Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11218 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20190/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante

pro tempore, e T.A., in proprio e quale socio

amministratore, elettivamente domiciliati in Roma, Via della

Giuliana n. 44, presso lo studio dell’avvocato Santarossa Stefano,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Arrigo

Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, in

persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Mazzini n. 55, presso lo studio dell’avvocato Valori

Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.r.l., Procuratore Generale presso la Corte

di Appello di Roma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Civitavecchia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5123/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 26.07.2017, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 32 del 23.10.2015 con cui il Tribunale di Civitavecchia, nella contumacia della reclamante, ne aveva dichiarato il fallimento ad istanza della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Roma.

Il giudice di secondo grado, pur dando atto che dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento, prodotti da (OMISSIS) e tutti regolarmente depositati presso il R.I., emergeva il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che, ai sensi della L.Fall., art. 1, escludevano l’assoggettabilità della società al fallimento, e pur aggiungendo che il debito maturato nei confronti della Cassa Edile non risultava taciuto, ha osservato che la reclamante, contrariamente a quanto prescritto dalla sentenza dichiarativa, non aveva consegnato al curatore le proprie scritture contabili, tenute da una società di professionisti, nè le aveva allegate in sede di reclamo, così non consentendo alcun riscontro dei dati indicati nei bilanci, con la conseguenza che questi ultimi, isolatamente considerati, non potevano essere ritenuti attendibili.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso la creditrice istante.

Il curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 1, comma 2, art. 15, comma 4, artt. 18 e 86.

La ricorrente denuncia l’erroneità del richiamo operato dalla corte d’appello all’obbligo, previsto dalla L.Fall., art. 86 a carico del fallito, di consegnare al curatore le scritture contabili, trattandosi di obbligo che, scattando in una fase successiva alla dichiarazione di fallimento, non ha nulla a che vedere con l’accertamento in concreto dei presupposti di non fallibilità, ma assolve alla funzione di consentire all’organo della procedura di formare lo stato passivo e le classi dei creditori; ciò che rileva ai fini della prova del possesso congiunto dei limiti dimensionali di cui alla L.Fall., art. 1 sono invece i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore fallendo ha l’obbligo di produrre (insieme ad una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata) e le cui risultanze possono essere poste in dubbio solo se non depositati (o non tempestivamente depositati) presso il registro delle imprese.

(OMISSIS) rileva, inoltre, che nel caso di specie non vi erano evidenze dell’inattendibilità dei bilanci, che erano stati tutti regolarmente approvati e depositati presso il R.I., non avevano formato oggetto di contestazioni da parte dei creditori, riportavano il debito maturato verso la creditrice ed erano conformi alle risultanze dello stato passivo, in cui, oltre alla Cassa Edile, si era insinuata solo Equitalia ed assume che, contrariamente a quanto affermato dalla corte del merito, essa aveva trasmesso al curatore, per il tramite del proprio difensore, il libro giornale anni (OMISSIS) nonchè i libri IVA (OMISSIS), che i suoi beni erano pochi e di modesto valore e che i movimenti registrati sul suo c/c ammontavano a circa 20.000 Euro all’anno.

Osserva, infine, che la corte d’appello non poteva limitarsi ad affermare l’inattendibilità dei bilanci per effetto della violazione dell’obbligo di cui alla L.Fall., art. 86, ma avrebbe dovuto e potuto avvalersi dei suoi poteri istruttori d’ufficio, ordinando l’esibizione delle scritture contabili alla società di professionisti che le custodiva o disponendo una ctu sulle stesse, come richiesto dalla stessa creditrice istante.

2. Il ricorso è fondato.

E orientamento consolidato di questa Corte che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 4, costituiscono strumento privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

E’ pur vero che i bilanci danno luogo solo ad una presunzione semplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale, essendo comunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass. n. 30516 del 23/11/2018); tuttavia lo stesso giudice non può ritenerli inattendibili solo a causa del mancato deposito della documentazione contabile, ma deve, invece, indicare gli elementi concreti che denotano l’eventuale anomalia dei dati in essi contenuti.

L’obbligo dell’imprenditore di consegna al curatore delle scritture contabili sorge, infatti, a norma della L.Fall., art. 86, solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sicchè l’omessa produzione di tali scritture nell’ambito del procedimento prefallimentare (nel corso della quale il debitore, a norma della L.Fall., art. 15, comma 4 è tenuto a depositare soltanto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata) non è fatto dal quale possa di per sè ricavarsi il mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, nè, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci.

Deve, inoltre, osservarsi che il giudice del reclamo conserva un ampio potere di indagine officiosa, che, a norma della L.Fall., art. 18, comma 10, gli consente di assumere, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari.

Dunque, se il giudice ha dubbi in ordine alla veridicità delle risultanze dei bilanci, può ordinare d’ufficio l’esibizione o disporre l’acquisizione delle scritture contabili, mentre ciò che non può fare è concludere pilatescamente che i bilanci sono inattendibili perchè non gli sono stati forniti i documenti in base ai quali riscontrarne l’attendibilità.

Nel caso di specie, la corte d’appello non ha segnalato alcuna anomalia presente nei bilanci regolarmente e tempestivamente depositati dall’odierna ricorrente, nè ha indicato alcun elemento concreto che deponesse per la falsità dei dati in essi appostati. Peraltro, anche a voler trarre un elemento di prova indiziaria sul punto dall’omesso assolvimento dell’obbligo gravante su (OMISSIS) ai sensi della L.Fall., art. 86, ed a ritenere pertanto l’esame delle scritture contabili della società necessario ai fini del riscontro della veridicità di quei dati, non v’era alcun ostacolo che impedisse alla corte di acquisire d’ufficio dette scritture, che, secondo quanto riportato in sentenza, non erano state occultate o distrutte dalla reclamante, ma risultavano conservate dalla società di professionisti che ne curava la compilazione.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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