Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11225 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 07/05/2010), n.11225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27211/2007 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CUCINELLA Luigi Aldo (avviso postale Via G. Ribera n. 1 – 80128

NAPOLI), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 401/07 R.G. V.G. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 23/05/07, depositato il 16/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il decreto depositato il 16/07/2007, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto il 1/03/07, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da G.A. in ordine alla dedottamente irragionevole durata del procedimento, da esso introdotto, innanzi al TAR della Campania, con atto notificato il 24/1/00, e definito con sentenza del 14 ottobre 2005;

rilevato come la Corte territoriale, più in particolare ritenuto in 2 anni e 9 mesi il periodo di irragionevole durata del processo – abbia liquidato in Euro 2.720,00 il “danno non patrimoniale”, ed, in considerazione della mancata opposizione dell’Amministrazione, abbia compensato le spese di giudizio rilevato altresì come, avverso il suddetto decreto proponga ricorso per cassazione, con atto notificato il 18/10/07, il G. sulla base di 2 motivi, con i quali lamenta l’illegittima compensazione delle spese, e come non vi sia controricorso della Presidenza del Consiglio;

vista la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

ritenuta la sua piena condivisibilità, posto che il ricorso si rivela manifestamente fondato, attesa l’assoluta assenza di reale motivazione in ordine alla compensazione delle spese;

ritenuto pertanto che – sotto tale profilo ed in tali limiti – il ricorso vada accolto e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato, ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente l’Amministrazione vada condannata alla refusione delle spese del giudizio di merito e di questa fase e che si liquidano come da dispositivo, e che vanno distratte a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, alla parte ricorrente, le spese del giudizio che determina, complessivamente, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed in Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il giudizio di legittimità, in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae a favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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