Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11215 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sallustio

n. 9, presso lo studio dell’avv. PALERMO GIANFRANCO, che la

rappresentata e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 21^, n. 25, depositata il 26.11.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente – titolare dell’impresa individuale “Snack Bar Indicatore” – propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di contestazione in esito a verifica del 18.3.2004, le aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalsa, dall’1.1.2004, dell’attività lavorativa di due lavoratori, in nero, non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello della sanzionata, dalla commissione regionale, che ridusse l’entità della sanzione, rapportandola, per entrambi i lavoratori, ad una violazione circoscritta al solo giorno dell’accertamento;

– che, nel suo nucleo centrale la decisione risulta così motivata: “Preso atto del verbale n. 300/600 della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze che conforta la durata del rapporto asserita alla contribuente; rilevato che tale verbale n. 300/600 della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze è stato prodotto dalla contribuente solo in questo grado ed anche recentemente… in parziale accoglimento dell’appello riconosce la violazione limitatamente, per entrambi i dipendenti M. e B., per il giorno 18 marzo 2004…”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi;

– che la contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 130/08;

– considerato:

– che il mezzo è inammissibile, atteso che ogni valutazione in merito alla giurisdizione risulta in questa sede preclusa, alla luce di quanto puntualizzato dalle ss.uu. di questa Corte, con le sentenze 24883/08 e 26019/08;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3 – nel testo vigente ratione temporis – del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni in L. 23 aprile 2002, n. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, e formula il seguente quesito di diritto: “… se nel caso di irrogazione di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, la sentenza della. CTR che limiti il periodo da sanzionare sulla base dell’accertamento contenuto nel verbale della Direzione Provinciale del Lavoro, violi il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2002, che, correttamente inteso nel senso che la sanzione amministrativa, emanata dall’Agenzia delle Entrate per ciascun lavoratore irregolare va irrogata sulla base del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, salvo effettiva e concreta prova contraria a carico della parte datoriale, avrebbe imposto al giudice di respingere l’appello, in quanto la prova contraria a carico della parte datoriale non può consistere nell’indicazione della data di inizio del rapporto lavorativo, operata in un verbale della Direzione Provinciale del Lavoro, secondo le dichiarazioni da questa raccolte”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, e formulato il seguente quesito: “,..se, ai fini di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, il verbale redatto dal pubblico ufficiale (nella specie il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro) faccia piena prova, ex art. 2700 c.c., circa le valutazioni compiute sulla base delle dichiarazioni rese da terzi e, segnatamente, circa la data di inizio del rapporto lavorativo irregolare”;

– che, con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, e censura la decisione impugnata per non aver sufficientemente motivato l’avvenuta assoluzione da parte della contribuente dell’onere della prova, su di essa incombente, in merito all’effettiva durata del rapporto di lavoro con i due dipendenti rilevati come irregolari;

considerato:

– che i tre motivi di ricorso sopra riportati, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati;

– che, ai sensi delle evocate disposizioni di legge, incombe, invero, sul datore di lavoro l’onere della prova in merito all’inizio dell’irregolare rapporto di lavoro in data diversa da quella del primo giorno dell’anno di accertamento;

– che, alla luce di tale rilievo, la decisione impugnata si rivela del tutto inappagante sul piano motivazionale, giacchè – essendo ancorata allo scarno rilievo “preso atto del verbale n. 300/2006 della. Direzione provinciale del lavoro di Firenze, che conforta la durata del lavoro asserita dalla contribuente” – è espressa in termini di sostanziale tautologia e priva di supporti argomentativi relazionati a specifico e concreto referente probatorio sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, evidenzia effettivamente il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso, si rivela manifestamente fondato e va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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