Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11219 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3632/13 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO “(OMISSIS) S.A.S. DI (OMISSIS) S.R.L. “, in

persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa in forza

di procura speciale rilasciata in calce al ricorso dall’Avv.

Menditto Salvatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eustachio

Manfredi n. 17, presso l’Avv. Apolloni David Giuseppe;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 299/1/2011 della Commissione tributaria

regionale delle Marche, depositata il 13 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2020 dal Consigliere Grasso Gianluca.

Fatto

RITENUTO

Che:

– la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R9D030100448/2008, riferito all’anno di imposta 2003, con cui l’Agenzia delle entrate aveva proceduto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, a una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi per la vendita di alcuni appartamenti, che aveva portato alla determinazione di maggiori imposte per Euro 100.415,00 a titolo di Irpeg, Euro 15.596,00 a titolo di Irap, Euro 11.814,00 a titolo di Iva ed Euro 281.342,00 a titolo di sanzioni. In particolare, l’Ufficio aveva riscontrato numerose anomalie con riferimento al prezzo di vendita degli immobili, in ragione dei metri quadri e delle caratteristiche degli appartamenti stessi, in quanto edifici nuovi, in ottime condizioni. In virtù di tali elementi, e in applicazione dei dati OMI, nonchè dal riscontro con i dati presenti nel listino prezzi degli immobili contenuto nella “Borsa Immobiliare dell’Adriatico” e dalla valutazione dei contratti di mutuo contratti dai compratori per l’acquisto, veniva individuato un prezzo di vendita al metro quadro superiore rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni effettuate dalla (OMISSIS) s.r.l.;

– la Commissione tributaria provinciale di Ancona, con sentenza n. 291/2/2009, depositata in data 5 ottobre 2009, ha respinto il ricorso in relazione alla pretesa tributaria, ritenuta legittima in virtù del corretto operato dell’Ufficio, riducendo tuttavia le sanzioni al minimo edittale;

– la Commissione tributaria regionale delle Marche ha respinto l’impugnazione, ritenendo corretto l’accertamento di valore operato all’Ufficio, basato su dati concreti e su valutazioni oggettive effettuate da organi istituzionalmente preposti come l’OMI, oltre che su perizie tecniche delle Banche concedenti i mutui;

– la Curatela del fallimento “(OMISSIS) S.A.S. DI (OMISSIS) S.R.L. “, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

– l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per totale carenza (inesistenza) di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo parte ricorrente, la sentenza presenta una motivazione tanto lacunosa e insufficiente da farla ritenere del tutto “inesistente”, essendosi limitata a riportare, qualificandole quali “brevi considerazioni”, le argomentazioni proposte dalla difesa dell’Ufficio al fine di difendere il proprio operato. Si evidenzia, inoltre, che la Commissione tributaria regionale non avrebbe affrontato le questioni di diritto prospettate, proponendo solo una sequenza cronologica di eventi, ovvero riportando le fasi salienti del procedimento amministrativo seguito dalla P.A. per giungere all’adozione dell’atto impositivo. La pronuncia non avrebbe fornito alcuna – seppure minima – indicazione delle eccezioni e dei rilievi mossi da parte del contribuente, neppure in termini di semplice declaratoria della loro infondatezza, così dei documenti dalla stessa versati in atti, senza proporre alcuna effettiva confutazione delle avverse tesi e senza indicare per quali motivi dovessero prevalere quelle dell’Agenzia delle entrate;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per totale carenza di (valida) motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Riprendendo quanto formulato nell’ambito del primo motivo di doglianza, parte ricorrente deduce la nullità della pronuncia anche con riferimento al contenuto “concreto”, ovvero alla mancata e/o contraddittoria e/o incongrua valutazione degli elementi integranti la fattispecie, in fatto e in diritto, con particolare riferimento alle prospettazioni e alla posizione della società. Si evidenzia, sul punto, che la Commissione tributaria regionale non ha analizzato nessuna delle tesi proposte dalla contribuente, omettendo altresì qualsiasi riferimento ai documenti versati in atti dalla (OMISSIS), ritenuti decisivi;

– i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati;

– secondo l’insegnamento di questa Corte, in forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibil contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla L. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 18 aprile 2017, n. 9745);

– la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. 15 novembre 2019, n. 29721; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920);

– nel caso di specie, tuttavia, non sussiste il vizio di motivazione così come denunciato in relazione alla sua insufficienza o lacunosità, avendo la pronuncia impugnata richiamato, in maniera concisa, le doglianze prospettate in sede di impugnazione e le difese della controparte, giungendo a esplicitare, attraverso una pluralità di passaggi logici, le ragioni in base alle quali ha ritenuto di dover confermare la pronuncia di prime cure, rigettando la tesi dell’appellante;

Appaiono inammissibili, sotto il profilo della specificità, le doglianze relative alla mancata valutazione delle domande ed eccezioni formulate in sede di gravame, nonchè della documentazione che sarebbe stata allegata e che la Commissione tributaria regionale avrebbe del tutto trascurato di valutare;

– con il terzo motivo di ricorso si deduce l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Al riguardo, parte ricorrente evidenzia che la motivazione, oltre che “nel complesso”, appare fortemente lacunosa, ovvero illogica e contraddittoria, con riferimento a “fatti decisivi” per il giudizio, come supportati da idonea documentazione prodotta dalla difesa della (OMISSIS) nei due gradi di giudizio, nonchè in ordine a una erronea e/o carente valutazione degli stessi e a un palese travisamento delle risultanze ivi ricavabili. Nell’ambito del motivo vengono richiamati gli elementi decisivi documentali che la pronuncia avrebbe omesso di considerare in relazione alle diverse vendite oggetto dell’accertamento, oltre a contestare il metodo dell’accertamento attuato d’ufficio, basato sulla metodologia astratta prima ancora che erronea, che ha condotto a un accertamento meramente presuntivo, slegato dal caso concreto, e non idoneo a giustificare la risoluzione per il cui il prezzo dichiarato sarebbe stato inferiore a quello reale di vendita. La pronuncia si sarebbe limitata a un mero avallo delle tesi dell’Agenzia delle entrate, riportando acriticamente gli elementi posti da quest’ultima a fondamento del provvedimento impugnato senza alcuna adeguata ed esaustiva motivazione, obliterando del tutto le doglianze avanzate dalla (OMISSIS);

