Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11221 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 20/05/2011), n.11221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.p.a. Distillerie F.lli CIPRIANI, con sede in (OMISSIS))

alla Località (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Panama n. 12

presso lo studio dell’avv. COLARIZI Massimo, che la rappresenta e

difende, insieme con gli avv. Nadia TONOLLI e Wolfgang WIELANDER, in

forza della “procura speciale” rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) l’AGENZIA delle DOGANE, in persona del Direttore pro tempore;

(2) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla

Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 152/06 depositata il 12 maggio 2006 dalla

Corte di Appello di Trento.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Wolfgang WIELANDER,

per la società, e dall’avv. Giuseppe ALBENZIO (dell’Avvocatura

Generale dello Stato) per le amministrazioni pubbliche;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE ed all’AGENZIA delle DOGANE, la s.p.a. Distillerie F.lli CIPRIANI (esercente, “da molti anni”, “attività di distilleria di alcool”) – premesso che: (1) “nel luglio del 1996” aveva instaurato “un rapporto commerciale con la … SVG Italia srl” (“con sede in Bologna”) in virtù del quale “la merce” da essa prodotta veniva trasportata, “su incarico della … SVG Italia srl” e per il “tramite di diversi spedizionieri” (“indicati nei documenti amministrativi di accompagnamento DAA”), “ai destinatari della merce” (“risultanti dalla finestra n. 8 dei documenti di esportazione EX1”); (2) la “Errek srl di Rovereto assumeva per tutti i trasporti il ruolo di “obbligato principale” (“finestra 50 dei documenti … EX1”) “e quindi garantiva la regolarità dei trasporti” (“dalla finestra n. 7 dei DAA” risultava che “destinatario della merce” era “la Circoscrizione Doganale di Trento ., per la successiva esportazione alla Ditta Durkak Jiri … Rep. Ceca”); “i trasporti venivano …

eseguiti da diverse ditte …, sulla cui scelta essa società CIPRIANI non avena alcuna influenza” (“come la ditta Lubomir Mudrak Lbm Transport di Slavicin nella Repubblica Ceca”); (3) essa “non aveva … la possibilità di controllare se la merce arrivava alle diverse destinazioni negli stati esteri” ma si doveva “fidare dell’operato delle ditte di trasporto, incaricate dagli acquirenti della merce”; (4) “l’unico e normalmente efficace controllo della regolarità dei trasporti” consisteva “nel controllare che l’esemplare n. 3 dei documenti amministrativi di accompagnamento (DAA)” ritornasse “correttamente con il timbro della dogana di uscita dal territorio doganale alla dogana di partenza ovvero allo speditore, e ciò a comprova dell’avvenuta esportazione della merce”;

(5) essa “aveva sempre provveduto al controllo dei DAA ritornati dalle Dogane di confine” e, riscontrato che tali documenti “ritornavano sempre correttamente timbrati”, “non aveva avuto nessun motivo per interrompere i rapporti commerciali” con “SVG Italia srl”;

6) non essendo ritornato “nei termini dalla dogana di destinazione tedesca” un “unico documento DAA” (“di data 21 marzo 1997”), aveva chiesto alla “Dogana di Rovereto” di “informarsi sulle ragioni di tale irregolarità” e “all’amministrazione delle Finanze il controllo di tutta la documentazione riguardante l’esportazione, di merci”:

(6a) “il Dipartimento delle Dogane di Trento; in data 20 febbraio 1998, accertava … “la regolarità delle operazioni effettuate in regime di sospensivo”; (6b) “la Dogana tedesca rispondeva alla Dogana italiana che il timbro apposto sul DAA, utilizzato per attestare l’uscita della merce dall’Unione Europea, era falso”; (6c) “da un successivo controllo da parte della Dogana tedesca degli altri timbri per i trasporti avvenuti in precedenza risultava che, secondo quanto dichiarato dall’ufficio doganale tedesco, anche le altre impronte dei timbri erano false”; (6d) aveva sporto “formale denuncia-querela nei confronti dei responsabili per truffa aggravata”; (7) il “primo settembre 2000” era stata notificata ad essa “cartella di pagamento … delle accise per l’importo di L. 1.090.357.000” -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 152/06 della Corte di Appello di Trento (depositata il 12 maggio 2006) che, respinto il suo appello, in accoglimento di quello incidentale delle amministrazioni finanziarie aveva, in parziale riforma della decisione (426/05, data il 6 aprile 2005) del Tribunale (in composizione monocratica) della stessa città, condannato essa società a pagare “in favore del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Dogane” la “somma di Euro 563.122,40”.

Nel proprio controricorso il Ministero e l’Agenzia intimati instavano per il rigetto dell’avversa impugnazione.

La società e le amministrazioni pubbliche depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte territoriale ha respinto il gravame dalla società per queste ragioni:

– “ex actis” non risulta “alcun reale collegamento nè sul piano oggettivo nè su quello delle modalità di esecuzione, tra i trasporti, oggetto della … controversia, non pervenuti a destinazione, e quelli di cui alla … sentenza” del “Tribunale di Norimberga, datata 6 maggio 2000, all’esito del procedimento penale a carico dell’autista J.P.” (“dichiarato colpevole di evasione fiscale in cinque casi distinti”) – in base alla quale sentenza la società, adducendo esser “molto probabile che il sistema fraudolento ivi acclarato (… nessuna parte” della merce “era rimasta o era stata ritrovata nel territorio della Comunità Europea) fosse stato applicato anche nei trasporti in esame”, si era doluta del fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto “lo stato italiano competente e legittimato a riscuotere le accise” -, “che aveva per oggetto distinti ed autonomi viaggi effettuati dall’autista” detto “con ritrovamento della merce”, in quanto “il contenuto di detta decisione relativa alle vicende dei secondi non prova alcunchè rispetto alla sorte dei primi” per cui “si applica … l’art. 20, comma 3, della Direttiva CEE, recepita dal D.L. n. 331 del 1993, art. 7”: “ergo competente e legittimato a riscuotere l’accisa è lo stato italiano, perchè la merce è partita dall’Italia dal deposito fiscale della ditta … in regime comunitario sospensivo d’accisa, ed, essendo stato accertata la falsificazione dei timbri della dogana germanica, è mancato il regolare appuramento di uscita dal territorio comunitario, con sua immissione in consumo nella Repubblica Ceca, con la conseguenza che la merce non è pervenuta, nulla potendo inferirsi sul luogo della sua effettiva immissione al consumo”;

