Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11222 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 07/05/2010), n.11222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8275/20206 proposto da:

F.I., F.A., F.B., FA.

A., F.D., O.E., tutti in proprio e

nella qualità di eredi di S.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

COZZI ARIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato BALDASSINI Rocco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 28/05 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

15/11/04, depositato il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Perugia, con decreto del 18 gennaio 2005. ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 17500,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto l’accertamento di una servitù di passaggio) introdotto da S.L.M. e L.A. A. davanti al pretore di Cassino, nei confronti di S. M. e altri con atto di citazione del 16 maggio 1985, definito con sentenza del 26 aprile 1997 e ancora pendente in grado d’appello davanti al tribunale Cassino alla data del 31 maggio 2003, essendo stata nelle more dichiarata la morte della S. in data 10 giugno 2002 e il processo riassunto nei confronti di I., A., B., Al., D. e F.P., nonchè di O.E.. La corte d’appello, ritenendo irragionevole, in relazione alla materia e alla questioni all’esame del giudice, il periodo eccedente la durata di tre anni per il primo grado e di due anni per l’appello, pari a un periodo complessivo di quattordici anni ha liquidato in favore degli eredi di S. M. equitativamente Euro 10.500,00 per danni non patrimoniali in favore delle eredi in solido (per il danno patito dalla de cuius) ed Euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle eredi (per il danno patito in via diretta) oltre ad Euro 1.200,00 per spese processuali.

Per la cassazione di tale decreto le interessate hanno proposto ricorso per cassazione al quale resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1, e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione, le ricorrenti lamentano che la corte territoriale:

1) abbia limitato l’indennizzo al periodo di durata irragionevole e non lo abbia steso all’intera durata del processo; 2) abbia omesso di applicare i parametri di liquidazione normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo per la liquidazione dell’indennizzo, ivi compreso il bonus di Euro 2.000,00;

2. Il primo motivo non è fondato perchè la corte d’appello ha fatto corretta applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata. Ne, in relazione a tale norma, è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in quanto, qualora sia sostanzialmente osservato, il parametro fissato dalla Cedu ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo.

3. E’fondato, nei limiti di cui in motivazione, l’altro motivo.

La corte d’appello pur avendo determinato l’equo indennizzo in ragione di Euro 1.000,00 per l’anno di ritardo relativo alla durata del processo d’appello riassunto nei confronti degli eredi di S.M., ha inspiegabilmente limitato a Euro 10.500,00 l’indennizzo per il tredici anni di ritardo relativi alla durata del processo nei confronti della de cuius, così discostandosi, per questa parte, dai parametri fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Infondata è invece la censura relativa al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00, spettante, in presenza di tutti gli altri presupposti, solo per le cause di lavoro e previdenziali.

4. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata sulla base di un ritardo da quantificare in anni tredici, per il processo di cui è stata parte S.M. e un anno per la durata del processo di cui sono stati parte gli eredi. Applicando uno standard minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, pertanto, si deve riconoscere ai ricorrenti un indennizzo complessivo pari a Euro 13.000,00 in solido e ad Euro 1.000,00 in favore di ciascuno di essi.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza delle ricorrenti, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 13.000,00 in favore delle ricorrenti in solido e di Euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle stesse, il tutto con gli interessi dalla domanda; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 1.412,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 412,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari) oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge; compensa fino alla metà le spese di questo giudizio e condanna l’amministrazione al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 700,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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