Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11217 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5022/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo

studio dell’avvocato Fasan Alessandra, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Petrelli Giambattista, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona dei curatori Dott.

A.S., avv. L.B. e Dott. Z.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso

lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Commisso Federica, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 13.01.2017, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 556/2016 con cui il Tribunale di Milano ne ha dichiarato il fallimento, dopo aver, con decreto di pari data, dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla società.

Il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del tribunale, ritenendo che:

– la proposta concordataria non conteneva alcuna “assicurazione” in ordine al pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari, secondo quanto previsto dalla L.Fall., art. 160, comma 4, limitandosi a prevedere la messa a disposizione dei beni del debitore, ma senza che vi fosse la certezza, verificata dall’attestatore (la cui relazione nulla precisava in proposito) che detti beni fossero sufficienti al soddisfacimento dei chirografari nella misura indicata;

– la debitrice si era limitata a rilevare in modo vago e generico che la propria proposta non era peggiorativa rispetto alla soluzione fallimentare sotto il profilo allocativo, ma non aveva specificamente individuato in concreto l’utilità del concordato per “ciascun creditore”, anche a volere interpretare tale espressione come riferita non al singolo creditore, ma a ciascuna delle otto categorie creditorie indicate nel piano;

– la relazione dell’attestatore si era limitata a riportare la situazione patrimoniale della società debitrice al 31.12.2015, senza indicare quali verifiche fossero state effettuate al fine di accertare la rispondenza della stessa alla documentazione contabile ed ai dati aziendali, non essendo, peraltro, stato evidenziato se fosse stata verificata la regolare tenuta delle scritture contabili e la veridicità delle stesse;

– non era stata indagata, al fine di accertare la serietà del contratto preliminare di vendita dell’immobile di proprietà della debitrice, previsto dal piano, la capacità economica della promissaria acquirente, nè documentata la disponibilità della banca mutuante ad accettare l’accollo liberatorio, senza la quale il preliminare non avrebbe potuto avere esecuzione;

– non era corretta la degradazione al chirografo delle sanzioni e degli interessi dei crediti tributari;

– i tempi di esecuzione del concordato erano quelli indicati dal Tribunale di Milano;

– non era necessaria, ai fini della dichiarazione di fallimento, una nuova convocazione della società debitrice, essendo questa già stata sentita all’udienza pre-fallimentare, nel corso della quale il liquidatore aveva dato atto del deposito della domanda di concordato preventivo;

– il fallimento era stato dichiarato correttamente, atteso che la reclamante non aveva assolto all’onere di provare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità L.Fall., ex art. 1 e nulla aveva ribattuto su quanto argomentato dal Tribunale in ordine al suo stato di insolvenza.

Avverso la sentenza (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

Il curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il creditore istante non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di (non individuate) norme di legge e la mancanza di motivazione su un punto essenziale della controversia.

La Corte territoriale avrebbe ricalcato in modo acritico e non ragionato la motivazione del Tribunale in ordine alla mancanza della “assicurazione” richiesta dalla L.Fall., art. 160, u.c., disposizione che, secondo la ricorrente, riguarda la ragionevole, prudente e ponderata previsione che l’evento promesso (pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari) possa effettivamente verificarsi, limitandosi a parafrasare il dettato normativo con un iter argomentativo del tutto carente, senza considerare che il piano non solo “teneva” ma aveva anche una serie di “valvole di sicurezza” che davano ulteriore garanzia della possibilità di soddisfacimento dei chirografari quantomeno in detta misura percentuale.

2) Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione apparente.

Questa Corte, nella sentenza n. 11522/2020, ha già enunciato il principio secondo cui, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2015, art. 4, comma 1, lett. a), l’attuale comma 4 alla L.Fall., art. 160, nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, ha elevato la previsione di tale percentuale a requisito di validità della proposta concordataria, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura, potendo rigettare senz’altro la relativa domanda, ove la stessa non rechi l’impegno di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella predetta misura.

L’accertamento della corte d’appello, secondo cui la proposta non conteneva alcuna assicurazione che i beni da liquidare fossero sufficienti a soddisfare il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari e che nulla si leggeva in proposito nella relazione dell’attestatore, era dunque senz’altro idoneo a giustificare il rigetto del motivo di reclamo concernente il profilo di ammissibilità della domanda di concordato in esame.

3) Per il resto la censura va dichiarata inammissibile, in quanto non contesta specificamente il predetto accertamento nè riporta il contenuto del piano e della relazione dell’attestatore, ma si limita a sostenere, in via meramente assertiva, che il piano garantiva il pagamento dei crediti chirografari nella misura percentuale richiesta dalla legge.

4) Poichè il motivo appena respinto investe una delle plurime rationes decidendi sulle quali si fonda la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, di per sè autonoma e sufficiente a sorreggere la relativa pronuncia, vanno dichiarati inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto mezzo di censura – volti a contestare le ulteriori ragioni di detta decisione – per difetto di interesse della ricorrente a vederli esaminare, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento del capo della sentenza con essi impugnato (fra molte, cfr. Cass. nn. 15399/018, 11493/018, 2108/012).

5) Con il settimo motivo – che denuncia in via generica “violazione e falsa applicazione di legge”, ” vizio logico grave e manifesto” – la ricorrente sostiene che, a seguito della riunione della procedura pre-fallimentare con quella concordataria, il fallimento è stato illegittimamente dichiarato senza la sua previa convocazione. Sotto altro profilo, deduce che la sentenza dichiarativa sarebbe stata emessa in mancanza di accertamento sia della sussistenza delle condizioni oggettive di fallibilità di cui alla L.Fall., art. 1, sia di quella di cui alla L.Fall., art. 15.

Le tre distinte censure nelle quali si articola il motivo sono inammissibili: la prima e la terza perchè non investono i contrari accertamenti della corte del merito, che ha rilevato che il diritto di difesa di (OMISSIS) era stato pienamente rispettato, essendosi regolarmente tenute sia l’udienza del procedimento prefallimentare (cui aveva presenziato il liquidatore della ricorrente insieme ai suoi avvocati), sia l’udienza L.Fall., ex art. 162 e che il tribunale aveva puntualmente motivato in ordine all’emergere, in fase di istruttoria, di debiti superiori ai 30.000 Euro; la seconda perchè è rivolta alla sentenza di primo grado.

6) Con l’ottavo motivo sono state ancora dedotte “violazione e falsa applicazione di legge” e “mancanza della motivazione su un punto essenziale della controversia”: (OMISSIS) lamenta che la corte territoriale abbia affermato che è onere del debitore provare l’insussistenza delle condizioni soggettive di fallibilità e che non abbia ammesso i mezzi istruttori volti a fornire prova dell’insussistenza del credito dell’istante avv. V. e della ricorrenza di una sua situazione di crisi e non di insolvenza.

Anche le due censure articolate in questo motivo sono inammissibili: l’una ai sensi dell’art. 360 bis. c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra moltissime, da ultimo: Cass. nn. 25025/020, 24138/019, 33091/018) e il motivo non offre elementi per mutare questo orientamento; l’altra perchè assolutamente generica, priva dell’indicazione dei mezzi di prova offerti e delle ragioni della loro decisività.

7) Inammissibile, infine, è anche il nono motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di danni proposta nei confronti del creditore istante, avv. V., posto che non risulta che tale domanda (cui non si fa cenno nella sentenza impugnata) sia stata avanzata nel corso del giudizio di merito e a che, in ogni caso, l’accoglimento dell’istanza di fallimento ne comportava il necessario, implicito rigetto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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