Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11216 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15876/2017 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore Dott.ssa

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Cesare n. 2,

presso lo studio dell’Avvocato Nicola Giancaspro, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Giampiero Tronci, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 4, presso

lo studio dell’Avvocato Marco Federici, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Luigi Delirio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, e

Valservices 2 S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2017 della Corte d’appello di Cagliari

depositata il 19/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il tribunale di Cagliari, con sentenza n. 147/2016, giudicava inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da (OMISSIS) s.r.l. e ne dichiarava il fallimento, su istanza del P.M. e del creditore Valservice 2 s.r.l..

La valutazione di inammissibilità del concordato trovava giustificazione da un lato nel fatto che non ci fosse prova della concreta disponibilità finanziaria della società che aveva garantito l’esecuzione del concordato, dall’altro nell’inaffidabilità dei dati aziendali, posto che il creditore Avv. R. era stato inserito solo nell’ultima relazione integrativa, la quale neppure specificava quali fossero i crediti della proponente stralciati perchè ritenuti irrecuperabili nè quali fossero le ulteriori sopravvenienze passive.

2. La Corte d’appello di Cagliari, a seguito del reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l., una volta precisato che il giudice può dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato qualora l’impossibilità economica del piano concordatario “si traduca nell’inesistenza causale del concordato stesso”, riteneva che i due argomenti offerti dal primo giudice a giustificazione della non accoglibilità della proposta di concordato non fossero condivisibili.

Il finanziatore esterno, infatti, aveva dimostrato di avere le disponibilità necessarie per sostenere la domanda di concordato nella misura prevista, mentre il tardivo inserimento del credito dell’Avv. R. nella massa passiva era stato giustificato non dalla volontà di mascherare la reale situazione debitoria della proponente, ma dall’emergere solo in un secondo momento dell’inadempimento della coobbligata solidale.

In virtù di simili ragioni la Corte distrettuale accoglieva il reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., revocava la sentenza impugnata e rimetteva gli atti al tribunale di Cagliari perchè dichiarasse aperta la procedura di concordato preventivo introdotta da (OMISSIS) s.r.l..

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 19 maggio 2017, ha proposto ricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l..

Gli intimati Valservice 2 s.r.l. e Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in quanto la Corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione l’esistenza di debiti non dichiarati dalla compagine debitrice all’interno della procedura di concordato, risultanti da quattro domande di ammissione al passivo nel frattempo presentate e da un’ingiunzione di pagamento e che confermavano il giudizio di inattendibilità dei dati aziendali espresso dal tribunale.

5. Il motivo è fondato.

5.1 La Corte d’appello non ha mostrato di aver in qualche modo tenuto conto, all’interno della decisione impugnata, delle circostanze di fatto rappresentate in sede di costituzione dalla procedura fallimentare, costituite dai debiti di cui era stata chiesta l’ammissione al passivo e non considerati all’interno della proposta concordataria. Ciò, nonostante questi debiti ammontassero nel loro complesso a Euro 1.771.633,68 ed incidessero, all’evidenza, in misura rilevante nella quantificazione del passivo (individuato, a dire della compagine controricorrente, in complessivi Euro 2.903.322,22).

5.2 Le predette circostanze dovevano invece essere prese in considerazione dalla Corte di merito, non potendosi restringere il thema decidendum del giudizio di reclamo ai soli motivi di impugnazione proposti dal reclamante.

Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perchè parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicchè, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell’ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi della L.Fall., artt. 18 e 173, è tenuto a riesaminare – anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L.Fall., art. 18, comma 10, nonchè del fascicolo della procedura, che è acquisito d’ufficio – tutte le questioni concernenti tale revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, nè da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite (cfr. Cass. 1169/2017, Cass. 12964/2016).

5.3 Non vi è dubbio poi che le circostanze in discorso avessero valore decisivo.

Si consideri, in primo luogo, che la dolosa sottostima del passivo è espressamente prevista dalla L.Fall., art. 173, comma 1, quale causa di revoca dell’ammissione del concordato.

Una simile valutazione ben può essere compiuta anche ai fini dell’avvio della procedura concordataria, in quanto esigenze di coordinamento del sistema inducono a ritenere che il tribunale in ogni fase del procedimento concordatario, dall’apertura all’omologa, abbia coincidenti margini di intervento nella valutazione della proposta e possa disporre la non apertura della procedura, la revoca della stessa o la non omologa del concordato ove ravvisi il ricorrere delle condizioni previste dalla L.Fall., art. 173.

D’altra parte, il giudice di merito è tenuto a un accertamento diretto del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla procedura di concordato preventivo, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta; Cass. 9061/2017).

Ne discende che il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sull’individuazione dell’entità del passivo e dell’attivo ove gli stessi siano di rilevanza tale da poter evidenziare la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

6. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso (con cui la procedura reclamante ha denunciato vizi procedurali verificatisi nel corso del procedimento di reclamo e la correttezza del tardivo inserimento del credito dell’Avv. R.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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