Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11228 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23526/2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, L. TEVERE

MELLINI 44 SC. BELLI INT. 13, presso lo studio dell’avvocato ONOFRIO

DI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARMINE LATTARULO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA TARANTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1235/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A.G. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1235/2014, depositata il 17.4.2014, che, a conferma della sentenza di primo grado, rigettava la sua domanda di risarcimento dei danni alla vettura proposta nei confronti della Provincia di Taranto, conseguenti ad un incidente stradale sulla strada provinciale (OMISSIS), causato dalla presenza sulla strada di una buca invisibile perchè coperta dall’acqua.

La causa era stata istruita dal giudice di pace mediante produzione di fotografie dello stato dei luoghi e l’assunzione di una prova testimoniale rinnovata in appello dal tribunale; la domanda era stata rigettata non ritenendo il giudice persuasiva la testimonianza a conferma delle circostanze di fatto dedotte dall’attore, non avendo il teste riferito luogo ed ora del verificarsi dell’incidente. La pronuncia di appello prescinde dagli esiti della prova testimoniale ed argomenta, sulla base della documentazione fotografica prodotta in giudizio dall’attore, nel senso che una condotta di guida normalmente prudente gli avrebbe consentito di evitare la buca. La Provincia di Taranto non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale di sezione.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la presenza del vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omessa valutazione della prova testimoniale offerta e delle fotografie prodotte.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2051 c.c., in sè e come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.

Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente tende ad una rinnovazione del giudizio in fatto: il tribunale infatti ha valutato le risultanze istruttorie, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle dell’attore, fondandosi in prevalenza sulle fotografie prodotte dallo stesso attore in primo grado, dalle quali emergeva chiara, nell’apprezzamento del giudice d’appello, la presenza della buca seppur piena d’acqua, che il tribunale riteneva pienamente riconoscibile essendo l’incidente avvenuto in pieno giorno, e di conseguenza addebitava al comportamento imprudente del conducente il verificarsi dell’incidente, attribuendogli una rilevanza interruttiva del nesso causale.

Il secondo motivo, col quale si denuncia una violazione dell’art. 2051 c.c., è appena abbozzato e non sviluppato nelle sue argomentazioni. Esso non censura in modo pertinente la sentenza impugnata e non può essere accolto.

Il giudice d’appello inquadra correttamente la fattispecie nella responsabilità ex art. 2051 c.c., del custode della strada, ritiene che il nesso causale sussistesse e cioè che il danno al veicolo si fosse verificato a causa dell’impatto della ruota con la buca, però ritiene altresì, motivando sinteticamente ma accuratamente sulla grave violazione delle norme di comune prudenza da parte del danneggiato, che il comportamento imprudente del conducente, che pur potendolo fare per le circostanze di tempo e di luogo non aveva evitato la buca, avesse operato la recisione del nesso causale scriminando l’amministrazione.

La sentenza è riconducibile a quell’orientamento giurisprudenziale che, a fronte di un obbligo di manutenzione in capo al custode, esige comunque un comportamento vigile da parte degli utenti della strada e ammette che l’obiettiva presenza di una situazione di potenziale pericolo sulla strada o comunque relativa al bene oggetto di custodia possa degradare da causa a semplice occasione del verificarsi del danno, in presenza del comportamento imprudente del danneggiato: v. in questo senso Cass. 23584 del 2013, che enuncia il principio secondo il quale ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito; v. altresì Cass. n. 23919 del 2013, in cui si afferma che l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. La sentenza afferma altresì che nel compiere tale ultima valutazione si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso; analogamente, nel senso di valorizzare l’efficienza del comportamento imprudente dell’utente della strada nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso v. anche Cass. n. 287 del 2015.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA