Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11216 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22815/2014 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del responsabile Direzione Sinistri

Dott. D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN BATTISTA

SANTANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MARIA

BENINCASA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO PROSPERINI;

udito l’Avvocato GIOVANNI MARIA BENINCASA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2930 del 2008 il Giudice di Pace di Napoli condannò la società HDI Assicurazioni s.p.a. a pagare a G.D. la somma di 2.200 Euro, a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale.

La società debitrice inviò all’avvocato del creditore un “assegno di traenza” non trasferibile.

Il creditore lo rifiutò, chiedendo un assegno non circolare e senza clausola di intrasferibilità. Ciò sul presupposto che non essendo titolare di conto corrente, e non avendo due documenti di identità, ma uno solo, non avrebbe potuto incassare l’assegno.

La HDI inviò allora un secondo assegno, questa volta circolare, ma anch’esso con clausola di non trasferibilità. Anche questo titolo non venne incassato.

2. Nel 2009 G.D., sulla base della sentenza del Giudice di pace, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della HDI, la quale vi si oppose ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il creditore aveva in mala fede rifiutato il pagamento.

3. Con sentenza n. 4905 del 2010 il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione.

La sentenza, appellata da G.D., venne confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 485 del 5 febbraio 2014.

Ritenne il giudice d’appello che il creditore, rifiutando d’incassare l’assegno fattogli pervenire dalla HDI, avesse tenuto una condotta contraria a buona fede.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.D., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la HDI, la quale ha altresì chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1175, 1182, 1197, 1277, 1375 c.c.; artt. 112, 113, 115, 615 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato – tra gli altri – gli artt. 1175 e 1375 c.c., perchè ha ritenuto contrario a buona fede l’operato del creditore per avere rifiutato il pagamento con assegno circolare, in un caso in cui:

-) il creditore aveva preannunciato per iscritto al debitore, di desiderare un titolo senza clausola di intrasferibilità (all’epoca consentito dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 8);

-) la banca trattaria non aveva sportelli nella provincia di residenza del debitore.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Stabilire se la condotta del creditore sia stata o no conforme a correttezza e buona fede è un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che in appello vi era stata soccombenza reciproca, avendo anche la HDI proposto appello incidentale, che fu rigettato. Pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese, e non addossarle per intero a G.D..

2.2. Anche questo motivo è inammissibile.

La scelta di compensare o non compensare le spese del grado è un provvedimento discrezionale del giudice di merito, che può essere perciò rifiutata – secondo il testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio – ovviamente anche quando vi sia soccombenza reciproca (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016; Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 16/03/2006).

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Non può accogliersi la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., in quanto pur ravvisandosi nella sua condotta profili di colpa, non sembra che essi superino la soglia della colpa grave.

3.3. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna G.D. alla rifusione in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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