto di accertamento di cui si lamenta, impedendo alla Corte di valutare la congruità della stessa; incorre, inoltre, nel medesimo vizio anche in relazione al vizio di carenza di motivazione rispetto alla relazione tecnica che asserisce essere stata redatta sugli immobili riclassificati senza effettuare alcun sopralluogo e senza tener conto della ubicazione in zona periferica, della destinazione a. depositi e locali artigianali, nonchè della carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Peraltro, la sentenza impugnata appare prima facie provvista di congrua ed adeguata motivazione, essendo stato giustificato il rigetto dell’appello con una argomentata e dettagliata confutazione delle ragioni poste a fondamento della revisione del classamento degli immobili (da categoria “C/2” con rendite di Euro 993,61 e di Euro 1.261,68 a categoria “D/8” con rendite di Euro 5.796,00 e ei Euro 2.939,42), con riguardo al tempo di esercizio della rettifica, alla garanzia del diritto di difesa per la contribuente e all’apprezzamento delle caratteristiche degli immobili.

Per cui, valutando la coerenza e la completezza delle argomentazioni addotte a sostegno del rigetto del gravame, non si può dire che la relativa motivazione sia mancante, contraddittoria o apparente.

Invero, in materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (in termini: Cass., Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20112). In definitiva, la sentenza impugnata deve consentire l’individuazione delle ragioni esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, ascrivibili al giudicante, sulle quali la decisione è fondata (Cass., Sez. 6, 5 novembre 2015, n. 22652).

Nella specie, a ben vedere, la Commissione Tributaria Regionale ha esaustivamente esposto le ragioni di adesione all’operato dell’ufficio impositore, non limitandosi a riportarne acriticamente e pedissequamente le conclusioni.

2. Il secondo motivo è infondato.

Con orientamento consolidato, che questo collegio ritiene di condividere e ribadire, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal D.Lgs. cit., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie” (Cass., Sez. 5, 6 settembre 2013, n. 20549; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 655; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29087).

Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (art. 153 c.p.c.) (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2006, n. 2787; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2019, n. 23580).

Ora, posto che è pacifico che la perizia di parte sia stata prodotta al momento della proposizione dell’appello, resta da stabilire se essa sia annoverabile tra i “documenti” di cui è consentita la produzione in appello.

In tal senso, questa Corte ha affermato che, nel processo tributario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, nel predetto grado, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi (da ultima: Cass. Sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23590 – nello stesso senso, con specifico riguardo alle perizie estimative: Cass., Sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22965).

Ciò non di meno, con argomentazioni pienamente condivisibili, il giudice di appello ha comunque motivato le ragioni dell’irrilevanza dello stato di inagibilità, evidenziando come la stima debba aver riguardo all’ordinaria destinazione secondo le caratteristiche intrinseche e l’uso normale degli immobili riclassificati.

In proposito, si può aggiungere che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità, del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5, 11 settembre 2018, n. 22103).

Nella specie, gli immobili presentano caratteristiche oggettive e strutturali di categoria speciale (perchè costruito ed adibito alle speciali esigenze di un’attività commerciale, ed in mancanza della prova di radicali trasformazioni tali da dimostrarne il mutamento di destinazione) e l’attività svolta (refrigerazione di prodotti ittici) costituisce un indizio ulteriore (ancorchè non decisivo ex se) circa la destinazione del compendio.

In definitiva, ed in applicazione dei principi poc’anzi affermati, quando le caratteristiche strutturali degli immobili siano tali da farli necessariamente rientrare in una categoria speciale, l’attività in concreto svolta può solo costituire un elemento ad colorandum, rafforzativo ma mai alternativo alla valutazione oggettiva (Cass., Sez. 5, 11 settembre 2018, n. 22103).

Per cui, l’eventuale stato di inagibilità non può alterare la destinazione speciale dei fabbricati, che rappresenta l’unico elemento rilevante ai fini del corretto classamento in catasto.

3. Pertanto, alla stregua delle argomentazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dalla parte vittoriosa.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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