Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11214 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/05/2011), n.11214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.R., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato, nel giudizio di appello, in

Milano

alla Via Turati n. 29 presso lo studio dei dd.rr. Ugo Rock, Marco

Lovati e Francesco Grassi;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 93/28/05 depositata il 27 giugno 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2010

dal Cons. Dott. D’ALONZO Michele;

sentite le difese dell’Agenzia, perorate dall’avv. GUIDA Maria

Letizia (dell’Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato (nel domicilio eletto nel giudizio di appello) a P.R. il 28 settembre 2006 (depositato il 18 ottobre 2006), l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che il contribuente, “dirigente di IBM Italia spa”, assumendo di aver ricevuto “nel corso del 1997 delle stock options già in circolazione di IBM Corporazione, esercitabili nel corso del 2000”, “con istanza in data 11 dicembre 2001” (sulla quale si era formato il silenzio rifiuto) aveva chiesto “il rimborso” della somma di Euro 54.922,49 versata (tramite la IBM spa che l’aveva richiesta sull’assunto che “non si fosse verificata la condizione per l’applicazione della agevolazione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. g- bis (T.U.I.R.)” perchè “il prezzo delle azioni, al momento dell’offerta, era inferiore di 150 lire circa per azione rispetto al valore nominale di borsa delle… stesse”) sostenendo l’illegittimità della tassazione della “plusvalenza” in forza di detta norma -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 93/28/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 27 giugno 2005) che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (170/24/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale aveva accolto il ricorso del contribuente condannando l’amministrazione a “rimborsare la somma di Euro. 39.834,00”.

L’intimato non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale – premesso che il giudice di primo grado “ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto all’istanza di rimborso di trattenute d’acconto su plusvalenze, realizzate nell’anno 2000, in conseguenza della vendita di stock options percepite dal ricorrente nell’anno 1997”; esposto che: (a) per “l’Ufficio… le argomentazioni dei giudici di prime cure, che hanno portato a ritenere legittima la pretesa del ricorrente, si scontrino con le disposizioni di legge intervenute successivamente al settembre 1997. Di queste: il D.Lgs. n. 505 del 1999, ritenuto non applicabile, bandisce totalmente qualsiasi possibilità di lucrare sulla vendita di stock options, disponendo l’eliminazione totale della esenzione da imposte nei casi di realizzo di plusvalenze; l’introduzione all’art. 48, comma 2, lett. g bis, che dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le differenza tra il valore di acquisto delle azioni e il valore di vendita a condizione che l’ammontare corrisposto dal dipendente sia uguale al valore delle azioni. Sul punto il ricorrente non ha prodotto alcuna prova documentale. E quindi le circolari interpretative del Ministero 247/99 e 30/2000 che richiedono la tassazione progressiva e criteri meglio definiti per la determinazione del valore dei titoli”; (b) secondo il contribuente “1) la tassazione progressiva applicata dalla IBM è certificata dal cedolino allegato al ricorso introduttivo. Essa risulta sempre dallo stesso cedolino pari al 45%”; “2) l’importo chiesto a rimborso è pari alla differenza fra il valore delle ritenute calcolate col sistema della tassazione progressiva e la tassazione al 12,5% prevista per il capital-gain”; “3) il valore delle azioni ricevute dalla Società è dimostrato dalla documentazione prodotta ed allegata, relativamente alla data prezzo e numero di stock options assegnate, alla ricostruzione del prezzo sulla base delle quotazioni borsistiche alla data dell’offerta, ed infine al calcolo del valore normale delle stock options sulla base della C.M. 30/2000” e “4) La richiesta all’Amministrazione, di indicazioni sull’applicabilità del sistema di tassazione ha provocato una risposta che non poteva essere elusa, tenuto conto della fonte” -, “preso atto della documentazione e delle conclusioni di ambo le parti” e “tenuto altresì conto delle sentenze emesse da altre Commissioni”, ha ritenuto “l’appello non meritevole di accoglimento” osservando (unicamente):

“al di là della cronologia e dei contenuti dei fatti illustrati, che pure rilevano per dimostrare la puntualità e la correttezza del contribuente, resta la stretta correlazione fra l’operato del ricorrente e l’interpretazione che ne da l’Amministrazione con la sua risposta al quesito posto (lettera del Ministero delle Finanze del 12/12/2000”.

