Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11222 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11222 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 8446-2015 proposto da:
AMAI AA, BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, entrambi
sia in proprio che quali eredi di BRIGANTE RICCARDO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D,
presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO
ANTONIO BRIGANTE, NIARIAROSA PLATANIA, giusta procura
a margine in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Rona, Via dei
Portoghesi 12, presso Avvocatura GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

4.5

.2

Data pubblicazione: 31/05/2016

- resistente-

avverso la sentenza n. 451/11/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ‘IRIESTE del 22/10/2014,
depositata il 20/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTO E DIRITTO
I contribuenti ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale di Trieste, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione
di primo grado con cui la CTP di Udine, in giudizio avente ad oggetto
il ricorso da essi proposto avverso avviso di liquidazione emesso
dall’Agenzia delle Entrate relativo ad imposta di registro su atto del
Tribunale di Udine 2-2-2011, ha dichiarato estinto il giudizio per
cessazione della materia del contendere (lo stesso Ufficio aveva
riconosciuto che era avvenuto il pagamento dell’imposta ed aveva
proceduto all’annullamento dell’avviso),

CM

compensazione delle

spese; al riguardo di detta compensazione, la CU ha evidenziato che
il ricorrente si era difeso in proprio, e, come avvocato, attesa l’esiguità
della somma in contestazione (euro 180,00), avrebbe dovuto sapere di
potere ricorrere all’istituto dell’autotutela, senza intraprendere
un’iniziativa giudiziaria; la CTR, in particolare, precisato che oggetto
dell’impugnazione era solo la disposta compensazione delle spese, ha al
proposito affermato che, pur non potendosi negare la libertà di scelta
sulla via per far valere le proprie ragioni (giudiziaria o in autotutela),
era opportuno, al fine di evitare il proliferare dei contenziosi (concausa
della lentezza del sistema giudiziario), non incoraggiare il ricorso alla
via giudiziaria allo scopo di poter lucrare sulle spese di lite.

kic. 2015 n, 08446 sei. MT uci. 07-04-2016
-2-

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare
all’udienza di discussione.
Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis cpc,
può essere definito ex art. 375 cpc.
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunziando -ex art. 360

546/92 e/o 91 e/o 92 cpc, si duole che la CIR abbia ritenuto “gravi
ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione della lite” le
circostanze che l’Avv. Brigante si sia difeso in proprio ed abbia agito in
giudizio anziché formulare un’istanza di autotutela, senza peraltro
esaminare né il rapporto di causalità che ha dato origine al contenzioso
né l’inesistenza di una istruttoria preliminare da parte
dell’Amministrazione.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente precisato che, in terna di spese processuali, l’art.
92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta
dalla 1. 263/2005 e poi modificata dalla L. 69/2009, ratione temporis
applicabile in quanto il ricorso introdutrivo di primo grado è stato
proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non
sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed
eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta
disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese
di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce
“una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha
previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali
situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”,
ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito,
con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su
norme giuridiche” (Cass.2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che,
Ric. 2015 n. 08446 sez. MT – ud. 07-04-2016
-3-

n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e/o 15 d.lgs

nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque
esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia
comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o
erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge
nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee

Nella fattispecie in esame, la CTR, integrando e precisando la
motivazione dei primi Giudici, ha esplicitamente indicato in sentenza
le (su esposte) ragioni che giustificavano l’operata compensazione da
parte della CTP; siffatte ragioni, con le quali sostanzialmente si è
evidenziata l’opportunità di risolvere in via di autotutela le controversie
al fine di evitare il proliferare di contenziosi al fine di lucrare sulle
spese processuali, appaiono palesemente illogiche ed erronee,
risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino
di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 della
Costituzione.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso,
va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Friuli Venezia
Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del
presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla
CTR Friuli Venezia-Giulia, diversa composizione, che provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così cis in

Ri

ma il 7-4-2016
residente
doti Mar

Ric. 2015 n, 08446 sei. MT ud. 07-04-2016
-4-

lacobellis

(Cass. 12893/2011).

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