Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11213 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 11213 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 3337-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

COMUNE DI SOLBIATE;
– intimato –

2349
-16.

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 113/7/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 28/02/2013,
depositata il 12/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della
sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettando
l’appello dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente, ha
confermato la decisione di primo grado con la quale la CTP aveva
accolto il ricorso proposto dal Comune di Solbiate avverso silenziorifiuto formatosi su istanza rimborso tassa sulle concessioni
governative pagate sui cellulari utilizzati; la CTR, in particolare, dopo
avere precisato che l’abrogazione (ad opera dell’art. 218, comma 1,
lett. s) del cit. d. lgs 259/2003) dell’art. 318 del dpr 156/73 non aveva
determinato l’abrogazione (o comunque la sopravvenuta
inapplicabilità) dell’art. 21 della Tariffa allegata al dpr 641/72, ha
evidenziato che i Comuni, in quanto Pubbliche Amministrazioni,
erano comunque esenti dalla tassa in questione.
Il Comune non svolge attività difensiva.
La causa, chiamata all’udienza del 4/02/2015, è stata rinviata a N.R. in
attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia UE sulla questione
di coerenza con il diritto comunitario della tassa in questione.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6/4/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione di specifiche disposizioni di legge,
si duole che la CTR, in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 318 dpr

Ric. 2014 n. 03337 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

156/73, abbia ritenuto abrogato (o comunque inapplicabile) l’art. 21
della tariffa.
Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi
dell’impugnata sentenza; con la stessa, invero, la CTR ha ritenuto che,
nonostante l’abrogazione del cit. art. 318, l’art. 21 della Tariffa è

oggettivo della tassa in questione, la CTR ha quindi già deciso nel
senso (favorevole all’Agenzia) della persistenza della detta tassa.
Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione di specifiche disposizioni di legge,
sostiene che nessuna esenzione è prevista per i Comuni dal dpr
641/72.
Il motivo è fondato.
Non vi è ragione di discostarsi dal principio, già enunciato da questa
Corte, secondo cui “in tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono
tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti
telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta
dall’art. 13 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, a
favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di
agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell’art.
1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’inesistenza di una
generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui
configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non
adottata) legislativa” (Cass. sez. unite 9560/2014).
In conclusione, pertanto, va dichiarato inammissibile il primo motivo
di ricorso e, in accoglimento del secondo, va cassata l’impugnata
sentenza, che si è discostata dai predetti principi; non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ex art. 384 cpc può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ric. 2014 n. 03337 sez. MT ud. 06-04-2016
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ancora esistente ed applicabile; in tal modo, in ordine al presupposto

In considerazione del su menzionato solo recente intervento delle
sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso:, accoglie il

ricorso introduttivo; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così

iso in Roma il 6-4-2016
Il Pre. dente
dott. 1\tarc o acobellis

secondo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il

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