– il motivo è inammissibile;

– la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione;

– nella specie, la Commissione tributaria regionale è giunta ad esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto corretto l’accertamento compiuto di natura analitico-induttiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), richiamando le irregolarità formali riscontrate nelle scritture contabili e le differenze tra i valori dichiarati degli appartamenti compravenduti rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto non solo dei valori OMI ma anche delle perizie effettuate ai fini della concessione dei mutui ipotecari – considerando inconcepibile che la banca potesse aver elargito mutui di gran lunga superiori ai valori dei beni avuti in garanzia, con i quali dovevano essere estinti altri precedenti mutui contratti dagli acquirenti e con i quali dovevano essere comprati anche gli arredi e i mobili nonchè altri eventuali suppellettili – e dei valori fissati dalla Banca Immobiliare dell’Adriatico;

– sul punto, il motivo richiama sinteticamente le diverse ragioni in base alle quali l’accertamento compiuto risulterebbe erroneo, riproducendo – talvolta in difetto di adeguata specificità riguardo alla documentazione ritenuta decisiva – le doglianze poste alla base dell’opposizione in primo grado e della relativa impugnazione, con l’intento di conseguire una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali e degli accertamenti di fatto compiuti, preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404);

– con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 41-bis – violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39 – violazione e/o falsa applicazione delle Circolari interne in materia di accertamento: Circolare Agenzia delle entrate n. 18/E del 2010 – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9 – violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), – violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 472 del 1997, art. 17. Si evidenzia, al riguardo, come la Commissione tributaria regionale abbia poggiato la propria decisione su di una erronea interpretazione della disciplina in materia.

Parte ricorrente prospetta, innanzitutto, la questione dell’applicazione, da parte dell’Ufficio, del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non applicato nella fattispecie concreta, in favore dell’art. 39, comma 1, lett. d), ovvero di un metodo di natura analitico-induttivo. Al contrario, l’Ufficio, pur richiamando la prima disposizione nello stesso atto di accertamento, avrebbe applicato metodologie riferibili al secondo, con ciò privando di qualsivoglia efficacia il provvedimento, anche considerando i principi generali recati dallo Statuto del contribuente, incorrendo nella falsa applicazione della norma.

Analogo errore di diritto sussisterebbe riguardo alla questione dei “libri contabili”, ovvero alla contestata violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, D.P.R. n. 600 del 1973,ex art. 39, comma 1, lett. d), con riferimento alla quale la (OMISSIS) avrebbe dimostrato, in corso di causa, la palese erroneità delle contestazioni e degli addebiti mossi dall’Agenzia. Si denuncia altresì la violazione del disposto del D.P.R. n. 472 del 1997, art. 17, riguardo alle sanzioni, su cui il giudice di appello avrebbe del tutto taciuto. Sotto altro profilo si contesta il ricorso agli strumenti attraverso i quali l’Agenzia delle entrate è giunta ad accertare “inattendibile” il reddito dichiarato dalla società, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, con specifico riferimento al distorto uso dei valori OMI, di quelli del “Banco Immobiliare”, delle stime bancarie e, soprattutto, degli atti preliminari di compravendita, così come per la determinazione del costo al mq. degli immobili, evidenziando come la giurisprudenza consideri del tutto insufficienti i parametri che l’Ufficio ha utilizzato nel caso concreto per l’accertamento del maggiore valore delle operazioni immobiliari, e, quindi, per la determinazione delle maggiori imposte evase;

– il motivo è inammissibile;

– i motivi di ricorso per cassazione devono essere esposti con argomentazioni esaurienti a illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, dovendo presentare i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 4 aprile 2003, n. 5333). E’ pertanto inammissibile il motivo nel quale non vengano puntualmente esaminate le violazioni di legge asseritamente commesse dalla pronuncia impugnata o le carenze rinvenibili nella sua motivazione (Cass. 10 maggio 2000, n. 5924);

– nel caso di specie, parte ricorrente ha giustapposto in sequenza, all’interno del medesimo motivo, una pluralità di violazioni di legge, senza uno sviluppo compiuto dei diversi profili di doglianza lamentati riguardo alla fattispecie concreta, rinviando nella sostanza a quanto sarebbe stato dimostrato in corso di causa e contestando l’esistenza di un accertamento meramente presuntivo ovvero apodittico, lì dove risulta corretto il richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, indicato in sentenza alla luce della contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili;

– con riferimento al rilievo dei valori OMI, inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. con L. n. 248 del 2006, così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”, L:accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass. 11 maggio 2018, n. 11439; Cass. 12 aprile 2017, n. 9474), per cui l’accertamento dell’eventuale maggior valore di detti beni è rimesso alla valutazione del giudice;

– la Commissione tributaria regionale, nella specie, accanto alle quotazioni OMI ha considerato ulteriori elementi di carattere indiziario, tra cui le perizie effettuate ai fini della concessione dei mutui ipotecari e i valori fissati dalla Banca Immobiliare dell’Adriatico, il cui congiunto apprezzamento è sottratto al sindacato del giudice di legittimità;

– il ricorso va pertanto respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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