Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11216 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. e P.M.C., elettivamente domiciliate

in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco

D’Ayala Valva, rappresentate e difese dall’avv. DAMASCENI Antonio;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINNAZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. 11^, n. 110, depositata il 23.11.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che P.R. e P.M.C. hanno proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, che in accoglimento dell’appello dell’Agenzia ed in corrispondente riforma della sentenza di primo grado, aveva affermato la legittimità di avviso di liquidazione di imposta di successione;

– che le ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per nullità del procedimento; inammissibilità dell’appello per mancata prova della notifica dell’atto. violazione e falsa applicazione dell’art. 16, in combinato disposto con D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22, 23 e 53 e degli artt. 149 e 156 c.p.c., denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e formulato il seguente quesito di diritto: “… se, con riferimento alla fattispecie concreta, sia nulla la sentenza della CTR di Bari emessa in derivazione della nullità del procedimento determinato dall’inammissibilità dell’atto di appello a causa della produzione – da parte della notificante Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari (OMISSIS) – della sola ricevuta di spedizione della raccomandata ma non anche degli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti gli appelli della sentenza di primo grado, in funzione della prova della regolare notifica dei medesimi atti ai destinatari non costituitisi in giudizio”;

– che le intimate non si sono costituite;

osservato preliminarmente:

che il ricorso per cassazione in rassegna è supportato da idonea legittimazione a contraddire, con riferimento alla sola Agenzia delle Entrate, giacchè, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate (divenuta operativa dall’1.1.2001), si è verificata la successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, con conseguente acquisizione da parte sua della legittimazione ad causam e ad processum nei correlativi giudizi, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., commi 3 e 4; mentre il Ministero delle Economia e della Finanze, estraneo al giudizio di appello, deve ritenersi carente di legittimazione, per effetto di legittima estromissione (cfr. Cass. S.U. 3116/06, Cass. 4936/06); osservato inoltre:

che, nei limiti sopra precisati, il ricorso è manifestamente fondato;

– che, invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato:

che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d’impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non configura elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione probatoria dell’intervenuto perfezionamento del procedimento medesimo e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; che tuttavia, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento sino all’inizio della discussione ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, l’impugnazione va dichiarata inammissibile, giacchè non è prevista la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (essendo questa correlata al rilievo di “un vizio che importi la nullità della notificazione”); che dall’indicata soluzione può prescindersi soltanto se il difensore del ricorrente chieda in udienza, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, attestando di esserne incolpevolmente privo e, contestualmente, offrendo la prova documentale di essersi per tempo attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass. 627/08);

– che, tanto premesso, deve rilevarsi, con riguardo alla fattispecie concreta, che, dalla stessa sentenza impugnata, emerge che, mentre P.R. e P.M.C. non si costituirono nel giudizio di appello, non risulta che l’Amministrazione appellante abbia offerto alcuna prova documentale circa la tempestiva attivazione al fine del conseguimento dell’avviso di ricevimento ovvero del rilascio dall’amministrazione postale di un duplicato dell’avviso L. n. 890 del 1982, ex art. 6, comma 1. Ne consegue che, nei confronti delle attuali ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe dovuto pronunziare declaratoria d’inammissibilità dell’appello (cfr. Cass. 9769/08);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso delle contribuenti, inammissibile nei confronti del Ministero, si rivela manifestamente fondato, nei confronti dell’Agenzia, e va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, in relazione ai rapporti processuali intercorsi con le ricorrenti, essendo l’appello nei loro confronti proposto inammissibile;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del grado di appello e la condanna dell’Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e accoglie il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione al rapporto processuale intercorso con le ricorrenti; compensa le spese di appello e condanna l’Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.500,00 (di cui Euro 5.400,00, per onorario), oltre spese generali contributi unificati e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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