Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11223 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28521/2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B BOMPIANI 32,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO FERRANDES, rappresentato e

difeso dall’avvocato INNOCENZO CALABRESE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA già INA ASSITALIA, in persona dei

procuratori speciali Dott. P.V. e Dott. D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANIELLO DE RUBERTO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9881/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– G.A. ha convenuto in giudizio la Assicurazioni Generali s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.), per ottenerne la condanna al pagamento del rimborso di spese mediche documentate, pari ad Euro 2.840,00, in forza di polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia, che s’era limitata al pagamento di Euro 800,00 per il solo ricovero con intervento chirurgico subito dallo stesso G., per il periodo dal 31.3.2009 al 6.4.2009;

– nell’atto introduttivo, il G. ha esposto che la polizza prevedeva, per il caso di “Neoplasia maligna” da cui era affetto, il rimborso delle spese mediche tout court, come specificato nei paragrafi denominati “Grande Evento Morboso” e “Cure Oncologiche”, e non già nel solo caso di intervento chirurgico, come ritenuto dalla Compagnia;

– il G.d.p. di Barra, con sentenza del 4.3.2011, ha dichiarato l’improponibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di arbitrato prevista dall’art. 11 delle condizioni generali;

– il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1.7.2014, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello principale e quello incidentale;

– G.A. ricorre ora per cassazione, affidandosi ad un motivo, mentre l’intimata ha resistito con controricorso;

– con l’unico motivo, il G. si duole della violazione dell’art. 2 lett. a2) e a4) delle condizioni generali di polizza (convenzione ENPAM-Generali), in quanto il Tribunale avrebbe errato nell’interpretare le indicate clausole contrattuali, e ciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

– il ricorso è palesemente inammissibile, giacchè non viene denunciata la violazione di alcuna norma di diritto, bensì di specifiche clausole contrattuali contenute nelle condizioni generali di polizza;

– se anche volesse ritenersi implicito il riferimento agli artt. 1362 c.c. e segg., stante il riferimento ad una pretesa erroneità nell’interpretazione del contratto, il ricorrente non spiega tuttavia quale specifico principio di diritto sarebbe stato violato, propugnando in definitiva una interpretazione difforme da quella adottata dal tribunale, ma in modo inammissibile (v. Cass. n. 10891/16; Cass. n. 1296/17);

– le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.;

– in relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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