Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11227 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11227 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7352-2014 proposto da:
MUSOLINO JOLANDA, elettivamente domiciliata. in ROMA, VIA
DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
RUSSO CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA giusta procura speciale a
margine del ncorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI i D
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

3c0-

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 148/08/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE
DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del 16/12/2013, depositata
il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott, Giuseppe CARACCIOLO.

Ric. 2014 n. 07352 sez. MT
-2-

ud. 27-04-2016

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.1092/03/1994 della CTP di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso del
contribuente Musolino Jolanda ad impugnazione di avviso di accertamento per
maggiore IRPEF-ILOR relativa all’anno 1986, avviso con il quale è stato
accertato un reddito di capitale derivante dalla liquidazione della quota di
partecipazione nella Banca Popolare di Reggio Calabria, a seguito e per effetto
della incorporazione di quest’ultima nella Banca Monte dei Baschi di Siena.
La predetta CTR —dato atto che secondo la parte contribuente si era trattato di
una plusvalenza patrimoniale non rientrante nell’ambito di applicazione
dell’art.41 del DPR n.597/1973, non vertendosi in tema di operazione posta in
essere con fine speculativo- ha ritenuto che si tratta di una forma speciale di
fusione regolata dalla normativa di settore (caratterizzata dal fatto che i soci
della incorporata non possono diventare soci della incorporante perché banca di
diritto pubblico) e che gli emolumenti percepiti dai soci per effetto della
liquidazione della società privata generata dall’impedimento di cui si è detto
sono da ritenersi utili tassabili quali redditi da capitale (anche alla luce dei
principi di diritto insegnati nelle pronunce della Suprema Corte n.9714/2005 e
26684/2004).
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ricorso n.7352/2014 R.G.

Pagina 3

osserva:

Con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.41 lett.
C e dell’art.76 del DPR n.597/1973 nonché dell’art.41 (ora 44) lett. e, dell’art.44
(ora 47)
e dell’art.136 del DPR n.917/1986) la parte ricorrente si duole dell’applicazione
alla specie di causa di principi riferibili esclusivamente alle fattispecie regolate

stati da applicare i principi e le regole ricavabili dai menzionati articoli del DPR
n.597/1973.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Con ribadite pronunce, la Corte Suprema ha evidenziato che: “In tema di redditi
di capitale, nel caso di fusione speciale bancaria previsto dall’art. 48 del r.d.l. n.
375 del 1936 – configurante una particolare ipotesi di incorporazione nella quale,
per la natura pubblica della banca incorporante, eterogenea rispetto a quella
della banca incorporata (nella specie, banca cooperativa privata), si determina
anche l’ulteriore effetto della necessaria liquidazione della quota di
partecipazione dei soci della società incorporata – le somme erogate dalla banca
incorporante ai soci di quella incorporata, a titolo di liquidazione della loro
quota al netto del prezzo d’acquisto – somme che sono assoggettate ad imposta,
in quanto redditi di capitale, a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 917
del 1986 (P gennaio 1988), ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 69 del 1989,
convertito in legge n. 154 del 1989, e dell’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 -,
non sono, invece, assoggettabili ad imposta nel regime anteriore, applicabile
“ratione temporis”, di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 597 del 1973, norma questa che
non consente di ricomprendere dette somme nei redditi di capitale soggetti a
tassazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14642 del 22/06/2007; Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 9546 del 29/04/2011).
Poiché la fattispecie qui in esame, per ragioni cronologiche e perciò di
applicazione della disciplina al tempo vigente, appare perfettamente
sovrapponibile a quella decisa con le pronunce dianzi menzionate, altro non
Ricorso n.7352/2014 R.G.

Pagina 4

nel vigore del DPR n.917/1986, mentre invece alle vicende precedenti sarebbero

resta che ritenere degna di cassazione la pronuncia qui impugnata, che ai
principi ivi menzionati non si è attenuta.
Consegue da ciò che la Corte potrà esprimersi anche sul merito della
controversia, non apparendo necessari ulteriori apprezzamenti di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
.

Roma, 10 novembre 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Condanna la parte
intimata a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 2.500,00, e
le spese dei gradi di merito, liquidate in € 1.000,00 per ciascun grado,
oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge ed oltre ad € 100 per
esborsi relativi al solo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 27.4.2016

mani festa fondatezza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA