Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11216 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 11216 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 31/05/2016

SENTENZA
sul ricorso 22963 2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
CER Campania, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO
GIUDICE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI
FIORE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FRANCOFORTE PAOLA;

– intimata –

A

avverso la sentenza n. 53/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Ritenuto in fatto

tempore, ricorre nei confronti di Paola Francoforte avverso la
sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, rigettandone l’appello, ha confermato la
decisione di primo grado che, a seguito di accoglimento del ricorso
proposto dalla contribuente avverso il ruolo, aveva annullato quattro
cartelle
Il Giudice di appello ha ritenuto di confermare la declaratoria di
annullamento delle cartelle pronunciata dal primo Giudice,

data

l’incertezza sulla effettuazione della notifica delle cartelle impugnabili dinanzi alla
Commissione Tributaria e rilevato inoltre che il domicilio indicato nella fotocopia
delle cartoline di notifica non corrirpondesse a quello risultante dall’estratto di ruolo.
Il ricorso è affidato a dieci motivi.
La contribuente non resiste.
Considerato in diritto
1-2.Con il primo

ed il secondo motivo, la ricorrente

deduce, sotto diversi profili, l’illegittimità della sentenza per non avere
decretato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in
quanto proposto avverso un “estratto di ruolo”.
3.Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art.112 c.p.c.
per non avere la Commissione Regionale pronunciato sul motivo di
appello relativo all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

Ric. 2013 n. 22963 sei. MT – ud. 06-04-2016
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Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

4.Con il quarto motivo si deduce la violazione dei principi
generali in forza dei quali la notifica non è elemento costituivo dell’atto
giuridico.
4.1.1 motivi, da trattarsi congiuntamente siccome involgenti la
medesima questione, sono infondati.

di appello nel procedere all’esame nel merito della controversia ha,
implicitamente, pronunciato, rigettandola, sulla dedotta inammissibilità
del ricorso introduttivo.
Pronuncia implicita oggetto, infatti, delle censure articolate con
gli altri tre motivi che sono, anch’essi, infondati alla luce del principio
espresso di recente, nella materia controversia, dalle Sezioni Unite di
questa Corte con la sentenza n.19704/15.
Si è, invero, statuito che il contribuente può impugnare la
cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa
notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non
osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in
quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto
successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non
costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un
atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a
conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità
stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o
gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o
interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema
di reciproca limitazione.
Ric. 2013 n. 22963 sez. MT ud. 06-04-2016
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Deve, infatti, escludersi l’omessa pronuncia laddove il Giudice

5.Con il quinto motivo si impugna il capo della sentenza -con la
quale la Commissione Regionale aveva affermato: “il contribuente nel
confermare di non avere ricevuto le notifiche delle cartelle contesta quelle esibite agli
atti dall’Equitalia in quanto esse non sono la copia di quelle che P.Equitalia
asserisce di aver notificato, ma sono una ricostiwzione effettuata successivamente

della) relata di notifica non risulta il nome del destinatario”- per assoluta
carenza di motivazione, in relazione all’art.360, c.1., n.4 c.p.c.
5.1.11 mezzo è inammissibile laddove, investe un passo
argomentativo della motivazione, teso alla ricostruzione del therrkz
decidendum e, comunque, privo di contenuto decisorio.
6.Con il sesto motivo si deduce che la sentenza impugnata, nell’avere
assunto che le re fate di notifica prodotte in giudizio non costituiscano una prova
valida della notificazione delle cartelle se disgiunte da queste ultime, avrebbe
violato il disposto degli artt.25 e 26 d.p.r. n.602/73, ai sensi
dell’art.360, c.1., n.3 c.p.c.
6.1. Il mezzo appare inammissibile per inconferenza rispetto al
decisum. La ratio decidendi censurata non è evincibile dalla motivazione
della sentenza impugnata, essendosi la Commissione Regionale limitata
ad affermare che dalla copia della relata di notificazione non risultava il
nome del destinatario e che, a fronte della contestazione della copia da
parte del contribuente e della dichiarazione di Equitalia di non
possedere l’originale, vi era incertezza sulla effettuazione della notifica delle
cartelle impugnablli dinanzi alla Commissione Tributaria, rilevando, inoltre,
che il domicilio indicato nella fotocopia non corrispondeva a quello risultante
dall’estratto di ruolo.
7. Con il settimo motivo la ricorrente se la sentenza impugnata ha
inteso attribuire rilevane’, ai fini dell’annullamento delle cartelle, alla produzione

Ric. 2013 n. 22963 sez. MT – ud. 06-04-2016
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dalla stessa Equitalia alle quali è stata allegata copia della notifica. Dalla (copia

in copia delle relate di notifica, invece degli originali, deduce che la stessa
risulterebbe illegittima, per violazione el o falsa applicazione dell’art.2719 c.c.
z
inammissibile per inconferenza
7.1. Anche tale mezzo scp4;t:e
con il detisum laddove dalla motivazione della sentenza impugnata non
emerge la ratio decidendi oggetto di censura.

applicazione degli art.137 e ss c.p.c. nella parte in cui si era valorizzato il
“domicilio” risultante dall’estratto di molo.
9. Con il nono motivo si deduce l’omessa pronuncia, ai sensi
dell’art.360 n.4 c.p.c.„ laddove la Commissione Tributaria Regionale
non aveva esaminato lo specifico motivo di appello con cui si era
dedotta la rituale notificazione di tre delle quattro cartelle annullate
perché eseguita presso la residenza della contribuente come da
attestazione del messo notificatore, coperta da fede privilegiata.
10. Infine, con il decimo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, I
comma, n.5 c.p.c. l’omesso esame del fatto decisivo e oggetto di
discussione tra le parti costituito dalle specifiche circostanze emergenti
dalle relate (allegate in atti dall’odierna ricorrente e riprodotte in
ricorso) costituenti prova dell’avvenuta notificazione ovvero, con
specifico, riguardo alla cartella 071/2008/02189741/56 , la circostanza
che la stesa non era stata ancora notificata.
11. Il nono ed il decimo motivo sono fondati. Dalla scarna e
perplessa argomentazione posta dal Giudice di appello a fondamento
della decisione (come sopra riportata) emerge sia l’omessa pronuncia
sullo specifico motivo di appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. che
l’omesso esame di fatti (quali quelli rassegnati in seno al decimo
motivo) che ove esaminati avrebbero potuto condurre ad una diversa
soluzione della lite.

Ric. 2013 n. 22963 sei. MT – ud. 06-04-2016
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8.Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e/o falsa

12. L’accoglimento di detti ultimi mezzi di ricorso assorbe
l’esame dell’ottavo motivo fondato sull’esistenza di uno dei fatti il cui
esame risulta ornessso.
13. In conclusione, rigettati i primi sette motivi ed assorbito
l’ottavo, in accoglimento del nono e del decimo motivo, la sentenza

Regionale della Campania, la quale provvederà al riesame oltre che a
regolare le spese processuali di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del nono e del decimo motivo,
assorbito l’ottavo e rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in
diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2016.

impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria

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