Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11216 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO SIR SPA;

– intimato –

avverso la decisione n. 7389/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione Tributaria Centrale, con sentenza n. 7389/2005, depositata il 19.9.2005, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso della curatela del Fallimento della S.p.A. SIR ed annullato l’accertamento, per IRPEF ed ILOR anno 1979;

considerato che la predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, che, con atto depositato il 14.3.2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per l’intervenuta chiusura della procedura concorsuale con decreto del 6-9.5.2000;

rilevato che non va disposto nulla per le spese, dato il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 29430/2006 RG..

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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