Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11226 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11226 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 10083-2015 proposto da:
GONFIOTTI

uvEmo,

IMMOBILIARE FRANCESCA SRI„ in

persona del legale rappresentante pro tempore, GONE10111
ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO
DE S 1NCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
`l’INCHINI, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del suo
legale rappresentante Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

Data pubblicazione: 31/05/2016

- controricorrente avverso la sentenza n. 2300/5/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 28/10/2014,
depositata 11 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTO E DIRITTO
I contribuenti ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello da essi proposto
avverso sentenza della CTP, depositata il 19-7-2013, che aveva
parzialmente accolto il ricorso presentato avverso avviso di
accertamento concernente IRES, 1RPEF, IVA ed IRAP 2006; la CTR,
in particolare, ha evidenziato che l’appello era stato proposto il 5-32014, e quindi, anche considerando l’intervenuta sospensione feriale
dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, oltre il termine ex
art. 327 cpc di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, scaduto
il 4-3-2014.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art. 360
n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 327 cpc
nonché 2963 cc, 1 L. 742/1969 e 38 d.lgs 546/92, si duole che la
CTR, nel ritenere scaduto il 4-3-2014 il termine di sei mesi per
l’impugnazione, non abbia considerato che il termine di sei mesi di cui
all’art. 327 cpc doveva essere calcolato “ex nominatione dierum” e che
al detto termine dovevano poi essere aggiunti i 46 gg relativi al periodo
di sospensione feriale; di conseguenza, il termine per impugnare
doveva ritenersi scaduto, nel caso di specie, il 6-3-2014 e,

;tic. 2015 n. 10083 sez. MT – ud. 07-04-2016
-2-

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott, LRIO CIGNA.

conseguentemente, l’appello in questione, notificato il 5-3-2014,
doveva ritenersi tempestivo.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha, invero, già chiarito che per i termini mensili o
annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione

comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod civ., il sistema della
computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”,
nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente
dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo
spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;
analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza
interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso,
infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui ‘all’art. 327,
primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati
ex numeratione dicrurn”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155,
primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7
ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi
tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto
della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass.
22699/2013; 24816/2015; v. anche Cass. 4310/2015, secondo cui “Ai
fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno
previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile “razione
temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dall’art. 38,
comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e che va calcolato
prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo
mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 155, primo comma, cod. proc. civ. e 1,
primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi
Ric. 2015 n. 10083 sez. MT
-3-

ud. 07-04-2016

ex art. 327 cod. proc. civ., Si osserva, a norma degli artt. 155, secondo

tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di
ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali
durante il periodo feriale”).
Nessuna rilevanza ha, ai fini del detto calcolo, la riduzione -ex art. 327
cpc come modificato dalla 1,. 69/2009- da un anno a sei mesi del

ex nominatione dierum vale anche per i termini mensili, e che è
indubbio che, alla scadenza del termine di sei mesi, nel caso —quale
quello di specie- in cui lo stesso termine sia stato sospeso per effetto
della L. 742/1969, vanno —ex numerationem dierum- aggiunti i giorni
di avvenuta sospensione.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, M accoglimento del ricorso,
va cassata l’impugnata sentenza, non rispettosa dei su esposti principi,
con rinvio alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza„ con rinvio
alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla
regolamentazione delle spese del giudizio di legittùnità.
Così deciso

a il 7 7 4-2016

termine per impugnare, atteso che (come detto) il criterio di computo

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