Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11218 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 20/05/2011), n.11218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIPE INDUSTRIALE EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NAZIONALE 230 presso lo studio dell’avvocato GALLO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della S.I.P.E. s.r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo all’anno di imposta 1995, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del ricorso per cassazione. Premesso infatti che dagli atti risulta che la notificazione del suddetto ricorso è stata richiesta prima del decorso del relativo termine e che, non essendo essa andata a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha richiesto all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, deve ritenersi che, essendo la ripresa del procedimento notificatorio intervenuta in tempi ragionevoli, la successiva notifica andata a buon fine ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (v. in tal senso SU n. 6846 del 2010).

Il primo motivo di ricorso (col quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione) è fondato. La decisione in esame risulta infatti sorretta da una motivazione meramente apparente, posto che essa contiene esclusivamente un richiamo alla sentenza di primo grado espresso con l’affermazione “come rilevato in primo grado in sede di bilancio sono state effettuate le variazioni fiscali che hanno tenuto conto delle rettifiche operate dall’Ufficio”, ma manca qualsiasi esposizione e valutazione delle doglianze esposte avverso la suddetta sentenza di primo grado dall’appellante.

In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha più volte avuto modo di evidenziare che è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, dovendo viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando (come nella specie) la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. tra le altre cass. n. 15483 del 2008).

La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, col quale si deduce vizio di motivazione. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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