– “l’assoluta autonomia della sopraindicata vicenda penale rispetto ai trasporti in esame, non consente alcuna oggettiva incertezza sulla acclarata falsità dei timbri, mai, peraltro, messa in dubbio dalla società appellante, in primo grado” per cui “è priva di pregio” la “lamentela” (“secondo motivo d’appello”) con la quale la società “si lamenta del fatto che il Tribunale di Trento abbia ritenuto falsificati gli appuramenti, nel senso che la certificazione di uscita dei prodotti dalla Comunità, apposta sull’esemplare del D.A.A. rinviato al depositario speditore Distillerie F.lli Cipriani, era contraffatta mediante l’uso dei timbri doganali falsi, come aveva verificato l’Autorità fiscale germanica, su richiesta di quella italiana, in attuazione della cooperazione amministrativa nel settore delle accise, avendo rilevato che il giudice di primo grado, poichè dallo scenario promanante dalla sentenza del Tribunale di Norimberga il transito delle merci sul territorio comunale recte: comunitario appariva essere stato regolare, nella presente controversia avrebbe dovuto essere ammessa consulenza tecnica al fine di accertare la falsità dei timbri utilizzati, onde fugare i relativi dubbi derivanti da suddetto contesto”;

– “miglior sorte” non “arride al terzo motivo d’appello con il quale la … F.lli Cipriani contesta la propria responsabilità” (“sostenendo che la stessa avrebbe dovuto gravare sul soggetto garante della regolarità del trasporto e cioè sullo spedizioniere s.r.l. Errek di Rovereto”) in quanto “dai documenti di trasporto risulta che la società appellante aveva volontariamente assunto la garanzia del pagamento dell’accisa, in conformità al dictum dell’art. 2 del T.U., che include quale obbligato in solido con il titolare del deposito fiscale colui che si sia reso garante ed il garante deve essere obbligatoriamente indicato dal titolare del deposito fiscale mittente nel documento di accompagnamento ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art, 6”;

– “identica sorte spetta al quarto motivo d’appello, con il quale si prospetta l’inefficacia dell’avviso di pagamento per mancata indicazione del termine di quattro mesi entro il quale la parte interessata avrebbe avuto la possibilità di fornire la prova della regolarità dell’operazione, dovendosi richiamare al decisum sul punto della Corte CEE, con il quale si è esclusa l’operatività di tale termine nel caso in cui la parte si fosse trovata, come nel caso di specie, nell’impossibilità di accertare l’anomalia intervenuta nel corso della circolazione della merce”;

– “il motivo dr appello, formulato in via subordinata, dalla società appellante secondo la quale essa a-vrebbe avuto diritto, nel caso in esame, all’abbuono delle accise, ai sensi dell’art. 59 della legge 21 novembre 2000, nr. 342” (“dovendo interpretarsi estensivamente l’inciso “perdita e distruzione” della merce nel senso che il relativo dictum normativo dovrebbe ricomprendere ogni ipotesi in cui la mercè si trovasse sotto il controllo di terzi e venisse sottratta senza arrivare a destinazione”) “risulta infondato” perchè “detto dictum va interpretato restrittivamente alla luce del principio generale precettivo comunitario che informa la materia doganale, secondo il quale la sottrazione, ad opera di terzi, anche senza colpa del debitore, di merce soggetta a dazio doganale non estingue la relativa obbligazione, e tenuto, altresì, conto che una dilatazione illimitata delle nozioni di “perdita” e “distruzione” vanificherebbe tout court il significato e l’efficacia dell’istituto stesso della garanzia previsto dall’art. 15, comma 3 e art. 20, comma 1, della Direttiva Comunitaria”.

2. La società censura la decisione per cinque motivi.

A- Con il primo la ricorrente – dedotto aver chiesto di “dichiarare l’inesigibilità dell’imposta … anche in applicazione della L. 29 novembre 2000, art. 59” – denunzia “violazione e falsa applicazione” di detta norma esponendo:

(a) la stessa “è stata emanata … con il proposito di evitare la penalizzazione dei soggetti vittime di fatti compiuti da terzi a loro danni” (“fatti che in assenza di tale intervento legislativo causerebbe loro dei danni ingiusti”) e “si è resa necessaria per contrastare la situazione di … criticità che si era venuta a creare per le società di distillazione a causa delle truffe incorse a livello internazionale a loro danno, … organizzate in modo … da indurle prima in errore e poi a … vittime della truffa stessa”:

essa, quindi, “non si pone in contrasto con le nozioni di caso fortuito o di forza maggiore fornite dalla normativa comunitaria” perchè “nell’includere tra le ipotesi di fatto equiparabile una serie di delitti che notoriamente affliggono l’attività distillatoria, contiene semmai una specificazione e non già una norma congliggente con il previgente D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, rispetto al quale non era sorto dubbio di compatibilità con il sistema comunitario”;

(b) il giudice di appello ha “deciso … argomentando dalla materia doganale” (nel cui “sistema tutte le nozioni sono già state definite con regolamenti comunitari”) “mentre nel settore delle accise … il legislatore comunitario è intervenuto … con direttive …, lasciando … agli stati membri il diritto-dovere di intervenire con normativa di dettaglio”: “un intervento legislativo nazionale sul concetto di sgravio”, pertanto, è “possibile” e “del tutto normale”;