2. L’Agenzia – precisato che “oggetto del… giudizio è la tassazione di una plusvalenza, realizzatasi nell’anno 2000, derivante dall’esercizio di un diritto di opzione su azioni, concesso da una società ad un proprio dipendente nel 1997” – plusvalenza che “il ricorrente ritiene… debba essere tassata con l’aliquota fissa del 12,5% mentre l’Amministrazione finanziaria” (“così come a suo tempo IBM Italia s.p.a.”) ritiene che essa costituisca una “componente del reddito da lavoro dipendente del dirigente e vada, pertanto, tassata con aliquota progressiva” – censura la decisione per due motivi.

A. Con il primo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (ora 51) e del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13, modificativo dello stesso, nonchè dell’articolo 2697 del codice civile” esponendo che il “comma 2, lett. g-bis” del “D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (TUIR)… esclude dalla formazione del reddito da lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”: “nell’ipotesi in cui la condizione non si verifichi”, “pertanto”, “la differenza è soggetta alla tassazione prevista per i redditi da lavoro dipendente”.

L’Agenzia – “osserva(to), in via preliminare, che la… lett. g-bis, dell’art. 48, TAR, introdotta con il D.Lgs. n. 505 del 1999, art. 13, trova sicuramente applicazione nel caso di specie” perchè “il comma 2, (dello stesso)… art. 13, dispone che i nuovi precetti non si applicano alle assegnazioni di titoli derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del… decreto” e che “nel caso… è pacifico che il diritto di opzione è stato attribuito in data anteriore al 1998 e l’opzione è stata esercitata quando la nuova disciplina era già entrata in vigore” (per cui “può quindi affermarsi (che) tale fattispecie, non rientrando nei casi disciplinati dalla normativa di raccordo quali eccezioni, è soggetta a pieno titolo alle regole dettate dal “nuovo” art. 48 del TUIR”) – “rileva… che, nel vigore dell’art. 48, del TUIR, così come novellato dal D.Lgs. n. 505 del 1999, nei casi in cui il prezzo pagato dal contribuente è inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, l’agevolazione non spetta” e che “in tal caso si applica la disciplina del reddito da lavoro dipendente, in base al quale i compensi in natura, devono essere assoggettati a tassazione al netto di quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa” atteso che “la ratio di tale norma consiste nell’evitare che il piano di azionariato sia utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l’offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore normale”.

“Nella fattispecie”, aggiunge la ricorrente, “la condizione, prevista dal legislatore per poter beneficiare della tassazione agevolata, non si era realizzata” essendo “pacifico… che il prezzo delle azioni al momento dell’offerta era inferiore di L. 150 circa per azione rispetto al valore normale di borsa delle azioni stesse”: la “conferma di tale circostanza è costituita” (a) “dal comportamento della stessa società, datrice di lavoro, che aveva offerto il diritto di opzione al proprio dipendente e che poi aveva ritenuto di tassare la plusvalenza in misura progressiva” e (b) “dallo stesso comportamento tenuto dal contribuente” il quale “non ha mai espressamente negato la insussistenza delle condizioni per fruire della tassazione agevolata” ma, “al contrario”, si è “lamentato del repricing di L. 150 operato dalla società con riferimento alle azioni per le quali non era ancora stato esercitato il diritto di opzione, al fine di allineare il loro prezzo di offerta con quello determinato dalla legge e dai criteri dettati dall’Amministrazione al fine di usufruire dell’esclusione della plusvalenza dalla formazione del reddito da lavoro dipendente”.

“In ogni caso”, secondo l’Agenzia, non avendo “il ricorrente… mai dedotto nè provato l’esistenza delle condizioni per poter escludere le somme introitate a seguito della stock option da lui esercitata dalla formazione del reddito da lavoro dipendente”, “in ordine ad essa, in applicazione dell’art. 48, TUIR, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di omnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente, secondo il quale tale reddito è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

In conclusione, per la ricorrente, “stante la vigenza di tale principio e la inapplicabilità delle agevolazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, (TUIR), la plusvalenza doveva essere assoggettata alla tassazione progressiva, in quanto reddito da lavoro dipendente e la domanda di rimborso, proposta dal contribuente, non poteva essere accolta”.

