Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11219 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 20/05/2011), n.11219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MARANGIO SRL;

– intimato –

sul ricorso 32880-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MARANGIO SRL;

– intimato –

sul ricorso 21734-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MARANGIO SRL;

– intimato –

sul ricorso 22511-2008 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MARANGIO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 30222-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MARANGIO SRL;

– intimato –

sul ricorso 125-2009 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MARANGIO SRL;

– intimato –

avverso le sentenze n. 157-158/2005, 340-341/2007, 311-312/2007 della

COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LECCE, depositate il 05/10/2005,

26/01/2005, 23/05/2008, 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

per R.G. 32879/06-32880/06:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso in via principale l’inammissibilità

del ricorso in subordine per l’accoglimento, e chiede la riunione dei

suddetti ricorsi agli R.G. 21734/08, 22511/08, 30222/08, 125/09;

per R.G. 21734/08-22511/08-30222/08-125/09:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Apice Umberto, che ha concluso per l’accoglimento e la riunione dei

suddetti ricorsi agli R.G. 32 879/06-32880/06.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Marangio srl, società con sede in (OMISSIS) costituita il 20.10.85, nel 1987 presentò all’Amministrazione finanziaria, insieme con la dichiarazione dei redditi per il periodo dalla data della sua costituzione al 31.12.86, richiesta per il riconoscimento delle agevolazioni previste dagli articoli 101 (esenzione ILOR) e 105 (esenzione IRPEG) del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L’Ufficio finanziano respinse la domanda, assumendo che l’iniziativa industriale della Marangio srl difettava del requisito della novità, in quanto costituiva prosecuzione di un’attività, avente lo stesso oggetto, già esercitata dalla società di persone L. e L. Marangio snc, composta dagli stessi soci che componevano la compagine sociale della Marangio srl. Avverso il provvedimento di diniego dell’Ufficio, notificato alla contribuente il 21.1.93, la Marangio srl proponeva ricorso, che veniva accolto in primo grado dalla Commissione Tributaria di primo grado di Lecce, con sentenza poi confermata in grado di appello.

Nella pendenza del giudizio sul diritto della Marangio srl al godimento delle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 l’Amministrazione fiscale, sulla scorta del proprio provvedimento di diniego, emise nei confronti della contribuente una serie di avvisi di accertamento, relativi all’IRPEG e all’ILOR sui redditi degli anni 1986, 1990, 1991, 1992 e 1993. Tutti tali avvisi di accertamento furono impugnati dalla Marangio srl, sull’argomento della non definitività del suddetto provvedimento di diniego, e tutti furono annullati dal giudice tributano in primo grado, con sentenze confermate in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Lecce.

Avverso la sentenza 157/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Lecce, con la quale era stato confermato in secondo grado l’accertamento del diritto della Marangio srl al godimento delle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 e avverso le altre sentenze della medesima Commissione Tributaria Regionale che avevano respinto gli appelli dell’Amministrazione contro le sentenze di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento sopra menzionati, l’Amministrazione finanziaria proponeva separati ricorsi per cassazione, iscritti a ruolo con i numeri:

– 32879/06 (ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 157/2005, di conferma dell’accertamento del diritto della contribuente alle agevolazioni);

– 32880/06 (ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 158/2005, di conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alle imposte IRPEG e ILOR sui redditi 1986);

– 21734/08 (ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 340/2007, di conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alle imposte IRPEG e ILOR sui redditi 1993);

– 22511/08 (ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 341/2007, di conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alle imposte IRPEG e ILOR sui redditi 1992);

– 30222/08 (ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 311/2007, di conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alle imposte IRPEG e ILOR sui redditi 1990);

– 125/09 (ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 312/2007, di conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alle imposte IRPEG e ILOR sui redditi 1991);

La Marangio srl non si costituiva nel giudizio di legittimità e i ricorsi venivano trattati, nell’assenza del rappresentante della difesa erariale, alla pubblica udienza dell’11.1.2011, in cui il PG concludeva come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione di tutti i ricorsi ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (applicabile anche nel giudizio di legittimità;

tra le tante, Cass. SSUU 18125/2005 e, più di recente, Cass. 16405/2008) attesa la connessione, per pregiudizialità – dipendenza, tra l’impugnazione del provvedimento di diniego dei benefici fiscali di cui si tratta (introduttiva di un procedimento il cui oggetto consiste nell’accertamento del diritto della contribuente al godimento di tali benefici) e le impugnazioni degli avvisi di accertamento emessi dal Fisco sulla scorta di detto provvedimento di diniego. Su detto rapporto di pregiudizialità – dipendenza, si veda Cass. 24408/05 (“In tema di contenzioso tributario, il giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto il rifiuto dell’amministrazione finanziaria di riconoscere il diritto alle esenzioni previste per gli insediamenti nel Mezzogiorno, è tenuto a sospendere il processo, concernente la legittimità, sotto il profilo della spettanza di dette agevolazioni, dell’avviso di accertamento relativo a singoli anni d’imposta, essendo evidente il carattere pregiudiziale del primo giudizio rispetto al secondo”.);

conformi Cass. 10013/2006 e Cass. 11181/06.

