Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11217 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SAINT GOBAIN VETRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 42,
presso lo studio dall’avv. Bruno Lo Giudice, rappresentata e difesa
dall’avv. MANGO Antonio;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– resistente –
per la revocazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. 5^, 15
maggio 2008 n. 12.194.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la società contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento, con la quale le era stato richiesto il pagamento dell’imposta addizionale erariale sull’energia elettrica impiegata nello stabilimento di (OMISSIS), sanzioni ed interessi;
che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione regionale;
che il successivo ricorso per cassazione dell’Amministrazione Finanziaria fu accolto da questa Corte, che, conseguentemente, cassò la sentenza impugnata e, decidendo nel. merito, respinse il ricorso introduttivo della società contribuente;
rilevato:
– che, avverso la predetta decisione, la società contribuente ha agito per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., in funzione di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, formulando il seguente quesito di diritto: “…dovrebbe essere revocata la sentenza impugnata per nullità in quanto, per un errore di fatto, il controricorso andato smarrito dopo il deposito in Cancelleria, che ha comportato un grave pregiudizio del diritto di difesa durante il processo conclusosi con una decisione negativa per la società contribuente?…”;
che, in particolare, la società ricorrente ha rilevato che – pur avendo notificato il proprio controricorso alla controparte il 5.10.2004 ed averlo depositato nei successivi giorni presso la cancelleria della Corte di Cassazione – nella sentenza impugnata veniva affermato che “non svolgeva attività difensiva 1 ‘intimata società contribuente”;
che, pertanto, se ne doveva inferire che il controricorso era stato smarrito dalla Cancelleria della Corte, dopo l’avvenuto deposito, e che quindi, ricorrendo errore di fatto, la sentenza va revocata, in quanto la violazione del diritto di difesa, comportava la nullità della sentenza stessa;
osservato:
– che il quesito proposto non risulta idoneo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., secondo la lettura offertane da questa Corte (v. Cass. S.U. 26022/08, 3519/08);
che, d’altro canto, la censura dedotta non presenta carattere di vizio revocatorio (cfr. Cass. 16447/09, 9396/06), posto che – non risultando minimamente asseverata sul piano oggettivo – la circostanza dell’avvenuto deposito del controricorso in Cancelleria non presenta il necessario carattere dell'”assoluta evidenza” e, nella totale mancanza di indicazioni al riguardo, altresì quello della “rilevanza decisiva”;
ritenuto:
che il ricorso della società contribuente si rivela pertanto, inammissibile e che, in quanto tale, può essere disatteso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010