Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1122 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1122 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 12364-2008 proposto da:
FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. 01028511002 ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN
AGRICOLTURA in persona del suo Presidente e Legale
rappresentante Dott. AUGUSTO BOCCHINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso lo
studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SICILIANI

LUIGI

SCLLGU54H05C715P,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 21/01/2014

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo
studio dell’avvocato D’AGOSTINO ORONZO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRASSO
ROSA ALBA giusta delega in atti;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 29/01/2008, R.G.N. 3316/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato SIMONA TORRINI per delega;
udito l’Avvocato ORONZO D’AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto;

2

avverso la sentenza n. 62/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fondazione E.N.P.A.I.A. (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli
Impiegati in Agricoltura) propone ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c. contro il sig.
Luigi Siciliani, avverso la sentenza n.62 del 2008 della Corte d’appello di Roma,

1. Nel 2004 la Fondazione E.n.p.a.i.a. conveniva in giudizio Luigi Siciliani quale fideiussore
delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione intercorrente tra la conduttrice
Tradizioni Italiane s.p.a e la locatrice E.n.p.a.i.a., chiedendo che il resistente fosse
condannato a pagare l’importo di euro 40.972,54 per canoni locatizi arretrati ed
accessori. La domanda veniva accolta solo in parte dal Tribunale di Roma, che con
sentenza n. 1466 del 24.1.12006 condannava il Siciliani a pagare euro 21.949,31 per i soli
canoni arretrati per il periodo dal gennaio 2003 al 1.3.2004, data di riconsegna
dell’immobile, rigettando la domanda volta ad ottenere la condanna del garante al
pagamento dei canoni di locazione dalla riconsegna dell’immobile al 31 agosto 2004,
ovvero fino al mese precedente la locazione dell’immobile ad un nuovo conduttore
nonché al pagamento di oneri accessori, riscaldamento ed altro.
2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 62 del 2008, ha respinto il gravame della
Fondazione E.n.p.a.i.a., la quale lamentava che non fosse stata accolta integralmente la
propria domanda ed in particolare che il Siciliani non fosse stato condannato a pagare
tutti i canoni di locazione richiesti, non solo fino alla riconsegna dell’immobile ma fino al
mese precedente la stipula del nuovo contratto di locazione, come previsto dall’art. 5 del
contratto stesso, e che non fosse stato condannato anche a pagare gli oneri accessori. In
particolare, la Corte rilevava che in base all’art. 5 del contratto di locazione, il conduttore
(e con lui il fideiussore) sarebbe stato obbligato al pagamento del canone anche dopo il
rilascio dell’immobile e fino al sesto mese dalla data di ricezione della disdetta o fino al
mese precedente la stipula del nuovo contratto, soltanto se il rilascio dell’immobile fosse
avvenuto “per fatto del conduttore”, circostanza questa che non aveva ritenuto essersi
verificata nel caso di specie, in cui lo scioglimento del rapporto risultava essere
avvenuto concordemente, non emergendo nulla in contrario dal verbale di riconsegna
R.G.12364\2008 Pres. Berruti Rel. Rubino

“1

depositata il 29.1.2008, non notificata.

dell’immobile prodotto. Quanto agli oneri accessori, la corte d’appello deduceva che
non poteva essere emessa una condanna al pagamento degli stessi nei confronti del
fideiussore Siciliani in difetto di una prova puntuale sull’ammontare delle somme dovute
e sulla stessa erogazione dei servizi connessi, avendo la Fondazione, odierna ricorrente,
prodotto solo dei conteggi dalla stessa predisposti.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione E.n.p.a.i.a.,

4. La sola Fondazione E.N.P.A.I.A ha presentato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la Fondazione E.n.p.a.i.a. lamenta la violazione e\ o
falsa applicazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1218 e 1587 c.c., non
avendo la corte d’appello adeguatamente considerato che l’immobile oggetto del
contratto di locazione era stato riconsegnato dal liquidatore della società conduttrice, in
seguito fallita, a seguito di formale diffida inviata dall’E.n.p.a.i.a. a causa del mancato
pagamento dei canoni di locazione, quindi in presenza ed in conseguenza di un
inadempimento della conduttrice, e che tale circostanza fosse più che idonea a
configurare pur in presenza di un verbale di riconsegna privo di alcuna osservazione
circa le motivazioni o le responsabilità in ordine ad una anticipata riconsegna
dell’immobile rispetto alla scadenza contrattuale, l’ipotesi prevista dall’art. 5 del contratto
di locazione, secondo la quale, in caso di anticipato scioglimento del contratto “per
fatto del conduttore”, sarebbe sorto l’obbligo a carico del conduttore stesso ( e del suo
garante, che è il soggetto concretamente evocato in giudizio) di continuare a pagare i
canoni di locazione anche oltre la riconsegna e fino alla fine del mese precedente la
nuova locazione dell’immobile.
All’interno del primo motivo di ricorso, dopo l’enunciazione del quesito di diritto
relativo alla dedotta violazione di legge, la Fondazione E.n.p.a.i.a. lamenta anche la
presenza nella sentenza impugnata di un vizio di motivazione, ex art. 360 n.5 c.p.c. :
evidenzia infatti la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo laddove
dapprima la corte di merito accerta che la restituzione anticipata dall’immobile condotto
in locazione rispetto alla scadenza prevista contrattualmente è avvenuta a causa
R.G.12364\2008 Pres. Berruti Rel. Rubino

