Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11222 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29075/2014 proposto da:

MARINA VILLA IGIEA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI PRIMATI SPORTIVI, 21, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MANNINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO DOLCE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BIAGIO MAURIZIO LA VENUTA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1822/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 23 dicembre 2005 M.V. propose opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo su istanza di Marina di Villa Igiea s.p.a.. Il M. sostenne di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell’atto di precetto con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 5.945,32. Sostenne il M. che la notifica del decreto ingiuntivo non avrebbe comunque potuto aver luogo nei suoi confronti atteso che alla data in cui si assumeva essere stata effettuata, l’opponente si trovava fuori dalla Sicilia per ragioni di salute. Ciò unitamente al fatto che viveva da solo e che lo stabile ove risiedeva era privo di portiere.

Nel merito, contestò sia il debito, in quanto la propria barca non era più ormeggiata presso la società opposta, sia le tariffe applicabili.

Si costituì Marina di Villa contestando il vizio di notifica del decreto ingiuntivo e insistendo sull’esistenza del proprio credito.

Il Tribunale di Palermo con sentenza del 19 maggio 2008 dichiarò inammissibile l’opposizione tardiva, sostenendo che il M. non aveva dimostrato di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1822 del 7 novembre 2014. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che la notifica effettuata al M. fosse inesistente e, conseguentemente, ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Ha, inoltre, ritenuto che Marina di Villa Igiea non avesse fornito la prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, lo ha revocato.

3. Avverso tale pronunzia, Marina di Villa Igiea s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

3.1 Resiste con controricorso M.V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8″.

Denuncia che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la notifica del decreto ingiuntivo era regolare ed erano state rispettate le prescrizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, disposizione che disciplina la notificazione degli atti giudiziari avvalendosi del servizio postale.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia l’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 650 c.p.c.”.

La società sostiene che la Corte d’Appello ha omesso, nell’esame della fase rescindente dell’opposizione tardiva, di compiere la disamina di tutti i presupposti che la norma impone per giungere a un giudizio di ammissibilità dell’opposizione. La sentenza, lamenta la ricorrente, si è fermata al solo accertamento riferito alla notificazione senza pronunciarsi sulla sussistenza della prova dell’omessa conoscenza dell’atto notificato per caso fortuito o forza maggiore.

4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 2719 c.c.”.

Denuncia che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere incerta la notificazione. E ciò per avere concentrato l’attenzione sul solo avviso di ricevimento prodotto in copia esprimendo un giudizio d’incerta riconducibilità dei documenti (in copia) a un unico avviso di ricevimento. Sostiene la società che la non eventuale conformità di un documento all’originale è questione che poteva essere posta solo dalla parte, e non anche d’ufficio dal decidente, cui compete l’onere di contestarne e disconoscerne la non conformità all’originale in modo espresso e specifico. Quindi in assenza di una espressa dichiarazione di disconoscimento della controparte precludeva alla Corte di Appello di esprimere un giudizio di dubbia conformità della copia all’originale.

6. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Il giudice del merito con motivazione logica e congrua e scevra da vizi logico giuridici, ha con uno scrupolosa disamina di tutta la documentazione agli atti (pag. 3-4 sentenza C.A.) accertato che la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi inesistente.

Quando il giudice di secondo grado esegue un accertamento di fatto, la Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione di merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di difetto di motivazione su di un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente, a scardinare tale accertamento, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Infatti, il motivo per cui la sentenza può venir cassata è prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale. Pertanto nel caso di specie la ratio decidendi è stata censurata in modo eccentrico.

Ma in ogni caso, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile in quanto la società non censura la ratio decidendi sulla cui base il giudice del merito ha ritenuto che Marina di Villa Igiea non ha in alcun modo fornito prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo oppostò (pag. 5 sentenza C.A.).

Ed è principio di questa Corte che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. S.U. n. 7931/2013).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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