Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11219 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11219 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 28293-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

DE PELF DI PUGIOTTO ANNA MARIA s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI
VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ROBERTO e
CRISTINA CITTOLIN, giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente –

avverso la sentenza n.593/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata l’ 08/04/2014;
al quale sono stati riuniti:

il ricorso n.r.g. 28158-2014 proposto da:

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Data pubblicazione: 31/05/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

– intimato avverso la sentenza n.592/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata 1’08/04/2014;
ed il ricorso n.r.g. 28178-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro

PUGTOTTO ANNA MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 591/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata 1’08/04/2014;
udite le relazioni delle cause svolte nella camera di consiglio del 06/04/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI..

Ritenuto in fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della società DE
PELF di Pugiotto Anna Maria s.a.s., di avviso di accertamento, con il quale, per
l’anno di imposta 2007, era stato determinato, ai fini dell’irap un maggiore ed ai fini
dell’iva la mancata fatturazione di maggiore imponibile, la Commissione tributaria
regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento
dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado di
rigetto del ricorso, annullando l’atto impugnato.
Il Giudice di appello riteneva, infatti, fondata l’eccezione preliminare già
sollevata in primo grado, di nullità dell’atto impositivo perché emesso, pur se a

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TOLLOT JACOPO;

seguito di “verifica a tavolino”, senza ragioni di urgenza, prima della scadenza del
termine di giorni sessanta dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico
motivo.
La Società resiste con controricorso.

sentenze indicate in epigrafe e con le stesse motivazioni della sentenza resa nei
confronti della Società, le controversie concernenti le impugnazioni da parte dei
soci Jacopo Tollot e Anna Maria Puggiotto degli avvisi di accertamento, emessi ai
fini dell’IRPEF e per la medesima annualità, a seguito dell’avviso di accertamento a
carico della Società.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto autonomi ricorsi, fondati su unico
motivo anche avverso dette sentenze.
Anna Maria Puggiotto e Jacopo Tollot non hanno resistono.
A seguito di deposito di relazioni ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
La Società ha depositato memoria.
Ritenuto in fatto

1.Preliminarmente, ricorrendone i presupposti, va disposta la riunione al
ricorso proposto dalla Società (iscritto al n.r.g. 28293/2014) di quelli proposti dai
singoli soci in adesione al principio statuito da questa Corte (v. Sentenza n. 3830
del 18/02/2010) secondo cui ” nel processo di cassazione, in presenza di cause
decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito
di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi
stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati
senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione

del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva
fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale

dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle
difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva
quanto a “causa petenda” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso
il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della

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La stessa Commissione Tributaria Regionale decideva in pari data, con le

rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità
di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i
giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In
tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad
una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost.
e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà

il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di
energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non
giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del
contraddittorio”.
Con l’unico motivo (identico per tutti i ricorsi) l’Agenzia ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione dell’art.12, comma 7 della legge n.212/2000
laddove la Commissione regionale aveva ritenuto applicabile la norma in esame
anche all’ipotesi, quale quella in esame, in cui non vi era stato accesso presso i
locali del contribuente.
La censura, ammissibile contrariamente a quanto dedotto in controricorso,
siccome afferente specificamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, è
fondata. Sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite
di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali hanno ribadito l’orientamento
maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie fissate nell’art.12,
comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli
accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali
ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò,
peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato
constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13,
10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale
della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e,
soprattutto, quello del primo comma dell’art.12 legge 212/2000 (coniugato con la
circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente
calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive
subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche
fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,

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fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed

artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette
verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione
dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca,
quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculi2rità, che specificamente
giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere,
adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione ,

In ordine, poi, al principio del contraddittorio endoprocedimentale ovvero
“preventivo” invocato in controricorso, con la citata sentenza, le Sezioni Unite
hanno statuito i seguenti principi: “Differentemente dal diritto dell’Unione
europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo
all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei
diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo
di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,
l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”,
l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le
quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la
violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte
dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità
dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in
concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse
stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento
difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali
è stato predisposto.
In conclusione, quindi, le impugnate sentenze, dichiarando, senza alcuna
distinzione, l’illegittimità dell’avviso emesso ai danni della Società (concernente
IVA ed IRAP per l’annualità 2007 relativi pacificamente a verifica “a tavolino”)
per violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 ed affermando la sussistenza di

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gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass.SS.UU.n.24823/15 cit.).

un generale principio di rispetto del contradditorio endoprocedimentale, senza
peraltro compiere (con riferimento al tributo armonizzato) alcuna valutazione delle
eventuali ragioni esposte dalla contribuente, appaiono non rispettose dei su
menzionati principi e vanno, pertanto cassate, con rinvio per nuova valutazione
alla C,T,R.del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.M.

rinvio, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del
Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2016.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie e cassa le sentenze impugnate con

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