Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11214 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/06/2020), n.11214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27160-2014 proposto da:

B.L. SNC IN LIQUIDAZIONE, con domicilio eletto in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato REMO DE NARD;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO IAA PADOVA, elettivamente domiciliata in ROMA

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE PIVA, MAURO BEGHIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

B.L. S.n. C., in liquidazione volontaria, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova avverso il diniego di rimborso del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio relativo agli anni di imposta 2009 e 2010, sostenendo di essere una società in liquidazione e di non avere svolto alcuna attività, nè riscosso alcun credito, pertanto non era dovuto il diritto di iscrizione, analogamente alle società in stato di fallimento o in liquidazione coatta. L’adita Commissione respingeva il ricorso con sentenza n. 19/05/13. B.L. S.n.C. impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza n. 512/06/14, rigettava il gravame, ritenendo che la società appellante non versasse in alcuna delle condizioni di cui alla L. n. 51 del 1982, art. 35 e al D.M. n. 359 del 2001, art. 3, non avendo ancora provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini dell’esonero del pagamento e rigettando, altresì, le questioni di illegittimità costituzionale. La società contribuente ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia: ” Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 3 Cost. da parte della L. n. 51 del 1982, art. 35, della L. n. 580 del 1993, art. 18, comma 3, del D.M. n. 359 del 2001, artt. 3 e 4″, in quanto i giudici di appello, erroneamente, confermerebbero la sentenza impugnata sulla base delle suddette disposizioni, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate in quanto “inconferenti con il tema decidendum”. La ricorrente deduce che l’eccezione di incostituzionalità, invece, sarebbe pienamente legittima ed il suo accoglimento avrebbe determinato l’accoglimento della domanda relativa all’applicazione delle esenzioni previste dal D.M. n. 359 del 2011, art. 4 anche alle società in liquidazione volontaria prive di volume di affari.

2.Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 10 Cost., L. n. 51 del 1982, art. 35, della L. n. 580 del 1993, art. 18, comma 3 e D.M. n. 359 del 2001, artt. 3 e 4”, per mancato adeguamento della norma interna al diritto Europeo. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Corte di Giustizia nella causa C- 443/09 del 19.4.2012, un tributo, o un diritto annuale, non può gravare su una società che non svolga operazioni attive – passive come la società contribuente. Si conclude, chiedendo alla Corte di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 51 del 1982, art. 35 e della L. n. 580 del 1993, art. 18, comma 3 e D.M. n. 359 del 2001, artt. 3 e 4 per violazione dell’art. 3 Cost., nonchè per violazione dell’art. 10, primo paragrafo, della Costituzione (mancato recepimento del diritto internazionale comunitario) nella parte in cui dette norme non prevedono l’estensione della esenzione dal contributo annuale prevista per le società in liquidazione fallimentare o in liquidazione coatta, anche alle società in liquidazione volontarie “vuote” o del tutto “inattive”.

3.Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato accoglimento dell’eccezione

di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente per violazione degli artt. 3 e 10 Carta Costituzionale da parte della L. n. 51 del 1982, art. 35, L. n. 580 del 1993, art. 18 e D.M. n. 359 del 2001, artt. 3 e 4”, in quanto la pronuncia della Commissione Regionale sarebbe errata nella parte in cui disattende la questione di legittimità costituzionale, senza fornire una adeguata motivazione. Si deduce che l’estensione dell’esenzione dal diritto annuale anche alle società in liquidazione volontaria vuote ed inattive, come la ricorrente, porterebbe all’accoglimento totale del ricorso, pertanto, tale questione non può dirsi inconferente rispetto alla domanda principale, anzi, la dichiarazione di incostituzionalità delle norme esposte sarebbe un motivo principale e fondante l’intero ricorso in appello, come del ricorso per cassazione.

4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica.

4.1.Con le esposte censure, articolate sotto diversi profili, la ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., giacchè l’esenzione accordata dal D.M. n. 359 del 2001, art. 4 alle imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa non avrebbe ragione di non essere estesa anche a quelle in liquidazione volontaria che, al pari delle prime, non generano fatturato e, sotto il profilo dell’art. 10 Cost., in quanto l’obbligo di pagamento di un diritto annuale da parte di impresa inattiva si porrebbe in contrasto con l’art. 5, lett. c) della direttiva 2008/7/CE.

I motivi di ricorso possono intendersi come riproposizione della questione di legittimità costituzionale già articolata nel giudizio di merito, dovendosi rilevare, a rigore, l’infondatezza delle censure nella parte in cui predicano omessa pronuncia o vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che: “la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di una autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione; la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione” (Cass. n. 1311 del 2018; Cass. n. 8777 del 2018; Cass. n. 26319 del 2006).

4.2.Ciò premesso, la prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata e va disattesa, per le considerazioni che seguono.

a) Il D.M. 11 maggio 2001, n. 359, attuativo della L. 580 del 1993, art. 18, stabilisce che il diritto annuale di pagamento alla Camera di Commercio è un diritto di iscrizione, ma precisa anche ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese è tenuta al pagamento di tale tributo ed il suddetto obbligo cessa solo nel momento in cui si presenti domanda di cancellazione dal registro stesso.

Il presupposto del pagamento del diritto annuale è l’iscrizione e l’annotazione nel Registro della imprese, indipendentemente dallo stato dell’attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell’impresa. Infatti, il D.M. n. 359 del 2001, art. 4, precisa che: “le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla sua data di cessazione”. La misura del diritto annuale è determinata (dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Uniocamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale) in base al fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, salva la detrazione di una quota calcolata in relazione a un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell’espletamento delle funzioni amministrative.

b) Questa Corte (Cass. n. 9007 del 2014; Cass. n. 4576 del 2015) ha statuito che: “In tema di diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio (cosiddetto diritto camerale), regolato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18 qualora una società a responsabilità limitata non abbia chiesto, dopo l’approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell’art. 2495 c.c., permane, a carico della prima, l’obbligo di pagamento del suddetto diritto”.