Tanto premesso, va rilevato che la ricorrente non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica dei ricorsi per cassazione iscritti a ruolo con i numeri 32879/06 e 32880/06, non avendo depositando nè insieme ai ricorsi, nè nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c. e nemmeno all’udienza di cui all’art. 379 c.p.c. (alla quale l’Avvocatura dello Stato non è comparsa), l’avviso di ricevimento delle raccomandate postali con cui detti ricorsi erano stati spediti ai fini della notifica per posta ex art. 149 c.p.c..

Detti ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, in base ai principi fissati dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n. 627 del 14.1.2008 (“La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notifica torio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1) Quanto agli altri ricorsi riuniti, si osserva che essi investono, tutti, sentenze della Commissione Tributaria Regionale che avevano rigettato l’appello contro sentenze di primo grado che avevano a propria volta annullato avvisi di accertamento relativi alle imposte IRPEG e ILOR per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993; avvisi che l’Amministrazione aveva emesso sulla scorta del proprio provvedimento di diniego del diritto della Marangio srl alle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105. In particolare, le sentenze nn. 340 e 341 del 2007 (impugnate, rispettivamente, con i ricorsi n. 21734/08 RG e 22511/08 RG) sono motivate esclusivamente con l’affermazione che il rigetto dell’appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento costituirebbe una conseguenza necessaria del rigetto dell’appello (deciso con la sentenza 157/2005) contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della Marangio srl alle agevolazioni; le sentenze nn. 311 e 312 del 2007 (impugnate, rispettivamente, con i ricorsi n. 30222/08 RG e 125/09 RG) sono motivate esclusivamente con l’affermazione che il rigetto dell’appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento costituirebbe una conseguenza necessaria del passaggio in giudicato delle sentenze 156/05, 157/05 e 158/05, di rigetto degli appelli contro le sentenze di primo grado che avevano riconosciuto il diritto della Marangio srl alle agevolazioni. I ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate censurano:

– Quanto alle sentenze nn. 340 e 341 del 2007, la violazione dell’art. 295 c.p.c. (nonchè – il solo ricorso n. 22511/08 RG contro la sentenza 341/07 – la carenza assoluta o la insufficienza e contraddittorietà della motivazione), per non avere la Commissione Tributaria Regionale sospeso il giudizio sull’avviso di accertamento fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di accertamento del diritto della contribuente alle agevolazioni (introdotto dall’impugnativa del provvedimento amministrativo di diniego).

– Quanto alle sentenze nn. 311 e 312 del 2007, il difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto passate in giudicato sentenze che in effetti non erano passate in giudicato e in relazione alle quali non esisteva alcuna attestazione di passaggio in giudicato da parte della segreteria della stessa Commissione Tributaria Regionale.

Le suddette censure sono giuridicamente esatte.

E’ vero, infatti, che nel pronunciare le sentenze nn. 340 e 341 del 2007 la Commissione Tributaria Regionale ha violato l’art. 295 c.p.c., perchè ha ritenuto che la pregiudizialità sussistente tra la causa di accertamento del diritto della contribuente alle agevolazioni e la cause di impugnativa degli avvisi di accertamento le imponesse di conformare il giudizio su queste ultime cause al giudizio che essa stessa aveva pronunciato sulla prima; laddove tale pregiudizialità le imponeva invece di sospendere le cause sull’annullamento degli avvisi di accertamento fino al passaggio in giudicato della sentenza che avesse definito la causa di accertamento del diritto della contribuente alle agevolazioni.

Ed è altrettanto vero che nel pronunciare le sentenze nn. 311 e 312 del 2007 la Commissione Tributaria Regionale ha totalmente omesso di motivare sul punto decisivo della controversia del perchè ritenesse essere passate in giudicato sentenze in relazione alle quali non esisteva alcuna attestazione di passaggio in giudicato da parte della segreteria della stessa Commissione Tributaria Regionale.

La correttezza giuridica delle doglianze della ricorrente non consente tuttavia di accogliere i ricorsi avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale nn. 311, 312, 340 e 341 del 2007, perchè, per effetto della declaratoria di inammissibilità – che con questa stessa sentenza si pronuncia – del ricorso per cassazione n. 32879/06 RG, proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 157/2005, quest’ultima sentenza passa in giudicato; con la conseguenza che il diritto della Marangio srl alle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 resta definitivamente accertato. Pertanto deve essere definitivamente confermato l’annullamento, deciso in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, degli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione nei confronti della Marangio srl con riferimento alle imposte IRPEG e ILOR per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, e conseguentemente, non vanno cassate le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che hanno respinto gli appelli avevano le sentenze di primo grado.

I ricorsi per cassazione avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale nn. 311, 312, 340 e 341 del 2007 vanno dunque respinti, perchè il dispositivo delle sentenze impugnate va giudicato conforme a diritto, alla stregua della situazione processuale determinatasi all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 157/2005. In definitiva vanno dunque dichiarati inammissibili i ricorsi 32879/06 RG e 32880/06 RG e vanno rigettati i ricorsi 21734/08 RG, 22511/08 RG, 30222/08 RG e 125/09 RG. Nulla sulle spese, poichè la Marangio srl non si è sostituita nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce al presente procedimento i procedimenti nn. 32880/06, 21734/08, 22511/08, 30222/08 e 125/09.

Dichiara inammissibili i ricorsi nei procedimenti 32879/06 e 32880/06 e rigetta gli altri ricorsi. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA