Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11217 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30003/2014 proposto da:

G.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO D’ARGENZIO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dell’Avv. GI.SA. e Avv.

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GURRIERI che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COOPERATIVA ED LIOCORNO 80 A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3134/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GURRIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.L.A. nel 2008 pignorò il credito vantato dalla Cooperativa Liocorno 80 a r.l. nei confronti della società Unicredit s.p.a..

Il successivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., si concluse con l’accertamento di un debito della banca verso la cooperativa di 612 Euro e la condanna della banca al pagamento a G.L.A. delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200.

2. G.L.A. impugnò la decisione, dolendosi della sottostima delle spese.

Con sentenza 14.5.2014 n. 3134 la Corte d’appello ritenne tardivo l’appello, escludendo dovesse applicarsi la disciplina della sospensione feriale dei termini.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.L.A., con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito la Unicredit.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 91, 92, 324, 325, 327, 329, 339 c.p.c.; L. n. 742 del 1969, artt. 1, 3; R.D. n. 12 del 1941, art. 92.

Deduce, al riguardo, che la sospensione feriale non si applica alla controversia esecutiva in cui resti, quale unica questione sub iudice, la quantificazione delle spese.

1.2. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha infatti già stabilito che “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono. (Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016: nello stesso senso, Sez. 6-3, Ordinanza n. 14961 del 20/07/2016).

Vale la pena soggiungere, a fronte delle deduzioni del ricorrente, che anche il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., è sottratto alla sospensione feriale dei termini (ex multis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 24047 del 12/11/2014; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 6103 del 20/03/2006; fino a Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 06/12/1974).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna G.L.A. alla rifusione in favore di Unicredit s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.L.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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