Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11220 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9599-2015 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DI

GREGORIO DANIELE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso lo studio 2020 dell’avvocato PINTO

ALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDA ANTONIO;

– controricorrente –

e contro

ESATTORIE SPA ORA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 226/2014 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal ConSigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1.1 M.G., residente in Larino (CB), propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 226/2/14 del 13 ottobre 2014, non notificata, con la quale la commissione tributaria regionale del Molise, in riforma della sentenza CTP Campobasso n. 163/2/08, ha ritenuto legittime le intimazioni di pagamento a lui notificate il 31 ottobre 2007 da Esattorie S.p.A., per conto del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, a titolo di contributi consortili dal 2002 al 2006.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – le intimazioni di pagamento impugnate erano state precedute dalla notificazione delle relative cartelle, ormai divenute definitive perchè non impugnate dal M. D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 19 e 21; – la definitività delle cartelle prodromiche faceva sì che non potesse nella specie invocarsi la sospensione dei versamenti tributari fino al 2008, come disposta dalla legislazione emergenziale a favore dei residenti nei Comuni colpiti dal sisma del Molise dell’ottobre 2002 (Ord. PCM 10 aprile 2003 n. 3279).

Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione perchè notificato al difensore domiciliatario, in violazione dell’art. 330 c.p.c., solo dopo una precedente notificazione presso la sede dell’ente.

p. 1.2 Con ordinanza 16 maggio 2019 questa corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione, già parte nei gradi di merito; incombente tempestivamente espletato dal ricorrente nei confronti sia di AER (5 giugno 2019) sia di Esattorie srl unip. (20 giugno 2019), entrambe non costituitesi.

p. 1.3 L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 330 c.p.c. è infondata, dovendosi fare applicazione di quanto stabilito da Cass. SSUU n. 14916/16, secondo cui: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..”.

Nel caso di specie il contribuente, dopo aver erroneamente notificato il ricorso presso la sede del consorzio (2 aprile 2015), ha poi spontaneamente provveduto a sanare tale vizio mediante la nuova notificazione presso il difensore domiciliatario; quest’ultima notificazione è avvenuta (25 maggio 2015) nel rispetto del termine ‘lungò annuale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (qui applicabile nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado prima del 4 luglio 2009). p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il M. lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto MEF 10 novembre 2002 ed ordinanze PCM n. 3282/03; n. 3354/04; n. 3496 e 3559/06. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso la sospensione dei termini di versamento dei tributi in conseguenza della mancata impugnazione delle cartelle, nonostante che tale impugnazione risultasse del tutto ‘superflua e dispendiosà proprio per il sopravvenire del regime di sospensione; la cui inosservanza determinava la nullità delle intimazioni opposte.

p. 2.2 II motivo è infondato.

Gli atti di intimazione in oggetto sono stati pacificamente preceduti dalla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, avvenuta nel periodo di sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria, così come disposto – per i residenti nei comuni molisani rientranti nel cratere sismico colpito dall’evento tellurico dell’ottobre 2002 dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 286 del 2002 e dal decreto MEF 14 novembre 2002 (termine di sospensione successivamente prorogato per effetto delle citate ordinanze PCM).

Come correttamente osservato dal giudice di appello, era onere del contribuente proporre tempestiva opposizione alle cartelle così notificate, deducendo con tale mezzo i presupposti, in fatto ed in diritto, del disconosciuto diritto alla sospensione.

A fronte della enunciazione della pretesa impositiva e, al contempo, della volontà dell’ente impositore di senz’altro procedere alla sua riscossione, doveva dunque il M. impugnare le cartelle ex D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; senza che gli effetti di tale mancata impugnazione – vale a dire, la definitività delle cartelle stesse e la preclusione alla deduzione, con l’impugnazione delle successive intimazioni, di eventuali vizi di merito e legittimità ad esse soltanto riconducibili – possano venir meno, come il contribuente vorrebbe, in ragione di circostanze prive di giuridica rilevanza, quali l’asserita superfluità ovvero dispendiosità dell’impugnativa prevista dalla legge a tutela del contribuente.

La sussistenza in concreto dei presupposti della sospensione legale, pur sempre assoggettata a verifica giudiziale, non poteva pertanto farsi valere per la prima volta nella presente sede, caratterizzata dalla impugnazione di atti puramente consequenziali alle cartelle.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il M. lamenta ‘omessa motivazionè e comunque violazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4-bis e 4-ter. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale dato conto della sua eccezione subordinata, in base alla quale la somma portata dalle intimazioni opposte doveva comunque essere abbattuta del 60% del dovuto, per effetto della norma in questione, intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima della sentenza di appello. Diversamente opinando, si sarebbe determinato l’indebito arricchimento del Consorzio, a favore del quale la Regione Molise aveva già erogato la quota stralciata (60 %) dal debito dei contribuenti (Delib. GR 782/2011).

p. 3.2 II motivo è fondato.

Va infatti considerato che la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata sull’istanza (proposta dal contribuente nell’atto di costituzione e controdeduzioni in appello) di applicazione nella specie del sopravvenuto regime agevolativo emergenziale di abbattimento del 60% e rientro rateizzato dei debiti tributari concernenti le annualità di riferimento.

In base al D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4-bis, conv. in L. n. 2 del 2009: “Le disposizioni recate dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003”.

Il richiamato D.L. n. 162 del 2008, art. 3, comma 2, conv. in L. n. 201 del 2008, dispone a sua volta che: “(…) i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.”

Si tratta di regime (insuscettibile, ratione temporis, di essere dedotto mediante impugnazione delle cartelle) che dovrà essere applicato, con determinazione del minor dovuto rispetto alle intimazioni opposte, dal giudice di merito al quale la causa andrà rinviata.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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