Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11218 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RISTORANTE IL PANORAMA S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, sez. 39^, n. 264, depositata il 13.5.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di contestazione in esito a verifica del 4.10.2003, le aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalsa, dall’1.1.2003, dell’attività lavorativa di quattro lavoratori, in nero, non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;
che, a fondamento del ricorso, deduceva che i lavoratori, parenti dei gestori dell’esercizio, erano stati assunti quali lavoratori autonomi occasionali;
che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso (integralmente annullando l’accertamento), con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu tuttavia, riformata,dalla commissione regionale;
che questa ridusse l’entità della sanzione, rapportandola, per tutti i lavoratori, ad una violazione circoscritta a prestazioni occasionalmente eseguite il sabato e/o la domenica e, comunque, limitatamente al periodo estivo;
– che, nel suo nucleo centrale la decisione risulta così motivata:
“…vista la documentazione prodotta dalla società risulta: che la dipendente N.G. ha uno stretto rapporto di parentela con i proprietari del ristorante e che alla bisogna prestava la sua opera con scambi di rapporti collaborativi nella sua azienda agricola; che i dipendenti occasionali M.C. e P.L., visti i rapporti di parentela con i proprietari del ristorante-pizzeria, prestano alla bisogna il sabato e la domenica occasionalmente la loro opera; che la dipendente P.O., in considerazione del suo rapporto di parentela con i gestori del ristorante-pizzeria, presta occasionalmente il sabato e/o la domenica la sua opera e comunque limitatamente al periodo estivo”;
rilevato:
– che avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo.
– che la società contribuente non si è costituita; osservato:
– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo “motivazione illogica su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).” censura la decisione impugnata per aver il giudice a quo desunto la prova del carattere meramente occasionale delle prestazioni dei lavoratori di cui all’accertamento dal solo vincolo di parentela con i gestori dell’esercizio (peraltro solo asserito e non comprovato);
considerato:
che il mezzo appare manifestamente fondato, posto che il vincolo di parentela (di cui, peraltro, non viene, in concreto, indicata la fonte probatoria) non è, di per sè, ostativo dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso, si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010