Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11216 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO SIR SPA;
– intimato –
avverso la decisione n. 7389/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
ROMA, depositata il 19/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Commissione Tributaria Centrale, con sentenza n. 7389/2005, depositata il 19.9.2005, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso della curatela del Fallimento della S.p.A. SIR ed annullato l’accertamento, per IRPEF ed ILOR anno 1979;
considerato che la predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, che, con atto depositato il 14.3.2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per l’intervenuta chiusura della procedura concorsuale con decreto del 6-9.5.2000;
rilevato che non va disposto nulla per le spese, dato il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 29430/2006 RG..
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011