Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11228 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22942/2007 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 21, presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando

Emilio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto R.G.A.D. 52759/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 6.2.06, depositato il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” S.E. ha proposto ricorso per cassazione il 27 luglio 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 15 giugno 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore dell’istante, di un indennizzo di Euro 8.000,00, oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 750,00 più accessori), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar del Lazio ed avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria ai sensi della L. n. 221 del 1998.

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal decreto della corte d’appello.

Il secondo motivo, concernente l’entità delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e gli argomenti che la sorreggono e che conducono all’accoglimento del ricorso, dovendo ribadire che gli interessi sulla somma liquidata al ricorrente a titolo di equa riparazione debbono essere riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’appello.

Assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sedasi – dell’art. 384 c.p.c., condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alla parte ricorrente dalla data della domanda giudiziale.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

per il giudizio di legittimità in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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