Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1122 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1122 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5241/201/ R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore
pro tempore,
dornicilinta in Roma, viA. dei Portoghesi 12, presso l’Avvoctura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
Be.Ma Costruzioni s.r.I., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto
Afeltra, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi 36, presso lo
studio del difensore;
-controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 352/29/11, depositata il 30 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-in una fattispecie in cui il Fisco aveva proceduto a operare la
ricostruzione induttiva del reddito contestando il comportamento
antieconomico dell’imprenditore, la Ctr ha riformato la sentenza di
Data pubblicazione: 18/01/2018
primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente
contro l’avviso di accertamento e la cartella emessa in pendenza del
ricorso;
– la Ctr tanto ha fatto sulla base dell’assunto che non è consentito
al Fisco ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito se non
cui sia incorso l’imprenditore;
-contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un unico motivo.
Considerato che:
-con unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39,
comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale, pure in
presenza di contabilità formalmente regolare, «l’esistenza di attività
non dichiarate […] è desumibile sulla base di presunzioni semplici,
purché queste siano gravi, precise, e concordanti»;
– il motivo è palesemente fondato;
– risulta dall’avviso di accertamento trascritto che il Fisco aveva
rilevato una incongruenza fra costi e in conseguenza di tale
incongruenza aveva operato la ricostruzione presuntiva del reddito
sulla base di un certo metodo (redditività media del settore di
appartenenza della società);
– in ciò non c’è nulla di anomalo essendo principio acquisito che i
controlli basati su stime di determinazioni presuntiva sono consentite
pure in scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza
di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e
fedeltà della contabilità esaminata (Cass. n. 20060/2014; conf. n.
14941/2013; n. 26036/2015);
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in presenza di irregolarità formali o di omissione e false indicazioni in
-è evidente pertanto l’errore di diritto in cui è incorsa la Ctr, per
avere subordinato il ricorso al metodo induttivo al riscontro di
irregolarità formali o di omissioni o false indicazioni;
-si impone pertanto la cassazione della sentenza d’appello e in
rinvio della causa alla Commissione regionale competente che, in
applicazione del principio innanzi richiamato e regolerà anche le spese
del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa, anche per le
spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa
composizione.
Roma 25 settembre 2017.
Il presidente
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diversa composizione, procederà riesame della vicenda, facendo