Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11226 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 07/05/2010), n.11226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27221-2007 proposto da:

D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA

LUIGI ALDO (avviso postale Via G. Ribera n. 1 – 80128 Napoli), giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto R.G.V.G. 2194/06 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’1.12.06, depositato il 24/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che sul ricorso proposto da D.M.C. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Dr. Onofrio Fittipaldi, letti gli atti depositati;

rileva:

a) Con decreto depositato il 24/03/2007, la Corte di Appello di Napoli ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto il 27/07/06, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da D.M.C. in ordine alla dedotta irragionevole durata del procedimento, da esso introdotto innanzi al TAR della Campania, con atto notificato il 24/1/00, e definito con sentenza del 14 ottobre 2005;

b) La Corte territoriale, più in particolare – ritenuto in 2 anni e 9 mesi il periodo di irragionevole durata del processo – ha liquidato in Euro 1.350,00 il “danno non patrimoniale”, ed, in Euro 241,10 le spese di giudizio;

c) avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 18/10/07, il D.M., sulla base di 16 motivi:

d) non vi è controricorso della Presidenza del Consiglio.

Osserva:

Il ricorso, se si rivela manifestamente infondato quanto ai profili di doglianza relativi: a) a dedotto illegittimo discostamento dai parametri CEDU di quantificazione del periodo di irragionevole durata del processo; b) al mancato ragguagliamento della liquidazione, all’intera durata del processo; c) al mancato riconoscimento di un “bonus” aggiuntivo, si appalesa, invece, manifestamente fondato, quanto alle doglianze relative al non idoneamente giustificato discostamento dagli standard correnti di liquidazione del danno non patrimoniale (Euro 500,00 annuali in luogo di Euro 1.000,00).

Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di Consiglio e per una decisione nel merito, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui alla relazione;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con la conseguente condanna della P.D.C.M. al pagamento a titolo di equo indennizzo della somma di Euro 2750,00 sulla base dei parametri Cedu, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La P.D.C.M. va condannata altresì al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura della metà in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

Spese da distrarsi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna la P.D.C.M. al pagamento della somma di Euro 2750,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 800, 00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della metà ,nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 840,00 di cui Euro 410,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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