Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11224 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 07/05/2010), n.11224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26410-2007 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO

LUIGI (avviso postale Centro Direzionale G1 – 8014 3 Napoli), giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 746/06 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9.6.06, depositato il 18/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che sul ricorso proposto da S.M. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Dr. Onofrio Fittipaldi, letti gli atti depositati;

rileva:

a) Con decreto depositato il 18/9/2006, la Corte di Appello di Napoli ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, il 10 aprile 2006, da S.M. in ordine alla dedotta irragionevole durata del procedimento, da esso introdotto, innanzi al TAR della Campania, con atto notificato il 03/7/97, e non ancora definito all’atto della proposizione del ricorso;

b) la Corte territoriale, più in particolare – ritenuto in 6 anni e 9 mesi il periodo di irragionevole durata del processo – ha liquidato in Euro 3.450,00 il “danno non patrimoniale”, considerata, innanzi al TAR, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo, ed in Euro 271,00 le spese di giudizio;

c) avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 10/10/07, la S. sulla base di 12 motivi:

d) vi è controricorso della Presidenza del Consiglio.

Osserva:

Il ricorso, se si rivela manifestamente infondato quanto ai profili di doglianza relativi: a) al dedotto illegittimo discostamento dai parametri CEDU di quantificazione del periodo di irragionevole durata del processo; b) al mancato ragguagliamento della liquidazione, all’intera durata del processo; c) al mancato riconoscimento di un “bonus” aggiuntivo, si appalesa, invece, manifestamente fondato, quanto alle doglianze relative al non idoneamente giustificato discostamento dagli standard correnti di liquidazione del danno non patrimoniale (Euro 500,00 annuali in luogo di Euro 1.000,00).

Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di Consiglio e per una decisione nel merito, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui alla relazione ; che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa sei merito con la conseguente condanna della P.D.C.M. al pagamento a titolo di equo indennizzo della somma di Euro 6750,00 sulla base dei parametri Cedu, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La P.D.C.M. va condannata altresì al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura della metà in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

Spese da distrarsi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna la P.D.C.M. al pagamento della somma di Euro 6750,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000, 00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della metà, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1100,00 di cui Euro 510,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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