Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11217 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 11217 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 23394-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, – società con socio unico
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Equitalia Spa
in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO POLISI giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente —
contro

TOSCANO GIOVANNI, TSCGNN56C21F111E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso Io studio

Data pubblicazione: 31/05/2016

dell’avvocato MAIORANO ERSILIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PASQUALE GATTI per procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

contro ricorrente e ricorrente incidentale

TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Ritenuto in fatto
Nella controversia avente origine dall’impugnazione proposta da
Giovanni Toscano con la quale si contestava l’avvenuta notificazione
di cartella portante IRPEF ed IRAP dell’anno 2002, Equitalia Sud
s.p.a. ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania,
rigettandone l’appello e la preliminare eccezione di inammissibilità del
ricorso proposto avverso il ruolo, ha confermato la decisione di primo
grado, con la quale la Commissione provinciale aveva annullato la
cartella perché non validamente notificata.
Il ricorso è affidato ad unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale, su unico motivo, avverso il capo della sentenza con il quale
era stata disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese
processuali.

Considerato in diritto
1.Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt.19 d.lgs n.546/1992 e 100
c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
Ric. 2013 n. 23394 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

avverso la sentenza n. 51/23/2013 della COMMISSIONE

circa un fatto controverso e decisivo laddove la Commissione
Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’impugnazione fosse stata
proposta avverso la cartella, mentre, di fatto, il contribuente aveva
impugnato il ruolo e tale impugnazione era inammissibile.
1.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

vizio motivazionale laddove al ricorso è applicabile (essendo stata la
sentenza impugnata depositata dopo la data dell’undici settembre
2012) la nuova formulazione dell’art.360, I comma, n.5 c.p.c. come da
interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza
n.8053/2014, per l’infondatezza della dedotta violazione di legge è
sufficiente richiamare il principio di recente espresso sempre dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.19704/15.
Si è, invero, statuito che il contribuente può impugnare la cartella di
pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a
conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art.
19 del dlgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata
impone di ritenere che timpugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente
all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca
l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il
contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda
la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del
diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più
difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o
interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca

2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce la
violazione dell’art.15 del d.lgs.n.546/1992 laddove la Commissione
Ric. 2013 n. 23394 sez. MT – ud. 06-04-2016
-3-

A parte l’inammissibilità del mezzo nella parte in cui deduce un

Tributaria Regionale aveva compensato le spese di lite con violazione
dell’art.92 c.p.c. , motivando con la sola “particolarità della materia del
contendere” , quando Equitalia Sud s.p.a. era stata soccombente in
entrambi i gradi del giudizio.
Il motivo è fondato.

commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le
spese, a norma dell’art.92, secondo comma, del codice di procedura
civile; norma quest’ultima da prima emendata dall’art. 2, comma primo,
lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall’art. 39-quater legge
n. 51 del 2006, che richiedeva per la compensazione delle spese, la
concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in
motivazione”, ulteriormente modificata dall’art. 45, II comma della
legge di riforma del 2009, il quale richiede la concorrenza di ” gravi ed
eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione” ed infine,
dall’art.13, comma I, d.I.12 settembre 2014 n.132 (non applicabile
ratione temporis alla fattispecie) il quale ammette la deroga al principio di
soccombenza solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Questo il quadro normativo di riferimento, la Commissione
Regionale, a fronte della soccombenza integrale dell’appellante (già
integralmente soccombente in primo grado) e dell’oggetto del
contendere (nullità di cartella di pagamento per invalidità della relativa
notificazione), non ha fatto corretta applicazione della norma invocata,
non potendosi ritenere la generica formula usata (peeuliarietà della materia
del contendere) idonea motivazione per derogare al principio di
soccombenza.
3.In conclusione, quindi, il capo della sentenza impugnata
relativo al regolamento delle spese processuali va cassato con rinvio
kic. 2013 n. 23394 sez. MT – ud. 06-04-2016
-4-

A norma dell’art.15, II comma, d.lgs. n.546/1992 la

alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa
composizione la quale provvederà anche al regolamento delle spese di
questo giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si
da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa la sentenza
impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale della Campania anche per il regolamento delle
spese processuali di questo giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, da
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2016.

la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

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