Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11226 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 949/2016 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

S.C., S.C. e S.S., rappresentati e difesi

dall’Avv. Antonio Iacono, con studio in Casamicciola Terme (NA),

elettivamente domiciliati presso l’Avv. Andrea Scandurra, con studio

in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione

nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTI

NONCHE’

F.C.;

INTIMATA

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli il 25 maggio 2015 n. 4970/01/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23 gennaio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 25 maggio. 2015 n. 4970/01/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti di S.C., S.C., S.S. e F.C. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 12 giugno 2013 n. 399/7/2013. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure con riguardo alla carenza motivazionale dei predetti classamenti. S.C., S.C. e S.S. si sono costituiti con controricorso. F.C. non si è costituita nel presente procedimento, nonostante la rituale notifica del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, consistente nella preesistenza di un giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate in ordine ad uno degli immobili riclassificati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto dell’attribuzione a quest’ultimo della categoria A/2 e della classe 7.

Con il secondo motivo, si denuncia l’erronea applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 335 e 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto immotivata la rettifica della rendita catastale da parte dell’amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni “DOCFA” del contribuente.

RITENUTO CHE:

1. Va invertito l’ordine di prospettazione dei motivi di ricorso per ragioni di pregiudizialità logica.

2. Il secondo motivo è fondato, conseguendone l’assorbimento del primo motivo.

In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006).

La fattispecie è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati contestati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’estensione ed all’effettiva consistenza dell’immobile, ma soltanto la rendita catastale dell’immobile è stata rettificata in relazione alla diversa valutazione economica del bene dall’atto impugnato, senza modificare per il resto la dichiarazione “DOCFA” del contribuente. Dunque, il giudice di appello non ha tenuto conto della notevole semplificazione per l’amministrazione finanziaria dell’onere di motivare la rettifica del classamento all’esito di procedura “DOCFA”. Per cui, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo il ricorso è fondato.

3. La sentenza impugnata non si è attenuta al superiore principio, per cui essa deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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