Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11224 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22844-2012 proposto da:

P.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dai Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione;

udito per il ricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto

l’estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con riguardo alla cartella di pagamento notificata a P.G.M., per omesso versamento dell’imposta di registro, relativamente alla sentenza n. 12162/2003 del Tribunale Civile di Roma, l’odierno ricorrente, dopo aver proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza d’appello, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ha presentato istanza con richiesta di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi della L. n. 172 del 2017, ex art. 1, commi 4 e 8.

L’intimata Agenzia delle Entrate ha prestato adesione alla predetta istanza e la Corte, con ordinanza del 7/3/2018 ha disposto la sospensione del processo, ed il rinvio a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata dei carichi tributari; il P.G. ha concluso in conformità.

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, ai sensi del D.L. cit., ex art. 11, comma 8, u.p. ed il contribuente ha corredato la memoria difensiva del 27/1/2020, contenente la rinuncia al ricorso e l’adesione dell’Agenzia delle Entrate, con la prova del versamento, da parte del coobbligato F.D., dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del cit. articolo, comma 10, quarta parte.

Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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