Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11224 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11224 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 9093-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GRUPPO ITALFIN 80 SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 5867/40/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 18/09/, depositata il 02/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
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Data pubblicazione: 31/05/2016

FATTo E DIRI’I’TO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, nel rigettarne l’appello, ha confermato la decisione di primo
grado con cui la CTP aveva accolto il ricorso proposto dal

art. 12 L. 289/2002 (ruolo affidato al Concessionario il 25-5-2001;
versamento effettuato il 16-5-2003); la CTR, in particolare, pur
riconoscendo che —a stretto rigore- il detto versamento non poteva
ritenersi efficace perché effettuato prima dell’entrata in vigore della L.
289/2002, ha ritenuto di confermare la sentenza impugnata, e quindi
raccoglimento del ricorso del contribuente, per il principio della tutela
dell’affidamento e della buona fede di cui all’alt. 10 L. 212/2000
Il contribuente non resiste.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n.
cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 12 1. 289/2002, come
modificato dal d.l. 143/2003 (conv. in L. 212/2003), si duole che la
CTR non abbia considerato che i moli affidati ai concessionari tra il 11-2001 ed il 30-6-2001 (come quello in esame) sono stati compresi
nella definizione in esame solo a partire dal 12-8-2003 (data di entrata
in vigore del d.l. 143/2003), sicché al momento del versamento (16-52003) il ruolo in questione non era condonabile; né il principio di
affidamento poteva giustificare la violazione di una norma rigida quale
quella condonistica.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360
n. cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. 212/2000, si duole
che la CTR abbia ritenuto che il detto principio dell’affidamento possa
consentire l’inapplicabilità non solo delle sanzioni ma anche della
stessa imposizione tributaria.
Ric. 2015 n. 09093 sez. MT ud. 07-04-2016
-2-

contribuente avverso il diniego di definizione dei carichi di molo ex

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi,
sono infondati.
Questa Corte ha già precisato che “in terna di condono fiscale, ai sensi
degli artt. 12, conruna 2 ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della
legge 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi

dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di
definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25
giugno 2003, ha efficacia ai fini dell’art. 12 cit. anche con riferimento ai
ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il
30 giugno 20012 (Cass. 2101/2015; conf. 396/2015); ne consegue la
condonabilltà del ruolo in questione (affidato al concessionario il 25-52001. con versamento effettuato il 16-5-2003).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato, con
correzione della motivazione ex art. 384 cpc.
Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva
in questa. sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 7-4-2016

Il P

dente

effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80°70 del

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