‘i

proponendo tre motivi; resiste Luigi Siciliani con controricorso.

dell’inadempimento del conduttore, che era rimasto moroso nel pagamento dei canoni di
locazione, per poi negare (sulla base di un verbale di riconsegna senza alcuna
annotazione, e pur in presenza di una diffida inviata dalla locatrice) che ci fosse una
precisa responsabilità del conduttore in ordine allo scioglimento anticipato del contratto.
Il motivo è inammissibile.

contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dalla corte d’appello sulla
base delle risultanze di merito per indurre questa corte di legittimità inammissibilmente,
ad un nuovo giudizio che abbia per oggetto la ricostruzione dei fatti. In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da
una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma ed
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione ( in questo senso da ultimo Cass.
n. 8315 del 2013).
Tale operazione, in assoluto non consentita, è supportata peraltro dalla interpretazione
data al contenuto di un documento, il verbale di riconsegna, il cui testo non è stato
riprodotto nel ricorso.
Con l’ultima parte della censura contenuta nel primo motivo, il ricorrente allega in
effetti anche l’esistenza di una contraddittorietà della motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ( se lo scioglimento del rapporto contrattuale sia
avvenuto o meno per “fatto del conduttore”, come previsto dall’art. 5 del contratto di
locazione, che da questa ipotesi fa discendere una precisa conseguenza a carico del
conduttore, ovvero il suo obbligo di continuare a pagare i canoni di locazione anche
dopo la riconsegna dell’immobile e fino al mese precedente la conclusione di un nuovo
contratto di locazione). In realtà però, anche questa parte della censura è inammissibile
in quanto strumentale anch’essa a provocare un nuovo giudizio in fatto da parte di
questa corte, dalla quale si richiede una nuova valutazione dei fatti esaminati dalla corte
R.G.12364\2008 Pres. Berruti Rel. Rubino

Il ricorrente non evidenzia quale norma di diritto sia stata violata, ma tende a

dalla corte d’appello e compiutamente e coerentemente ricostruiti nella motivazione
della sentenza impugnata.
Anche con il secondo motivo di ricorso la ricorrente adduce un vizio di motivazione
nella sentenza impugnata, laddove la corte d’appello ha rigettato la domanda relativa alle
somme dovute per oneri accessori e riscaldamento per difetto di prova in ordine alla
effettiva erogazione dei servizi e all’ammontare delle somme a carico del soggetto

emergerebbe chiaramente dall’art.6 del contratto di locazione e l’ammontare delle
somme dovute a titolo di riscaldamento dall’art. 15 del contratto di locazione, entrambi
integralmente riprodotti nel ricorso in appello ed anche nel ricorso per cassazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto anche in questo caso sotto il prospettato vizio di
motivazione per omesso esame di un documento essenziale che determini carenza della
motivazione su un punto decisivo della controversia si cela il tentativo di ottenere da
parte della corte un inammissibile riesame nel merito della controversia. Dalla
motivazione della sentenza della corte territoriale emerge chiaramente che la corte
d’appello ha esaminato, e preso in considerazione per la formazione del suo
convincimento e poi per la stesura della motivazione, i documenti prodotti e richiamati
dalla ricorrente, e tra questi essenzialmente il contratto di locazione, ma ha anche
coerentemente spiegato che non riteneva prova sufficiente a fondare l’obbligazione del
terzo garante a pagare anche quanto dovuto dal debitore principale per omesso
pagamento del riscaldamento e degli oneri accessori la sola previsione contrattuale, in
cui pur era indicato un importo mensilmente dovuto per riscaldamento ed oneri
accessori. La corte d’appello ha ritenuto infatti tale previsione solo una indicazione
orientativa degli importi dovuti, in quanto il contratto prevedeva che gli importi
anticipati sarebbero stati definititi al momento del conguaglio. Inoltre, la corte ha
ritenuto gli importi previsti nel contratto non verificabili nel loro esatto ammontare in
difetto della prova della effettiva erogazione dei servizi ed in mancanza della produzione,
da parte della odierna ricorrente, delle tabelle millesimali alle quali anche nel contratto si
faceva riferimento ai fini della quantificazione esatta degli oneri accessori dovuti. La

R.G.12364\2008 Pres. Berruti Rel. Rubino

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garantito, mentre l’ammontare delle somme dovute a titolo di oneri accessori

motivazione, completa e coerente, risulta esente da vizi e redatta previa adeguata
considerazione dei documenti essenziali prodotti dalle parti.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la nullità della sentenza di secondo
grado, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto, omettendo di dare una risposta alla richiesta di
esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, reiterata dalla ricorrente in appello,

112 c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile. La decisione di avvalersi o meno di una consulenza
tecnica, anche se sollecitata dalla richiesta di una delle parti, non costituisce una risposta
alle domande di merito proposte dalle parti, ma rientra tra le valutazioni discrezionali del
giudice nell’ambito dell’attività istruttoria, e quindi l’eventuale rigetto della relativa istanza
o

ronuncia.

avrebbe dato luogo ad una ipotesi di nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art.

la richiesta di ctu né in quale atto del giudizio di primo grado avrebbe formulato tale
richiesta, disattesa dal giudice di prime cure e riproposta in appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il PAresidente

giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per

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