“l’art. 14 della direttiva 92/12/CEE in materia di accise”, peraltro, “prevede espressamente che anche in merito alla concessione degli abbuoni per il depositario autorizzato “ogni stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi””; “l’intervento della Corte di Giustizia europea … (sent. 13 novembre 1984; …

primo aprile 1993; … 18 gennaio 1996)” e “il legislatore nazionale”, perciò, “hanno deciso di liberare dalle obbligazioni doganali soggetti che si trovavano in condizioni simili a quelle di essa società”;

(c) “in tutti gli stati membri della comunità europea è pacifico che la disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale può intervenire solo qualora la direttiva” (“quadro, non … quelle self executing”) “preveda un trattamento migliore per l’interessato” e non, come nel caso, quando “riserva all’interessato un trattamento peggiorativo”; “la disposizione contenuta nell’art. 59”, comunque, “non si pone in contrasto con la normativa comunitaria, poichè non si estrinseca in un’ipotesi di turbamento del mercato comune” in quanto “si allinea … alla normativa nazionale prevista in altri stati nella stessa materia”; per “la Corte di Giustizia europea” (“sent. 21 febbraio 1985 causa 55-83”), inoltre, “gli stati membri conservano, in quelle materia che lasciano loro una competenza a legiferare, un’ ampia competenza”, salvo il “limite … di non adottare un provvedimento che possa turbare il funzionamento del mercato comune”;

(d) “il secondo comma dell’art. 59” (che “non mira ad ampliare il concetto di perdita e ammanchi” ma che “prevede … la possibilità dello sgravio per i soggetti garanti che risultano estranei alle irregolarità”) è una “disposizione a sè stante” e, comunque, rimane “applicabile” anche nell'”ipotesi” in cui si “fosse dell’avviso che il primo comma implica un ampliamento non consentito delle nozioni di perdita e calo, ovvero di caso fortuito e di forza maggiore”.

“In subordine” la ricorrente auspica che questa Corte “si pronunci solo dopo aver adito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia europea onde … ottenere una interpretazione pregiudiziale in merito alla compatibilità o meno dell’art. 59 al diritto comunitario”. La doglianza si conclude con il “quesito”:

– “se la L. n. 342 del 2000, art. 59, è una norma compatibile con il diritto comunitario in materia di accise e quindi, se debba essere applicata in caso di irregolarità avvenute durante trasporti di prodotti alcolici dall’Italia verso Paesi intra ed extracomunitari”;

– “inparticolare, … se la direttiva comunitaria 92/12 del 25 febbraio 1992 consenta agli Stati membri della CEE di legiferare in materia di sospensione e/o sgravio in materia di accise”;

– “inoltre … se i principi contenuti nelle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea in materia doganale possono essere estese anche alla materia delle accise”;

– “inoltre se il giudice nazionale può interpretare una norma interna, nel caso di specie la L. n. 342 del 2000, art. 59, in modo tale da provocarne di fatto la sua disapplicazione a favore invece dell’applicazione di una direttiva comunitaria, nonostante tale disapplicazione comporti un trattamento peggiorativo per l’interessato, e se il legislatore nazionale ha in materia di accise la libertà di legiferare nel rispetto del funzionamento del mercato comune e se una norma sullo sgravio può turbare tale funzionamento”;

– “infine … se la L. n. 342 del 2000, art. 59, comma 2, mira ad ampliare il concetto di perdita o ammanchi o prevede invece che se le società garanti che risultano estranei ai fatti criminosi per furti o irregolarità nella circolazione di alcool possono chiedere lo sgravio dell’accisa”.

B. Con il secondo motivo la società – esposto (a) che “la prova della falsità dei timbri, in tutti i casi qui in esame, è giunta dalla Dogana di Weiden in Germania” e (b) che “l’eccezione” con la quale essa ha “precisato che per gli stessi trasporti anche l’autorità italiana sta chiedendo il pagamento dei diritti di accisa, è stata respinta in Germania perchè secondo i giudici tedeschi non vi sarebbe dubbio in merito alla sola competenza tedesca a riscuotere l’accisa (… sentenza del Finanzgericht Monaco di Baviera)” – denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto …, non avendo la Corte d’Appello applicato l’articolo 20, secondo comma della direttiva 92/12 del Consiqlio del 25 febbraio 1992, applicando invece l’articolo 20, terzo comma, della stessa direttiva”, sostenendo che “solo la dogana tedesca” (che “in effetti … sta procedendo in questo senso”) “può esigere il pagamento delle accise” perchè “se si dovesse condividere l’opinione della Corte di appello … essa società Cipriani dovrebbe pagare l’accisa in Italia ai sensi dell’art. 20, comma 3, della Direttiva sopra citata (…) e in Germania … la stessa accisa ai sensi dell’art. 20 della Direttiva europea, questa volta del secondo comma”: “questo pericolo non è teorico, ma reale” in quanto, “come si evince dalla documentazione allegata”, “la dogana tedesca, in applicazione del principio enunciato dal secondo comma dell’art. 20, richiede per gli stessi trasporti le stesse accise richieste anche in Italia”.

La censura si conclude con questi “quesiti”:

– “se nel caso in cui un’irregolarità sia stata accertata in un Paese della CEE, quale sia lo Stato competente a riscuotere l’accisa:

lo Stato di partenza o quello in cui è stata accertata l’irregolarità”;

– “conseguentemente, … se nel caso concreto debba essere applicato il secondo o l’art. 20, comma 3 della direttiva 92/12 del Consiglio del 25 febbraio 92”.

C. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” sostenendo che la Corte d’Appello ha “deciso in merito alla falsità dei timbri in base a prove insufficienti” atteso che “la falsità dei timbri è stata accertata solo dall’autorità tedesca, senza che essa … ricorrente abbia avuto la possibilità di verificare la correttezza di questa determinazione”, ragione per la quale “ha sempre richiesto una CTU, al fine di stabilire definitivamente ed imparzialmente se l’accertamento di tale presunta falsità, così come accertata unicamente dall’Autorità tedesca, sia corretta o meno” avendo “già nell’atto introduttivo … chiesto …

l’ammissione di una CTU”, “non corrisponde al vero” che essa società “abbia mai messo in dubbio la falsità dei documenti”; chiede, pertanto (“quesito”):

“se in merito alla falsità dei timbri è sufficiente per poter decidere a tale riguardo la comunicazione dell’autorità tedesca, o se, invece, è necessario verifica-re la falsità dei timbri attraverso una propria istruttoria da espletarsi nell’ambito del giudizio che deve decidere sulla esigibilità o meno del pagamento delle accise”.

D. Con il quarto motivo la società – esposto che “secondo la Corte d’Appello essa … ha assunto volontariamente la garanzia di pagamento dell’accisa, anche perchè … “per propria libera scelta ha nominato se stessa quale garante dei documenti di accompagnamento in atti prodotti”- denunzia, per l’ipotesi in cui “dovesse essere deciso che l’obbligazione al pagamento esiste”, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (“prevedendo il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2, rispetto al pagamento dell’accisa un obbligazione solidale”) assumendo non essere “affatto pacifico” che essa “dovrebbe essere obbligata al pagamento” perchè dai “documenti di trasporto, emerge che nei documenti EX 1, nella finestra nr. 2, viene indicato come speditore/esportatore essa società Cipriani, mentre nella finestra nr. 50, sotto la rubrica “obbligato principale” compare il nome di un’ altra società, e più precisamente di una società di spedizioni che ha curato tutti i trasporti” (“è importante sottolineare che i suoi clienti … non hanno chiesto ad essa … di curare il trasporto della merce dal deposito al territorio extracomunitario, ma hanno provveduto loro ad organizzare il trasporto senza che essa ricorrente abbia potuto influenzare le ditte di trasporto che, di fatto, hanno poi esportato la merce”) per cui, “nel caso”, “il soggetto che ha garantito per il trasporto è la società Errek, il cui (unico) nome compare nella finestra nr. 50 dei documenti EX 1”.

Secondo la ricorrente “la Corte d’Appello non si è espressa” sulla “responsabilità dell’obbligato principale, come risulta dai documenti EX 1 … ma ha solo preso atto del contenuto dei DAA, nei quali la società Cipriani viene indicata come speditore” ed è “dunque logico” che, “risulta(ndo) dai documenti EX 1” che “l’obbligato principale … non è” essa società, “la responsabilità per il pagamento dell’accisa grava su colui che ha curato il trasporto e si è reso garante in qualità di obbligato principale”.

La società aggiunge:

– “i fatti compiuti da soggetti terzi alla spedizione, che hanno determinato la sottrazione delle merci ai danni del proprietario (che è l’acquirente della merce e non il mittente), configurano un’attività estranea alla sfera di controllo del mittente, ovvero di essa società Cipriani” e tanto “consentirebbe di argomentare a favore della assimilazione di questi fatti ad un evento dovuto a forza maggiore nei confronti del mittente”: “in tale ottica lo speditore integrerebbe la figura di un soggetto che si limita ad emettere un documento di trasporto e ad assicurare il caricamento della merce sul mezzo, essendo il mezzo di trasporto non di proprietà del mittente, nè tanto meno essendo di sua proprietà la merce trasportata”; “la merce, quindi, una volta effettuato il caricamento, è estranea alla sfera di controllo del mittente” perchè “passa alla sfera di controllo dell’acquirente ed è l’obbligato principale (nel … caso la ditta di spedizione Errek) che deve sovrintendere alla regolarità del trasporto”: “nell’ambito del diritto doganale, l’obbligato principale è tenuto a presentare le merci all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali ex art. 96 del regolamento CEE nr. 2913/92 del 12 ottobre 1992”, di tal che, “seguendo tale disposizione”, “sarebbe stato dovere dell’obbligato principale di adoperarsi per assicurare che la merce arrivasse in modo integro a destinazione, salva sua responsabilità in caso contrario”; “anche su questo punto la Corte d’Appello non si è espressa”.

In conclusione la società chiede (“quesito”) “se, in caso di irregolarità avvenuta nell’ambito di un trasporto effettuato da una società di trasporti non scelta dal produttore della merce ed organizzato da una società di spedizione scelta dall’acquirente della merce, l’obbligato al pagamento dell’accisa è l’obbligato principale, così come risulta indicato nella finestra n. 50 dei documenti EX 1”.

E. Con il quinto (ultimo) motivo la ricorrente – assunto (1) che “nel caso … l’amministrazione non ha mai comunicato ad essa società Cipriani che dispone di un termine di quattro mesi per difendersi” e (2) che essa ha “sempre sostenuto che l’amministrazione finanziaria debba avvertire espressamente l’interessato che ha a disposizione” il “termine” detto (“previsto” dalla norma comunitaria) “per provare la regolarità delle operazioni” – denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto …, non avendo la Corte d’Appello riconosciuto che il difetto dell’indicazione dei quattro mesi di tempo per provare la regolarità del trasporto come previsto dal 3 comma dell’articolo 20 della direttiva del Consiglio CEE n. 92/12 del 25 febbraio 1992 implica l’invalidità della richiesta di pagamento” osservando:

“la Corte di Giustizia europea ha stabilito” (“punti da 24 a 29 della sentenza C-233/98 Hauptzollamt Neubranderburg e. Lensing &

Brockhausen GmbH”) che “l’indicazione da parte dell’ufficio di partenza del termine entro cui la prova, in particolare del luogo dell’infrazione, può essere apportata da parte dell’obbligato principale, presenta un carattere obbligatorio” e che, quindi, “in mancanza dell’indicazione di questo termine di quattro mesi”, “lo stato membro di partenza non poteva procedere al recupero dei diritti all’importazione e che gli avvisi di pagamento privi di tale indicazione sono da considerarsi nulli”;

– nella “sentenza” pronunciata “nella causa C-395/-00”, richiamata dalla Corte di Appello, la medesima Corte “ha deciso (v. punto nr.

