Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11225 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18798/2015 proposto da:

Immobilgest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, presso lo

studio dell’avvocato Manca Bitti Daniele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Santi Stefano, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Meneghini Mauro, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2561/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il lodo arbitrale del 16 febbraio 2012 ha accolto la domanda di annullamento per conflitto d’interessi in capo alla Fiduciaria San Babila s.p.a. – usufruttuaria della quota pari al 70% del capitale della Immobilgest s.r.l. – della Delib. assunta dall’assemblea 3 agosto 2011, con la quale è stata deliberata la rinuncia all’azione sociale di minoranza, intrapresa contro gli ex amministratori L.I. e M.A. dalla S.G.R. s.r.l., socia per una quota pari al residuo 30% del capitale sociale.

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 16 giugno 2015 ha respinto l’impugnazione del lodo, proposta dalla Immobilgest s.r.l.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che pur essendo ammessa in generale l’impugnazione del lodo per errore di diritto, ai sensi dell’art. 829 c.p.c. e D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 tuttavia nessun errore di tal fatta inficiasse il lodo, e che il motivo proposto innanzi a sè mirasse, in realtà, a censurare unicamente la valutazione discrezionale dell’arbitro circa la ricostruzione delle circostanze di causa, dal medesimo accertate mediante la prova presuntiva.

La Immobilgest s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza predetta.

Resiste con controricorso la socia intimata.

La ricorrente ha depositato anche la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2479-ter c.c., comma 3, artt. 2727,2729 c.c., art. 828 c.p.c., art. 829 c.p.c., comma 3, e D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 in quanto la corte territoriale ha mancato di ravvisare un errore di diritto, pur avendo l’arbitro posto a fondamento della decisione indizi privi dei requisiti ex art. 2729 c.c., ed, inoltre, ha menzionato la sussistenza di fatti non contestati, laddove non era invece integrata la fattispecie della non contestazione ex art. 115 c.p.c.

La corte del merito, pertanto, avrebbe dovuto non fermarsi a reputare inammissibile la censura, ma, al contrario, ravvisare la violazione delle disposizioni ora richiamate.

Aggiunge che la doglianza di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile in Cassazione, tutte le volte che la decisione non sia sorretta da motivazione adeguata.

Riporta, quindi, alcuni fatti (una telefonata svoltasi nella sede della società, documenti depositati in occasione dell’assemblea presso la sede sociale, l’epoca di costituzione dell’usufrutto sulla quota di maggioranza) che l’arbitro non avrebbe ben valutato, mentre lamenta che egli si sia fondato su altri fatti privi di rilievo.

2. – Nella memoria, la ricorrente menziona la circostanza, la quale emergerebbe da una sentenza della medesima corte territoriale resa in altro giudizio, secondo cui la S.G.R. s.r.l. non sarebbe più socia della ricorrente medesima.

Com’è noto, dispone l’art. 2378 c.c., comma 2, che, quando nel corso del processo venga meno il numero delle azioni che legittimano l’impugnazione, il giudice “non può pronunciare l’annullamento”; ma ciò, “(f)ermo restando quanto disposto dall’art. 111 c.p.c.”.

Ne deriva che della circostanza predetta non può tenersi conto, sia perchè meramente enunciata nella memoria, sia in quanto in ogni caso il sistema prevede che nella titolarità dell’azione subentri il successore a titolo particolare nel diritto controverso, dunque il cessionario della quota.

3. – Il motivo è inammissibile.

3.1. – Preliminarmente, è opportuno ribadire il principio secondo cui, al fine di verificare se la sentenza della corte del merito sia affetta dal vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando – la S.C. non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata.

Ed invero, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e, nei limiti in cui sia ancora ammessa, della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, mentre non può riguardare il convincimento espresso dalla corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (v., tra le tante, Cass. 7 febbraio 2018, n. 2985; 12 settembre 2014, n. 19324; 10 settembre 2012, n. 15086; 31 gennaio 2007, n. 2201; 15 marzo 2007, n. 6028; 22 marzo 2007, n. 6986).

Si deve richiamare, altresì, il condivisibile principio (da ultimo, Cass. 12 novembre 2018, n. 28997; 12 settembre 2014, n. 19324; e già Cass. n. 7259/2004, n. 5633/1999), secondo cui la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

3.2. – Nella specie, l’inammissibilità del motivo consegue al fatto che non venga illustrato, con la dovuta specificità ex art. 366 c.p.c., in che esatti termini le circostanze di fatto, delle quali la ricorrente lamenta l’errata valutazione, siano state sottoposte al giudice del gravame.

In secondo luogo, il motivo non supera l’ulteriore ragione di inammissibilità, derivante dall’avere la ricorrente censurato, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, unicamente apprezzamenti involgenti la valutazione di merito dell’arbitro, così come la corte territoriale ha correttamente, a sua volta, rilevato.

Invero, la società ricorrente – così come essa ha già fatto innanzi al giudice dell’impugnazione del lodo – critica la decisione assunta dagli arbitri, auspicando un diverso esito a sè maggiormente favorevole, addirittura riproponendo la narrativa di fatti minuti, relativi alla vicenda de qua; senza, invece, darsi carico di riferire con riguardo ad una serie di elementi indiziari menzionati nel controricorso (la qualità di legale di fiducia dei due ex amministratori, convenuti con l’azione di responsabilità, in capo al rappresentante in assemblea della usufruttuaria; il rifiuto del medesimo di esplicitare detti rapporti; il rifiuto di procedere a transazione con un qualche corrispettivo, invece della mera rinuncia; l’esistenza di sequestri conservativi; il drastico e motivato parere contrario, reso in assemblea dai sindaci con riguardo alla deliberazione di rinuncia all’azione sociale di responsabilità della minoranza; e così via), tenuti presenti dall’arbitro nel loro complesso, al fine di ritenere integrata la fattispecie del conflitto di interessi del soggetto che ha espresso il voto determinante, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c.; norma che detta specificamente, per la s.r.l., una disciplina già prima contemplata all’art. 2373 c.c., dando rilievo al conflitto di interessi anche per contro altrui.

Tuttavia, innanzi al giudice di legittimità, così come innanzi al giudice dell’impugnazione del lodo per errori di diritto, allorchè il lodo abbia deciso formando il suo convincimento per mezzo della prova presuntiva vale il principio secondo cui il vizio di legittimità non può essere invocato, al fine di confutare l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato in punto di legittimità circoscritto all’eventuale difetto assoluto di motivazione (cfr. in tema, Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234; 26 febbraio 2020, n. 5279).

Nonostante le invocate norme di legge asseritamente violate, dunque, la piana lettura del ricorso conduce a ravvisare nel motivo proposto avverso la sentenza della corte territoriale, pur formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la riproposizione di questioni di fatto, già oggetto della decisione arbitrale: laddove invece, come sopra esposto, il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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