Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11215 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 20/05/2011), n.11215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.L.;

– intimato –

sul ricorso 31470-2006 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO

BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI, CERIT SPA quale Agente del Servizio di

riscossione Tributi mediante ruolo per le province di Firenze e

Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio

dell’Avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato CUCCHI BRUNO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il resistente l’Avvocato ROSSI, per delega depositata in

udienza dell’Avvocato RUSSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, accoglimento primo motivo incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/7/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva i riuniti gravami interposti l’uno dall’Agenzia delle entrale Firenze (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente sig. L. G. in relazione a cartella di pagamento emessa a titolo di I.R.P.E.F. per gli anni d’imposta 1993 e 1994 con riferimento a redditi sottoposti a tassazione separata; l’altro dal contribuente G. avente ad oggetto il diniego di chiusura di lite fiscale pendente L. n. 289 del 2002, ex art. 16.

Avverso la suindicata decisione de giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi il Centro Riscossione Tributi Cerit s.p.a. e il G., che propone altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata dal G. di inammissibilità del ricorso del Ministero, che alla stregua della documentazione in atti (e in particolare del timbro Cron. 1 – 003815 UNEP ROMA apposto sulla relata di notifica) emerge essere stato consegnato il 2/10/2006 all’Ufficiale giudiziario per la notifica dal medesimo eseguita a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. con spedizione effettuata il 3/10/2006 e ricevimento avvenuto il 6/10/2006, e pertanto tempestivamente proposto.

Come questa Corte ha al riguardo avuto più volte modo di affermare, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante debba rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio”) si intende per l’istante perfezionata, qualunque sia la modalità di trasmissione, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. Cass., 6/2/2007. n. 2565, e, da ultimo, Cass., 13/1/2010. n. 359).

Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, artt. 329, 333 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si dolgono che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di giudicato interno argomentando dalla non necessità della proposizione, nel giudizio di appello, di specifico gravame in via incidentale, riferito non solamente alla soccombenza pratica, ma anche a quella virtuale, ad opera della parte parzialmente vittoriosa.

Lamentano che nel caso ®come evidenziato dall’Ufficio appellante in corso di causa (e così nella memoria illustrativa del 30/11/04), nel proprio atto di controdeduzioni ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 depositato entro 60 gg. dalla notifica dell’appello la parte privata si è limitata a riportarsi integralmente e semplicemente a quanto da essa dedotto nel corso del giudizio di primo grado, omettendo con ciò di contestare, tramite la proposizione di appello incidentale ex art. 54, comma 2, cit.. quella parte della sentenza che aveva disatteso esplicitamente le prime due eccezioni del ricorso introduttivo, tra cui … quella afferente latardività della notifica. Di conseguenza, trattandosi di questioni respinte ( in maniera espressa ) e non semplicemente assorbite dalla pronuncia, le stesse dovevano ritenersi … rinunciate (pagg. 2/3 memoria illustrativa dell’Ufficio), con il conseguente formarsi del c.d.

giudicato interno).

Il motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, ove la parte vittoriosa in primo grado non riproponga espressamente in appello le eccezioni respinte o comunque disattese dal primo giudice -per il che non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in primo grado- le stesse si intendono rinunciate, con la conseguenza che il giudice dell’appello non può prenderle in esame, ed esse non sono più riproponibili nell’ulteriore corso del giudizio (v. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246: Cass., 16/05/1998, n. 4944. V. anche Cass., 27/1/2003, n. 1161; Cass., n. 13082 del 2007;

Cass., 11/06/2010, n. 14086).

Si è con particolare riferimento al processo tributario al riguardo precisato che, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato, e non all’appellante – principale o incidentale -, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite). non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dal citato D.Lgs., art. 56 e dall’art. 346 del codice di rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione -principale o incidentale- o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (v. Cass.. 24/01/2007, n. 1545; Cass.. 12/06/2009, n. 13695).

Orbene, nell’affermare che “Occorre poi esaminare l’eccezione dell’Ufficio con cui si è prospettata la formazione del giudicato interno, relativamente alla pronuncia della Commissione Provinciale che ha disatteso le deduzioni del ricorrente circa la tardività della notifica della cartella. Sul punto deve osservarsi che l’onere della specifica impugnazione incidentale, riferita non solamente alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, non è configurabile nel giudizio di appello …. bensì soltanto nel diverso ambito del giudizio di legittimità, in cui potrebbe essere invocato dal ricorrente principale, nell’ipotesi di rigetto anche implicito, da parte del giudice di merito, di questioni preliminari o pregiudiziali, sollevate dalla parte risultata vittoriosa, il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi, introducendo altresì un distinguo privo di base normativa e che, anche con specifico riferimento al processo tributario, non ha invero trovato ingresso nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo.

Cass., 10/8/2010, n. 18559; Cass., 30/12/2009, n. 28018).

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo ( con il quale i ricorrenti in via principale denunziano contraddittorietà ed insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la CTR si è limitata a genericamente affermare quanto contestato nel presente ricorso, senza punto darsi cura di verificare l’assetto normativo ed ordinamentale che regge la fattispecie in questione) s’impone pertanto la cassazione in relazione.

Con il 1 motivo in via incidentale condizionato il G. denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi considerato che l’impugnata cartella di pagamento è stata emessa ex art. 36 bis senza essere preceduta da alcun atto di accertamento, pertanto nel caso assolvendo anche la funzione propria di quest’ultimo genere di atti.

Lamenta che, in ogni caso, anche a voler considerare la cartella di pagamento in questione quale mero atto di liquidazione, il giudice dell’appello avrebbe dovuto comunque ammettere la possibilità della relativa definibilità ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, il cui comma 3, in affetti, stabilisce che sono definibili tutte le liti che abbiano ad oggetto avvisi di accertamento. Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione.

Il motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti a norma della L. n. 289 del 2002, art. 16 l’impugnazione come nella specie della cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis con la quale l’A.F., sulla base della dichiarazione da parte del contribuente del reddito da sottoporre a tassazione separata, abbia determinato ed applicato K aliquota da origine ad una controversia definibile in forma agevolata ai sensi della normativa di favore in questione, poichè in tal caso la cartella non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante (v. Cass., 20/3/2006, n. 6186, e, conformemente. Cass., 7/7/2010, n. 16075), sicchè essa è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale (v. Cass., 2/7/2009, n. 15548; Cass., 16/4/2010, n. 9140; Cass., 30/4/2010, n. 10588).

Orbene, nel l’affermare che il carattere liquidatorio della cartella è tale da porre fuori dell’ambito della definizione agevolata la causa che la riguarda, sorta nella fase del procedimento che è finalizzata alla riscossione del tributo e degli accessori, quantificati sulla base di una dichiarazione che proviene dallo stesso contribuente, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo (con il quale il ricorrente in via incidentale condizionata denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, degli artt. 3 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice dell’appello non si è pronunciato in ordine alla pure eccepita tardività della impugnata cartella, a tale stregua ritenendo assorbita tale censura ovvero decidendo su di essa in modo implicito, peraltro in tale caso restando integrata una chiara violazione delle norme sull’obbligo di motivazione degli atti impositivi, o comunque, una fattispecie di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso) s’impone pertanto (anche sotto tale profilo) la cassazione.

Atteso l’accoglimento dei ricorsi negli indicati termini, l’impugnata sentenza, assorbita (oltre alle doglianze di cui, rispettivamente, al 2 motivo del ricorso principale e di quello incidentale, come sopra precisato) ogni altra e diversa questione, va pertanto cassata con conseguente rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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