54) che la disposizione contenente il termine di quattro mesi è invalida nella misura in cui il termine venga eccepito ad un operatore che non abbia potuto venire a conoscenza, in tempo utile, dei fatto che non era avvenuto l’appuramento del regime sospensivo”;

“con ciò”, secondo la società, “la Corte non ha … preso le distanze dalla sentenza nel procedimento C-233/98, ma anzi ha voluto sottolineare l’importanza che all’interessato venga concesso tale termine”.

“Di conseguenza”, secondo la ricorrente, “rimane(ndo) essenziale l’indicazione da parte di dell’ufficio di partenza del termine entro cui la prova, in particolare del luogo dell’infrazione, possa essere fornita dall’obbligato principale, essendo l’avviso di pagamento altrimenti nullo”, “gli avvisi di pagamento inviati ad essa società Cipriani sono nulli” perchè negli stessi “mancava … tale indicazione”.

La società conclude la doglianza con il “quesito” “se, qualora si dovesse applicare al caso di specie l’art. 20, comma 3 della Direttiva 92/12, la mancata indicazione dei termine dei quattro mesi comporta l’invalidità degli avvisi di pagamento”.

3. Il ricorso è infondato.

A. In via preliminare va rilevata l’applicabilità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e successivamente abrogato (dal 4 luglio 2009), dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in quanto (citato D.Lgs. del 2006, art. 27) la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2 marzo 2006.

B. Il testo originario del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, comma 1, (“testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”) dispone:

“In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore”.

B.1. Per la norma, l'”abbuono dell’imposta” è concesso al “soggetto obbligato” (ovverosia al “soggetto” tenuto al pagamento dell’accisa) soltanto se lo stesso “provi” che “la perdita o la distruzione dei prodotti” in “regime sospensivo” sia “avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore”: il “soggetto obbligato”, quindi, non poteva limitarsi a dedurre “la perdita o la distruzione dei prodotti” in “regime sospensivo” ma doveva anche dimostrare (“quando … provi”) che uno di detti eventi era avvenuto (si era, cioè verificato) ” per caso fortuito o per forza maggiore”.

La norma, di poi, espressamente equiparava (“sono equiparati”) “al caso fortuito ed alla forza maggiore” i “fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave”.

La natura indubbiamente “agevolativa” della previsione impone (Cass., trib., 28 maggio 2007 n. 12428) “una rigorosa esegesi letterale”: per effetto di questa è indubitabile che i “fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo” equiparabili “al caso fortuito ed alla forza maggiore” sono soltanto quelli connotati da un “titolo di colpa non grave”.

I “fatti” equiparabili “al caso fortuito ed alla forza maggiore”, quindi, sono unicamente quelli, posti in essere da “terzi” (o dallo “stesso soggetto passivo”), che siano però “imputabili” ad uno di essi “a titolo di colpa non grave”: di conseguenza l'”abbuono dell’imposta” non è concesso al “soggetto obbligato” quando (a) “la perdita o la distruzione dei prodotti”, nel senso (precisato in seguito) giuridico dell’espressione, non si è verificata;

(b) “la perdita o la distruzione dei prodotti” non “è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore”;

(c) “la perdita o la distruzione dei prodotti” in questione è avvenuta per “fatti”, “imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo”, commessi e/o verificatisi anche per “colpa non grave” (essendo la “colpa”, sic et simpliciter, già un “elementopsicologico” giusta la nozione di cui all’art. 43 c.p. per il quale “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dati agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” più rilevante della “colpa non grave” considerata dal legislatore), quindi per un grado di colpa escluso dall’equiparazione: in particolare, ai fini della equiparabilità in esame, va evidenziato che il grado (“non grave”) di colpa deve connotare non solo il fatto ascrivibile “allo stesso soggetto passivo” ma anche quello posto in essere da “terzi” per cui debbono ritenersi normativamente esclusi dall’equiparazione tutti i “fatti” (dei “terzi” o dello “stesso soggetto passivo”) commessi con dolo od anche con “colpa” che non possa ritenersi “non grave”.

Questa sezione, di poi (sentenza 23 luglio 2009 n. 17195) – tenuto conto della ratio della disposizione, di impedire (Cass., 12428/07, cit.) che “il prodotto sottratto entri ugualmente nel circuito commerciale (ex plurimis, Cass., 1^, 15 gennaio 1984 n. 2924)”, avendo anche la Corte Costituzionale (sentenza 31 marzo 1988 n. 373) posto in luce che “l’obbligazione tributaria doganale per le merci è indissolubilmente collegata all’ingresso delle medesime nel mercato nazionale, e proprio in ciò trova il suo fondamento e la sua ragion d’essere”, per cui solo “la distruzione od il completo deterioramento dei beni rendono impossibile tale ingresso e perciò impediscono il sorgere dell’obbligazione tributaria” mentre, “per converso”, “la perdita della soggettiva disponibilità non rende il bene inutilizzabile, trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di disporne e di effettuarne così l’immissione nel circuito commerciale”: “dal che”, per la Corte delle leggi, “consegue l’esclusione di una immutazione aggettiva della situazione da cui nasce l’obbligazione tributaria, conformemente a quanto disposto dalla normativa impugnata” ha già univocamente ribadito che (come affermata dalla stessa Cass. 12428/07, cit.) l’evento “perdita” o “distruzione” dei “prodotti che si trovano in regime sospensivo” rilevante ai fini della norma “è solo quello che ha determinato la “dispersione” e non la sola “sottrazione” del prodotto assoggettato ad imposta in regime sospensivo”.

