Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11220 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12814/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 22 marzo 2010, trascritto l’8 marzo 2011 il condominio (OMISSIS) deduceva di essere creditore della società (OMISSIS) Srl della somma di Euro 292.145,81 e che tale società, in data 18 dicembre 2008, aveva costituito la S.r.l. (OMISSIS) di cui la prima era socio unico, attraverso il conferimento del ramo di azienda relativo all’esercizio dell’attività alberghiera e del complesso turistico (OMISSIS), comprensivo di tutti i beni mobili e immobili, così spogliandosi del patrimonio. Sulla base di tali premesse evocava in giudizio la S.r.l. (OMISSIS) e la S.r.l. (OMISSIS) per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901, del conferimento del ramo di azienda oggetto dell’atto notarile del (OMISSIS) e, in via subordinata, per il risarcimento dei danni provocati da tale operazione. Si costituivano in giudizio entrambe le società (S.r.l. (OMISSIS) e S.r.l. (OMISSIS)) eccependo il difetto di legittimazione attiva e, comunque, richiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell’accertamento del credito vantato.

2. Il Tribunale di Sassari, dichiarava, nelle more, il fallimento della S.r.l. (OMISSIS), con sentenza del 27 settembre 2011, determinando l’interruzione del giudizio, successivamente riassunto dal condominio. Costituitosi il fallimento della S.r.l. (OMISSIS) eccepiva la carenza di legittimazione attiva del condominio, manifestando la volontà di proporre un giudizio teso a rendere inopponibile alla curatela e alla massa dei creditori l’atto di disposizione già oggetto della domanda del condominio. Si costituiva anche la S.r.l. (OMISSIS) insistendo nelle precedenti eccezioni e conclusioni.

3.Con sentenza n. 915 del 2013 il Tribunale di Sassari dichiarava l’inefficacia, nei confronti del condominio, del conferimento di ramo di azienda del (OMISSIS).

4.Con sentenza del 21 ottobre 2013 veniva dichiarato anche il fallimento della S.r.l. (OMISSIS). Con atto di appello del 20 gennaio 2014 il fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore, impugnava la sentenza. Si costituiva il condominio, mentre il fallimento della S.r.l. (OMISSIS) rimaneva contumace.

5.La Corte d’Appello di Sassari, con sentenza pubblicata il 14 novembre 2014, in accoglimento dell’appello dichiarava il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del condominio a causa del successivo promovimento dell’azione ai sensi della L. Fall., art. 66, da parte della curatela, con conseguente venir meno della legittimazione del singolo creditore.

6.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, il Condominio ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Corte d’Appello di Sassari depositata il 14 novembre 2014).

3. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857).

4. Alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese in quanto la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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