Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11229 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.09/05/2017), n. 11229
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21835/2014 proposto da:
E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO FIORENTINO, DARIO
ANZALONE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1027/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 19/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che E.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver contratto il virus dell’epatite C a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto subite nel (OMISSIS);
che si costituì in giudizio il Ministero, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;
che il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni liquidati in Euro 400.000, oltre interessi e con il carico delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dal Ministero della salute e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 giugno 2013, ha accolto l’appello, dichiarando prescritto il diritto fatto valere dall’ E., con conseguente rigetto della domanda da lui proposta e integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propone ricorso E.B. con atto affidato a quattro motivi;
che resiste il Ministero della salute con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con istanza pervenuta a questa Corte in data 7 dicembre 2016, S.B.R., nella qualità di moglie ed erede del ricorrente, ha comunicato che questi è deceduto in data 15 maggio 2016, contestualmente producendo documentazione dalla quale risulta che il Ministero della salute ha provveduto, come da lettera del 1 luglio 2016, a liquidare in favore del defunto la somma di Euro 100.000 a titolo di equa riparazione ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27-bis, convertito con modifiche nella L. 11 agosto 2014, n. 114;
che la S., richiamando tale documentazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che vi è in atti la prova documentale che E.B., con atto sottoscritto in data 14 dicembre 2015, aveva dichiarato di rinunciare al giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle emotrasfusioni, essendo stata la vertenza definita con la procedura di cui al citato del D.L. n. 90 del 2014, art. 27-bis, convertito con modifiche nella L. n. 114 del 2014;
che il presente ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’esito della presente decisione non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017