B.2. La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59 (le cui “disposizioni”, per il suo terzo comma, “si applicano anche ai procedimenti in corso”) ha sostituito il “secondo periodo” del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, comma 1, (ovverosia quello, innanzi esaminato, per il quale “i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore”) con i “seguenti” (scilicet) “periodi” (grammaticali):

– “I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore”;

– “qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p.”;

– “ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile”.

B.3. Lo stesso art. 59, inoltre, ha disposto (comma 2) che “per i furti e le irregolarità nella circolazione dell’alcole nonchè dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l’azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell’accisa”.

Nella sentenza 27 febbraio 2009 n. 4771 la sezione ha precisato che quest’ultima norma “trova applicazione solo a favore del garante e non dell’obbligato principale che ha curato l’operazione di transito comunitario”, condivisibilmente osservando che “lo status di obbligato principale è … espressamente preso in considerazione nelle operazioni di transito esterno che lo assoggettano – per effetto delle dichiarazioni di transito che è tenuto a rilasciare – all’obbligo di regolare esecuzione delle stesse mentre il garante è soggetto che – semmai – si aggiunge al primo rispondendo a prima richiesta di quanto inadempiuto a prescindere da qualsiasi suo coinvolgimento”: “si spiega così come al cospetto di predeterminati eventi possa essere istituito un’eccezionale abbuono dell’accisa solo in favore del garante e non di chi direttamente predispone e cura le operazioni di spedizione e/o trasporto”.

B.4. Da tale principio discende (ad integrazione e/o correzione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., della motivazione addotta sul punto dalla Corte di Appello) l’inapplicabilità alla specie (e, di conseguenza, l’irrilevanza di tutte le questioni sintetizzate nei “quesiti” formulati dalla ricorrente a conclusione del primo motivo di ricorso) della norma invocata dalla ricorrente essendo essa non “azienda italiana garante” (cui unicamente si riferisce la norma) ma, per la dichiarata (ed intrinseca) sua qualità di “titolare del deposito fiscale” da cui sono partite le “operazioni in transito in regime sospensivo”, “soggetto obbligato”, in via “principale”, al pagamento dell’accisa inerente quelle “operazioni”.

Peraltro (a migliore esplicazione dell’ambito applicativo della norma), da un punto di vista sistematico, va evidenziato che l’estraneità materiale (perchè non ne modifica alcun disposto) del D.Lgs. n. 504 del 1995, comma 2 (segnatamente all’art. 4) non rende la norma (di esso secondo comma) (avente chiara natura transitoria: ” compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge”) autonoma al punto da legittimare una sua lettura del tutto avulsa dalla modifica apportata al primo comma dell’art. 4, dal citato art. 59, comma 1, per cui (in disparte l’ipotesi, nemmeno adombrata, del furto) resta sempre la necessità di provare che “le irregolarità nella circolazione dell’alcole” (considerate dal secondo comma dell’art. 59);

(a) non siano imputabili al “soggetto passivo” a titolo di colpa non grave, ovvero;

(b) siano “compiute da terzi ma non imputabili” a detto soggetto “a titolo di colpa non grave”.

La norma, di poi, considera unicamente la “estraneità al fatto criminoso”, quindi suppone un “fatto” che possa definirsi “criminoso”: tale “fatto”, ovviamente, deve essere eziologicamente collegato con “te irregolarità nella circolazione dell’alcole”.

C. La tesi della “carenza di potere di riscossione da parte dell’autorità italiana” – propugnata con il secondo motivo di ricorso -, come rettamente statuito dal giudice di appello, non ha pregio.

Per l’art. 20, comma 1 Direttiva 25 febbraio 1992 n. 12 (92/12/CEE) (“direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai contratti dei prodotti soggetti ad accisa”, abrogata dall’art. 47 della Direttiva del Consiglio n. 118 del 16 dicembre 2008), compreso nel “TITOLO 3^ – Circolazione”, “nel caso di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione per la quale è esigibile l’accisa, quest’ultima deve essere pagata, nello Stato membro nel cui territorio l’irregolarità o l’infrazione è stata commessa, dalla persona fisica o giuridica resasi garante del pagamento dei diritti d’accisa conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lasciando impregiudicato il ricorso ad azioni penali”.

Dalla lettura della norma emerge che la stesa considera rilevante il “territorio” dello stato di effettiva commissione (“è sfata commessa”) dell'”irregolarità” e/o dell'”infrazione” per cui è necessario, innanzi tutto stabilire quale sia l'”irregolarità” o l'”infrazione” e, di poi, individuare il territorio della sua commissione:

nel caso, accertato che l'”infrazione” rilevante è data dall’immissione in consumo (nel territorio comunitario) del prodotto viaggiante in “regime sospensivo”, si ha a disposizione solo la falsità di un “timbro della dogana tedesca” ma tale falsità (come ritenuto dalla Corte di Appello):

non prova in alcun modo, non solo (il fatto del tutto irrilevante) che la falsificazione sia avvenuta in Germania, ma, soprattutto, che l’immissione detta sia avvenuta nello stato tedesco per cui diventa necessitata l’applicazione (pertanto correttamente operata dalla corte di appello) della presunzione posta dal terzo comma della norma secondo cui “allorchè i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è verificata, tale irregolarità od infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza”.

