Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1122 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6013/2019 R.G. proposto da:

D.R.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiano Bertoncini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1522/2018,

depositata il 2 agosto 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta, la domanda risarcitoria avanzata da D.R.R. nei confronti del Ministero dell’interno per i danni arrecati a vari mobili della propria abitazione (resa inutilizzabile per un mese e mezzo) nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell’ambito di un procedimento penale a carico del marito e del figlio.

I giudici d’appello hanno infatti rilevato che, anche in secondo grado, l’istante aveva omesso di allegare e documentare l’appartenenza e i soggetti che eseguirono la perquisizione ad un corpo di polizia dipendente dal Ministero dell’interno.

“Si ignora in sostanza – essi hanno osservato – chi abbia eseguito la perquisizione (non avendolo l’attrice nè indicato nè documentato) e non è, dunque, possibile individuare la amministrazione di appartenenza ed affermarne la responsabilità risarcitoria ex art. 2049 c.c..

“A nulla vale, a tal fine, – hanno soggiunto – il rilievo secondo cui la P.A. è responsabile dei danni arrecati dai propri dipendenti (posto che è necessario individuare, nell’ambito della P.A., l’apparato amministrativo tenuto a rispondere del danno), nè quello secondo cui sia Polizia di Stato che Carabinieri sono, nello svolgimento dei propri compiti in materia di pubblica sicurezza, dipendenti dal Ministero dell’interno (posto che l’alternativa tra Polizia e Carabinieri non è l’unica ipotizzabile, ben potendo essere stata eseguita la perquisizione da personale della Guardia di Finanza – dipendente organicamente dal Ministero dell’economia – o di altri corpi di polizia, anche giudiziaria, quali quelli indicati nella sentenza impugnata, ma ignorati, nella formulazione della motivazione dell’appello, dall’appellante).

“A ben vedere, la rilevata omissione allegatoria e probatoria si traduce, prima ancora che nella mancata prova della legittimazione passiva o, comunque, della titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo al Ministero dell’interno, nella impossibilità, per l’amministrazione convenuta, di predisporre idonee ed adeguate difese e, in ultima analisi, nella violazione del fondamentale principio del contraddittorio”.

2. Avverso tale sentenza D.R.R. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’Avvocatura non ha depositato controricorso ma un c.d. “atto di costituzione”, “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 360, in relazione all’art. 2049 c.c.. Omessa e contraddittoria motivazione” (così testualmente nell’intestazione).

Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha rigettato “l’azione” in considerazione del difetto di legittimazione passiva.

Rileva che tale conclusione non tiene conto del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, art. 2, che sancisce la dipendenza funzionale dell’Arma dei carabinieri dal Ministero dell’interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Afferma che, nel caso di specie, “è assodato e non contestato da parte avversa che i militi abbiano arrecato grave nocumento all’immobile dell’attrice” e che, pertanto, si configura una fattispecie riconducibile alla previsione di cui all’art. 2049 c.c., a tal fine essendo sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra lo svolgimento dell’attività e il pregiudizio arrecato.

Sostiene che l’esistenza dei danni “risulta provata attraverso la prova dialogica” e che, considerato il tempo trascorso e l’impossibilità di fornire prova precisa e dettagliata, il risarcimento va determinato con criterio equitativo ex art. 1226 c.c..

2. Il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità, per difetto di procura.

Esso infatti risulta sottoscritto dall’avv. Cristiano Bertoncini, dichiaratamente, in forza di procura a margine del ricorso.

Non risulta però estesa alcuna procura nè a margine nè in calce al ricorso, nè si rinviene in atti, in altra forma, alcuna procura speciale rilasciata per il presente giudizio di legittimità.

3. Può comunque incidentalmente rilevarsi che, indipendentemente da tale assorbente rilievo, il ricorso sarebbe andato incontro ugualmente a pronuncia di inammissibilità, per aspecificità dell’unico motivo dedotto.

La censura proposta, invero, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, la quale non consiste soltanto nel ribadito rilievo del difetto di (prova della) legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta/appellata ma, prima ancora, nella constatazione di una “omissione allegatoria e probatoria” talmente radicale da rendere impossibile “per l’amministrazione convenuta, di predisporre idonee ed adeguate difese e, in ultima analisi, nella violazione del fondamentale principio del contraddittorio”.

In sostanza vi è, in ciò, il rilievo di un vizio della editio actionis che di per sè impedisce l’esame nel merito della domanda e giustifica la pronuncia assolutoria dal rito resa in primo grado.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese, non avendo controparte svolto difese nella presente sede.

Tale non può infatti considerarsi l'”atto di costituzione in giudizio” sopra menzionato, poichè finalizzato solo a consentire la partecipazione della parte all’eventuale discussione orale, che però non ha avuto luogo, essendo stato il ricorso destinato a diverso modello processuale che tale incombente non prevede, ossia alla trattazione in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Tale onere, ove ne sussistano gli altri presupposti, va peraltro posto a carico dell’avvocato.

Come questa Corte ha infatti ripetutamente evidenziato, anche ai fini dell’onere in questione, una volta accertato che manca la procura speciale – elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (v. Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; v. anche ex multis Cass. n. 26044 del 2020; n. 25304 del 2020; n. 22328 del 2020; n. 5725 del 2020; n. 30430 del 2019; n. 14474 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Cristiano Bertoncini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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