B. Con il secondo (ultimo) motivo di ricorso l’Agenzia denunzia “omessa motivazione su punti decisivi della controversia” osservando:

– “nel caso…, l’accoglimento della domanda di rimborso avanzata dal ricorrente implicava la verifica della sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per affermare la esclusione della plusvalenza dalla tassazione in via progressiva, quale reddito da lavoro dipendente”;

– “la C.T.R…. ha respinto l’appello dell’Amministrazione sulla base di una motivazione… del tutto inadeguata ed insufficiente” che “appare, inoltre, del tutto carente su di un punto decisivo” in quanto “il Collegio… non dedica alcuna considerazione alla circostanza che, nel caso di specie, la condizione richiesta dall’art. 48, comma 2, lett. g-bis, per l’applicazione della agevolazione contributiva, non si era verificata nè la sua esistenza era stata in alcun modo provata dal ricorrente”;

– “al contrario… lo stesso comportamento della società erogatrice il beneficio e del dipendente, che dello stesso aveva usufruito, attestavano incontrovertibilmente il mancato realizzarsi della indispensabile condizione”;

– “ma di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza impugnata”.

3. Il ricorso è fondato.

A. Per il comma 2, lett. g-bis (aggiunta dal D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13, comma 1, lett. b), n. 2), del D.P.R. dicembre 1986, n. 917, art. 48 (ora 51) (“determinazione del reddito di lavoro dipendente”) “non concorrono a formare il reddito…la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta” (con la precisazione che “se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitagli nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito”).

L’art. 48, comma 2 bis (introdotto dal n. 3 della medesima lett. b) innanzi indicata), a sua volta, prescrive che “le disposizioni di cui alle lett. g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonchè a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”.

Le norme, come noto, dettano il regime fiscale delle c.d. “stock options” (offerta di acquisto, ad una data scadenza, di un diritto di opzione su specifiche azioni), ovverosia del beneficio economico derivante al lavoratore dipendente dall’esercizio (mediante la sua accettazione), alla scadenza prevista, dell’offerta (di acquisto) di azioni, sempre che emesse “dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro” o “da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”.

Per le disposizioni dette, quindi, “la differenza tra il valore” delle particolari “azioni” di cui al comma 2 bis “al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente” non concorre “a formare il reddito” del lavoratore dipendente sempre che (“a condizione che”) l'”ammontare” di essa “differenza” sia “almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”:

conseguentemente la “differenza” detta, se maggiore rispetto al “valore delle azioni… alla data dell’offerta”, concorre a “formare il reddito” da lavoro del dipendente.

B. L’art. 13 cit., comma 2, a sua volta, stabilisce:

(2) “Le disposizioni del comma 1” (tra le quali sono comprese quelle esaminate al punto A che precede) “si applicano a decorrere dal gennaio 2000”;

(2) “le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano”;

(a) “atte assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data” e (b) “a quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (cioè alle fattispecie regolate, ratione temporis, dal testo dell’art. 48 del TUIR “sostituito” dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3, in particolare dalla lett. g) del suo comma 2 per il quale “non concorrono a formare il reddito… il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi dell’art. 2349 c.c. e art. 2441 c.c., u.c., anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”).

Le “assegnazioni di titoli” considerate dal legislatore, ovviamente, sono quelle indicate nella lett. g-bis, quindi l’afferente momento temporale va identificato in quello in cui la datrice di lavoro, onorando l’offerta di acquisto fatta in precedenza, assegna (trasferendo la titolarità degli stessi) i titoli azionari offerti al suo dipendente: conseguentemente debbono considerarsi escluse dal regime di cui all’art. 13, comma 2 tutte le “assegnazioni di titoli” intervenute, come nel caso, dopo il primo gennaio 2000 se la “differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente” risulti (al momento dell’assegnazione) superiore (cioè non “pari”) “al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”, essendo del tutto irrilevante, per la norma, in epoca (anteriore) dell’offerta dell’opzione.

C. Dalle osservazioni che precedono discende evidente l’erroneità della lettura delle conferenti norme operata dalla sentenza gravata la quale, di conseguenza, deve essere cassata.

La causa (essendo pacifico che “il prezzo delle azioni, al momento dell’offerta, era inferiore di L. 150 lire circa per azione rispetto al valore nominale di borsa delle… stesse”) non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, deve essere decisa nel merito da questa Corte (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) con il rigetto del ricorso di primo grado del contribuente.

5. La sostanziale novità (sembrando inerire a presupposti di fatto differenti la decisione n. 13131 depositata il 28 maggio 2010 da questa sezione) della questione giuridica consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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