Nella specie lo “Stato membro di partenza” è stato correttamente identificato in quello italiano perchè le autorità tedesche (secondo quanto prospettato nel ricorso per cassazione) si sono limitate a denunziare la falsità dei presunti propri timbri doganali sottoposti al loro esame da quella italiana ma nulla hanno detto (nè la ricorrente espone alcunchè in proposito nel ricorso) in ordine alle ragioni di fatto per le quali l'”infrazione” (nel senso tecnico precisato) dovrebbe ritenersi “accertata” in Germania.

Peraltro e comunque la ricorrente non denunzia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) nessun vizio motivazionale e non evidenzia (come impone l’art. 366 c.p.c.) in base a quali elementi fattuali, concreti e specifici, il giudice del merito avrebbe potuto e/o dovuto individuare esattamente uno “stato membro nei cui territorio ‘irregolarità o l’infrazione è stata commessa” diverso da quello italiano (di partenza della merce).

D. La doglianza (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”) formulata con il terzo motivo di ricorso si rivela inammissibile.

Siffatto vizio, come noto (Cass., lav., 7 gennaio 2009 n. 42, tra le recenti), “sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia”: l'”art. 360 c.p.c., n. 5″, infatti, “non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione” atteso che “la valutazione delle risultanze delle prove … involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404)”.

In base a tale principio è agevole riscontrare (a) che la ricorrente non espone affatto vizi logici e/o carenze motivazionali in ordine all’inesistenza di “alcuna oggettiva incertezza sulla acclarata falsità dei timbri”, fondata dal giudice di appello (1) sulla verifica operata “dall’autorità fiscale germanica” nonchè (2) sul comportamento processuale della stessa società (“mai … messa in dubbio … in primo grado”), e (b) che con la (questione posta nella) censura (“se in merito alla falsità dei timbri è sufficiente per poter decidere a tale riguardo la comunicazione dell’autorità tedesca, o se, invece, è necessario verificare la falsità dei timbri attraverso una propria istruttoria da espletarsi nell’ambito del giudizio che deve decidere sulla esigibilità o meno del pagamento delle accise”) la ricorrente chiede a questo giudice (unicamente) di legittimità un giudizio eminentemente di fatto (perchè involge l’esame dell’afferente contenuto) sulla “sufficienza”, al fine dell’accertamento di detta falsità, della sola “comunicazione dell’autorità tedesca”.

Sulla doglianza, infine, va ribadito (Cass., lav., 20 aprile 2010 n. 9379, la quale richiama “Cass. sez. 3^, 2.3.2006 n. 4660; Cass. sez. 1^, 5.7.2007 n. 15219; Cass. sez. 2^, 6.5.2002 n. 6479; in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 3^, 7.12.2005 n. 27002”);

(a) che “il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito”, (b) che “la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice” nonchè, tenuto conto delle “finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio” (“aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze”), e (c) che (Cass., 3^, 12 febbraio 2008 n. 3374) “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto … qualora la parte tenda con esso …a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, con la precisazione che “ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16/05/2003, n. 7635; Cass. 14/06/2003, n. 9539)”.

Nel caso, la ricorrente si è limitata a rappresentare di aver “sempre richiesto una CTU, al fine di stabilire definitivamente ed imparzialmente se l’accertamento di tale presunta falsità, così come accertata unicamente dall’Autorità tedesca, sia corretta o meno”, senza nè denunziare specificamente la (sia pure implicita) negazione del mezzo da parte del giudice del merito nè addurre alcun concreto elemento dal quale arguire che “l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata”.

E. L’infondatezza della tesi (come) sintetizzata nel quesito di diritto (“in caso di irregolarità avvenuta nell’ambito di un trasporto effettuato da una società di trasporti non scelta dal produttore della merce ed organizzato da una società di spedizione scelta dall’acquirente della merce, l’obbligato al pagamento dell’accisa è l’obbligato principale, così come risulta indicalo nella finestra n. 50 dei documenti EX 1”) formulato a conclusione della “violazione e falsa applicazione del “D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2” (“rispetto al pagamento dell’accisa un’obbligazione solidale”) denunziate con il quarto motivo – a prescindere (in rispetto della funzione di nomofilachia propria di questo giudice di legittimità) da evidenti motivi di inammissibilità del quesito stesso perchè fondato su di un fatto “trasporto organizzato dall’acquirente con società di trasporto a sua scelta”, quindi su di una fattispecie concreta, del(la) quale, però, nel caso, non vi sia traccia nella sentenza impugnata – discende univocamente dal tenore testuale del quarto comma testo originario applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla sostituzione dell’intero articolo operata, peraltro senza variazioni significative per la presente controversia, dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. b), della norma denunziata in quanto lo stesso dispone che “è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta …”.

Per la norma, quindi, “obbligato al pagamento dell’accisa” è sempre, ed in primo luogo, “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo” (nel caso, quindi, proprio la società ricorrente) mentre “il soggetto” (peraltro del tutto eventuale) “che si sia reso garante di tale pagamento” ed “il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta” assumono soltanto la veste di coobbligati solidali (“e, in solido”) con esso “titolare del deposito fiscale”.

Dalla norma discende univocamente:

(1) che “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo” resta sempre obbligato al pagamento dell’accisa e (2) che l’autonomia privata può soltanto aggiungere (con vincolo di solidarietà) un ulteriore debitore (“soggetto che si sia reso garante”) ma non può mai liberare dal suo obbligo legale il “titolare” detto, con conseguente totale irrilevanza anche del fatto che l'”irregolarità” sia “avvenuta” (come ipotizzato nel caso) “nell’ambito di un trasporto effettuato da una società di trasporti non scelta dal produttore della merce ed organizzato da una società di spedizione scelta dall’acquirente della merce” atteso che l’obbligazione tributaria (per la sua natura pubblica) non è mai trasferibile per convenzione tra privati, nè (ovviamente) in via diretta nè, tanto meno, indirettamente per il solo fatto che lo speciale (perchè in “regime sospensivo”) “trasporto” si sia stato “effettuato” (per libera opzione, non imposta da nessuna normativa) “da una società di trasporti non scelta dal produttore della merce ed organizzato da una società di spedizione scelta dall’acquirente della merce”.

