Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11219 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20386/2014 proposto da:

F.LLI N. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore e amministratore unico N.E.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso lo studio degli avvocati TOMMASA

PERGOLIZZI, ALFONSO PARISI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1237/2013 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 14/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Messina ha emesso decreto ingiuntivo in data 26 giugno 2006 in favore della S.r.l. Fratelli N. Costruzioni per l’importo di Euro 1.261 quale valore corrispondente alla sostituzione di un box doccia con una vasca idromassaggio, non prevista nel capitolato generale delle opere, relativo al contratto di permuta del (OMISSIS) stipulato con G.F. e avente ad oggetto il trasferimento di un appartamento.

2. Con sentenza dell’11 aprile 2007 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione con la quale G. aveva dedotto che, al momento dell’avvio del procedimento monitorio, non sussistevano le condizioni di cui all’art. 633 codice di rito, in quanto le opere cui si riferiva il decreto non erano state ancora consegnate al committente.

3.Avverso tale decisione proponeva appello la società F.lli N. rilevando che dalla documentazione allegata al contratto di permuta emergeva che l’obbligo di trasferimento riguardava un bagno con il box doccia e non già con una vasca idromassaggio.

4.11 Tribunale di Messina, con sentenza pubblicata il 14 giugno 2013, rigettava l’appello sulla base di differente motivazione, ritenendo insussistente la prova dell’effettivo importo del credito, con condanna al pagamento delle spese di lite.

5.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la S.r.l. Fratelli F. sulla base di cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., per avere il giudice di appello omesso l’esame dei fatti decisivi di giudizio e travisato i fatti e le prove con motivazione insufficiente e violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 1219, nonchè degli artt. 1477 e 1498 c.c., codice civile, avendo il Tribunale violato le norme sulla responsabilità del debitore riguardo all’avvenuta consegna da parte della società e l’omesso pagamento del prezzo.

4. Con il terzo motivo deduce violazione delle norme di cui al precedente motivo, nonchè degli artt. 1208, 1220, 2040 e 1308 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., avendo il Tribunale violato le norme sulla costituzione in mora, quelle che regolano l’azione di arricchimento, alterando il principio sulla disponibilità della prova, che non sarebbero state contestate specificamente da controparte.

5. Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 1226, 1363 e 1241 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo violato il principio relativo alla conclusione del contratto, quello di residualità dell’azione di arricchimento e il principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, oltre all’omessa valutazione della disponibilità delle prove.

6. I motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando profili strettamente connessi. Le censure, che presentano evidenti profili di inammissibilità per la mancata indicazione del vizio specifico tra quelli individuati dall’art. 360 c.p.c., sono, comunque, inammissibili poichè la ricorrente si limita ad enunciare le norme violate senza alcun riferimento alle ragioni sulla base delle quali quelle norme sono state disattese e quale avrebbe dovuto essere il differente percorso argomentativo del giudice di appello, con specifico riferimento alle singole questioni esaminate in sentenza.

7. Il primo motivo è, altresì, inammissibile poichè consiste nella censura di contraddittoria ed illogica motivazione che costituisce un profilo che non può essere sottoposto alla Corte di legittimità trovando applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Gli altri motivo sono, altresì, inammissibili per difetto di specificità, poichè non colgono nel segno, poichè il riferimento all’azione di arricchimento senza causa dell’art. 2041 c.c., è assolutamente fuori luogo, poichè tale disposizione non consente l’emissione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha rigettato la domanda esaminando l’azione contrattuale (mancanza di prova dell’incarico) e la società ricorrente non ha in alcun modo allegato e neppure dedotto di avere proposto azione di arricchimento senza causa, che è sottoposta a precisi termini di decadenza, soprattutto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale è consentita soltanto quale reconventio reconventionis a seguito delle eventuali (e non dedotte) specifiche eccezioni dell’opponente. Alcun riferimento è contenuto nei motivi di ricorso a tale circostanza. Nello stesso modo, il rinvio alla violazione delle norme in materia contrattuale è assolutamente generico, non prospettandosi alcuna alternativa ricostruzione, senza tenere conto che il Tribunale ha rigettato la pretesa dell’opposto sulla base di una doppia motivazione. La prima relativa alla mancanza di prova dell’incarico ricevuto dal G. riguardo alla sostituzione del piatto doccia e la seconda, di per sè anch’essa idonea a rigettare la pretesa, relativa alla mancanza assoluta di prova in ordine all’importo richiesto per la installazione della vasca idromassaggio. Sotto tale profilo il mero accenno al principio di non contestazione, del tutto sganciato da ogni riferimento alle specifiche posizioni adottate dalle parti del giudizio, ai verbali di causa e alla (supposta) specifica deduzione dell’ammontare dei costi necessari per la sostituzione, rende inammissibile il ricorso.

9.Alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese di lite non avendo la controparte svolto attività processuale in questa sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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