Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11227 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19363/2014 proposto da:

TANGENZIALE NAPOLI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

legale rappresentante p.t. Ing. C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO BENITO MARIELLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANA SCHIANO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., ATI CREDENDINO COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8888/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per i motivi 2 e 3

ovvero, ed in subordine, per l’accoglimento del solo motivo n. 3.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Tangenziale di Napoli s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8888/2013, depositata il 10.7.2013, che, a conferma della sentenza di primo grado, la condannava a risarcire i danni alla persona e alla vettura subiti da F.G., conseguenti ad un incidente stradale verificatosi per la presenza sulla sede stradale di un oggetto estraneo (un catarifrangente facente parte del guard-rail) senza pronunciare, nella ricostruzione della ricorrente, sulla sua domanda di manleva nei confronti della terza chiamata in causa, ATI Credendino Costruzioni s.p.a., appaltatore in custodia di quel tratto stradale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello.

Sostiene che il tribunale non avrebbe preso in considerazione il motivo con il quale deduceva di aver assolto adeguatamente il proprio obbligo di custodia, ex art. 2051 c.c., essendosi verificato l’incidente esclusivamente per caso fortuito.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione sul punto della responsabilità ex art. 2051 c.c., della Tangenziale di Napoli, in quanto la motivazione si fonderebbe esclusivamente sul richiamo ad un precedente giurisprudenziale di legittimità.

Il secondo motivo, il cui esame è preliminare rispetto al primo, è fondato e va accolto, perchè travolge la validità della intera sentenza per suo vizio strutturale.

Come osservato dalla ricorrente, da un lato è ben vero che può essere adottata la motivazione per relationem al precedente giurisprudenziale, dove il richiamo al precedente esime dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ed consentito anche che il giudice d’appello possa motivare per relationem richiamando la motivazione del giudice di primo grado e perfino la ricostruzione in fatto in quella sede effettuata.

Tuttavia, il percorso argomentativo deve essere in ogni caso tale da consentire la comprensibilità della fattispecie concretamente verificatasi, l’autonomia del processo deliberativo compiuto dal giudice di appello dopo aver preso in considerazione, per arrivare alla formazione del suo convincimento, i motivi di appello, e e la riconducibilità della fattispecie esaminata al principio di diritto richiamato. Nel caso di specie, la sentenza deve ritenersi nulla, perchè non soddisfa i requisiti minimi enunciati.

La sentenza impugnata non contiene alcuna ricostruzione della dinamica dei fatti, in ordine alla quale non c’è neppure un richiamo alla sentenza di primo grado. I fatti non sono mai riportati, neppure all’interno della motivazione e nella misura in cui essi siano necessari a spiegazione e supporto della motivazione stessa.

Essa, senza alcuna esposizione neppur sommaria dei fatti di causa, neppure nella misura in cui essi fossero necessari per la motivazione, si limita sostanzialmente a richiamare un precedente di legittimità, costituito da Cass. n. 783 del 2013, dichiarandolo idoneo a risolvere la controversia.

In questo modo, non dà conto della parziale diversità in fatto tra i fatti di causa e i fatti alla base del precedente richiamato, e non spiega in alcun modo perchè il precedente di legittimità rimarrebbe utilizzabile a fronte di una fattispecie concreta in parte differente.

Essa non fornisce alcuna indicazione per poter valutare e ritenere che il principio di diritto richiamato fosse predicabile alla fattispecie concreta, atteso che l’unico riferimento al contenuto della sentenza di primo grado, oltre che limitato, è inesatto (si accennava, oltre alle prove testimoniali, ad una ctu, laddove l’unica ctu esperita era sulla persona del danneggiato e quindi inconferente rispetto alla configurabilità dello stato dei luoghi e alla sussistenza o meno della responsabilità per custodia del gestore della strada).

Va detto infatti che, anche laddove si adotti la motivazione semplificata, sostituendo la pur sintetica indicazione delle ragioni in diritto della decisione con il richiamo al principio di diritto emanato, in relazione ad analoga fattispecie, da questa Corte di legittimità, non si può omettere, senza inficiare la validità della intera motivazione, di enunciare seppur brevemente quegli elementi della fattispecie concreta rilevanti al fine di rendere verificabile il procedimento decisionale, e quindi di verificare che il principio richiamato ed applicato ai fini della decisione si attagli appunto alla fattispecie concreta (v. Cass. n. 12203 del 2015, che, a proposito di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha chiarito che l’adozione del modello “semplificato” di decisione, di cui all’art. 281 sexies c.p.c., non esonera comunque il giudice dall’obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico).

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in riferimento alla proposta domanda di garanzia formulata dalla Tangenziale di Napoli s.p.a. nei confronti della società “A.T.I. Credendino Costruzioni s.p.a., terzo chiamato in causa in quanto, nella ricostruzione della ricorrente, appaltatrice dei lavori di manutenzione di quel tratto stradale e quindi soggetto che aveva in concreto, per la durata dei lavori, l’obbligo di custodia.

In primo grado, la domanda di garanzia era stata dichiarata “inammissibile” dal giudice di pace, che aveva ritenuto che la società attrice non avesse provato la colpa della terza chiamata in ordine al verificarsi dell’incidente.

Il motivo è fondato.

In effetti, all’interno della esageratamente stringata motivazione resa dal giudice di appello, neppure una parola è dedicata alla richiesta domanda di manleva (riproposta con apposito motivo di appello) proposta dalla società odierna ricorrente nei confronti della società appaltatrice, che aveva nella sua ricostruzione dei fatti in quel momento la custodia sul tratto di strada ove si è verificato l’incidente a causa del distacco, con caduta sulla sede stradale, di una parte del guard rail.

Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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