F. I principi (invocati dalla ricorrente) affermati nella sentenza 21 ottobre 1999 resa (“procedimento C-233/98”; “causa … tra Hauptzollamt Neubrandenburg e Lensing & Brockhausen GmbH”) dalla Corte di Giustizia CB – per i quali (1) “il combinato disposto dell’art. 36, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, relativo al transito comunitario al fine di sopprimere la consegna dell’avviso di passaggio all’attraversamento di una frontiera interna della Comunità, e dell’art. 2^ bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all’importazione solo se ha indicato all’obbligato principale che quest’ultimo disponeva di un termine di tre mesi per provare il luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa e tale prova non è stata apportata entro tale termine” e (2) “l’art. 36, n. 3, comma 3, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 474/90, deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso in cui lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza ha proceduto al recupero dei dazi relativi a merci sottoposte al regime del transito comunitario senza aver concesso all’obbligato principale, conformemente a quanto richiesto dell’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, come modificato dal regolamento n. 1429/90, un termine per apportare la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa e, in tal caso, il rimborso dei dazi irregolarmente percepiti non è subordinato alla condizione che i dazi dovuti dall’obbligato principale siano stati pagati nello Stato membro in cui ha avuto luogo l’infrazione” -, infine, non sono invocabili alla specie perchè in questa, come desumibile dalla pronuncia emessa dal medesimo giudice comunitario il 12 dicembre 2002 (“procedimento C-395/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente” proprio tra essa “Distillerie Fratelli Cipriani spa e Ministero delle Finanze”), non trova applicazione l'”art. 2 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062″ (per il cui tenore testuale “la notifica di cui al paragrafo 1 DEVE indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all’ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa”), la portata del quale è stata definita nella sentenza del 1999, ma la norma (della quale la stessa ricorrente denunzia specificamente la violazione) contenuta nel terzo comma dell’art. 20 della Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992 n. 92/12/CEE (“relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa”) – “direttiva … applicabile, conformemente al suo art. 3, n. 1, in particolare all’alcol e alle bevande alcoliche” -, secondo cui “fatto salvo l’art. 6, p. 2, allorchè i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è … possibile stabilire il luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è verificata, tale irregolarità od infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti d’accisa all’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo prova, fornita entro un termine di 4 mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa”, della quale il giudice comunitario ha statuito la invalidità (“l’art. 20, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, …è invalido”), per necessario “rispetto del diritto di difesa”, solo “nella misura in cui il termine di quattro mesi previsto da tale disposizione per fornire la prova della regolarità dell’operazione, ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa, è eccepito ad un operatore che ha garantito il pagamento dei diritti di accisa, ma che non sia potuto venire a conoscenza, in tempo utile, del fatto che non era avvenuto l’appuramento del regime sospensivo”, ovverosia unicamente nell’ipotesi, non ricorrente (perchè nemmeno adombrata dalla società) in cui sia impedito all'”operatore che ha garantito il pagamento dei diritti di accisa” di “fornire la prova della regolarità dell’operazione, ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa” per il semplice fatto che sia trascorso “il termine di quattro mesi” all’uopo “previsto da tale disposizione”.

Il raffronto degli univoci significati letterali delle due norme comunitarie (“la notifica di cui ai paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all’ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova detta regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa”; “salvo prova, fornita entro un termine di 4 mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa”), in una con le funzioni svolte da ciascuna (quali emergenti dalle due pronunce comunitarie), infatti, evidenzia la valenza esclusivamente probatoria (anche in sede amministrativa) del termine di cui all’art. 20 della Direttiva n. 92/12/CEE (“relativa” proprio “al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa”), in quanto la pronuncia comunitaria del 2002 è stata emessa (a) sul dichiarato presupposto fattuale che “le notifiche” degli atti ivi impugnati “sono intervenute dopo la scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti” e (b) in relazione alla tesi (sostenuta dal Ministero) secondo cui “una volta decorso tale termine, lo speditore non potrebbe più fornire la predetta prova per contestare la competenza, in capo allo stato membro interessato, a riscuotere i … diritti”.

Il “rispetto del diritto di difesa” (unicamente sul quale la Corte di Giustizia ha fondato la propria pronuncia) suppone di necessità logica che l’indicazione del termine previsto dall’art. 20, comma 3, della Direttiva non costituisca elemento (neanche facoltativo) dell’atto di imposizione: detta Corte, infatti, essendosi limitata a spostare al momento (“in seguito alla notifica degli avvisi di pagamento dei diritti di accisa”) nel quale il soggetto obbligato “è venuto o potrebbe essere venuto a conoscenza della contraffazione del timbro apposto sui DAA” il “dies a quo” della decorrenza di quel termine che la testuale previsione normativa pone, invece, alla “data di spedizione del prodotto”, ha necessariamente ed evidentemente (atteso che, altrimenti, sarebbe stato sufficiente per la stessa Corte rilevare il preteso vizio degli “avvisi di pagamento”) ritenuto conforme al diritto comunitario gli specifici “avvisi di pagamento dei diritti di accisa” benchè privi della indicazione pretesa dalla società (peraltro parte del processo comunitario).

5. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo), in base delle vigenti tariffe professionali, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle amministrazioni pubbliche le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00), di cui Euro 11.000,00 (undicimila/00) per onorario, oltre spese generali, spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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