Il principio, da condividersi anche con riferimento alle società di persone in liquidazione volontaria, trova la sua fonte nella L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18, corna modificata dalla L. n. 488 del 1997, il quale stabilisce che il finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede, tra l’altro, mediante “il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6”. Da tali commi risulta, come si è precisato, da un lato che la misura del diritto annuale è determinata in base al fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e, dall’altro, che la suddetta misura del diritto annuale è dovuta “da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’art. 8”. In coerenza con la norma primaria, il D.M. 11 maggio 2001, n. 359, recante il regolamento per l’attuazione della L. n. 488 del 1999, art. 17, all’art. 3 ha chiarito che: “sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono annotate o iscritte al registro delle imprese istituito in attuazione della L. n. 580 del 1993, art. 8, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento”.

La disciplina della cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto è, come si è detto, dettata nell’art. 4 del regolamento medesimo, sulla base della distinzione tra imprese soggette a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, imprese individuali, società è altri soggetti collettivi. Per queste ultime è prevista la cessazione dell’obbligo del pagamento del diritto annuale a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.

Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che il pagamento del tributo camerale è correlato alla iscrizione nel registro delle imprese, e che, in virtù della normativa regolamentare, ciò che assume rilievo è la sussistenza dei presupposti ivi previsti (bilancio finale di liquidazione e domanda di cancellazione) senza che a nulla rilevi l’eventuale cessazione “di fatto” dell’attività societaria.

c) Il D.M. n. 359 del 2001, art. 4 distingue tra:

1.Imprese soggette a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, che cessano di essere soggette al pagamento del tributo a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (tranne nei casi in cui è stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa);

2.Imprese individuali (che cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività);

3.Società e altri soggetti collettivi (che cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale); 4. Società cooperative (che nel caso di cui all’art. 2544 c.c. cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell’autorità governativa).

d) Nella fattispecie, non è contestato che la società ricorrente fosse una s.n.c. in liquidazione volontaria, la quale non aveva provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge (v. sentenza), ossia alla chiusura dello stato di liquidazione, al fine di ottenere l’esonero del pagamento.

Pertanto, sulla base dei rilievi sopra espressi, nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti per escludere il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, atteso che il presupposto dell’obbligazione è sostanzialmente correlato alla iscrizione della società nel registro delle imprese, indipendentemente dalla effettiva attività svolta.

d)Da siffatti rilievi consegue che non possono trovare accoglimento le doglianze relative alla questione di legittimità costituzionale, sollevata sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 10 Cost..

Il differente trattamento si fonda sulla non assimilabilità della disciplina che regolamenta le società fallite e in liquidazione coatta amministrativa, per le quali è previsto l’esonero, a quella delle società in liquidazione volontaria.

La procedura di liquidazione delle società di persone è una fase facoltativa della vicenda societaria, alla quale i soci possono rinunciare e, quindi, decidere o di realizzare l’estinzione della società immediatamente attraverso la divisione consensuale dei beni facenti parte dell’azienda (ovvero chiedendo al giudice di definire i rispettivi rapporti dare ed avere), oppure propendere in un secondo momento per la prosecuzione dell’attività sociale, con conseguente mancato scioglimento della società in liquidazione. Finchè la società non viene cancellata dal Registro delle imprese, essa esiste, nonostante si sia verificata una causa di scioglimento, e, pertanto, è possibile rimuovere tale causa riportando la società in integro statu, con revoca dello stato di liquidazione. La rimozione della causa di scioglimento costituisce una revoca implicita dello stato di liquidazione della società, la quale viene genericamente ammessa dagli interpreti, argomentando dall’art. 2272 c.c., n. 3, che ammette lo scioglimento volontario, e dalla considerazione che non esiste un interesse specifico dei creditori sociali allo scioglimento della liquidazione, dal momento che costoro possono sempre contare sulla responsabilità dei soci. Il principio trova argomenti a sostegno anche con riferimento all’art. 2273 c.c. che prevede la proroga tacita della società, a tempo indeterminato, quando decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuino a compiere operazioni sociali.

Diversamente argomentando, per le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa la vicenda societaria si è conclusa, pertanto, ai sensi del D.M. n. 359 del 2001, art. 4, esse cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.

e)Da siffatti rilievi consegue che l’onere del contributo deve ritenersi pienamente compatibile sul piano costituzionale, se la società in liquidazione volontaria non ha provveduto a tutti gli adempimenti di legge, risultando ancora iscritta nel registro delle imprese.

Tale previsione non si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, atteso che l’esenzione contemplata dal D.M. n. 359 del 2001, art. 4 si giustifica in quanto sia il fallimento che la liquidazione coatta amministrativa configurano vicende estintive della società, che non sussistono nella società in liquidazione, posto che lo stato di liquidazione resta nella disponibilità dei soci.

Inoltre, nella fattispecie, non sussiste neppure la denunciata violazione della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 art. 5 par.1 e art. 6 par.1, disposizioni in base alle quali gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni di registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di una attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica. Dalla piana lettura delle norme invocate si rileva che le stesse trovano applicazione con riferimento alle società di capitali, sicchè Betella Luigi s.n.c., società di persone in nome collettivo, non rientra nel campo di applicazione della direttiva.

5.In definitiva, il ricorso va rigettato e la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA